Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26012 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4085-2019 proposto da:

AGOS DUCATO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO HINNA DANESI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FIORENZO BERTONA;

– ricorrente –

contro

VERA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLLAZIA 2/F, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICO CANALINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CESARE BONA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 531/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 531 pubblicata il 19.11.18 e notificata il 20.11.18 la Corte d’Appello di Torino, accogliendo l’appello di VERA srl, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della AGOS DUCATO spa ed ha condannato quest’ultima a restituire quanto ricevuto in esecuzione della pronuncia di primo grado;

2. la Corte territoriale ha dato atto del contratto di cessione dello stipendio concluso dalla S., dipendente di VERA srl, con la Logos Finanziaria spa (ora AGOS DUCATO spa) e notificato alla datrice di lavoro il (OMISSIS); ha premesso che su ricorso della società finanziaria era stato emesso decreto ingiuntivo n. 456/2011 avverso cui la VERA srl aveva proposto opposizione; che il Tribunale aveva accertato la avvenuta cessazione del rapporto di lavoro nel febbraio 2009, circostanza ignota alla AGOS DUCATO spa, e stabilito che la richiesta di quest’ultima di condanna della società datoriale al pagamento dell’ultima retribuzione e del t.f.r. non costituisse domanda nuova; che il primo giudice aveva pertanto revocato il decreto ingiuntivo e condannato VERA srl a pagare alla AGOS DUCATO spa la somma dovuta alla lavoratrice S. a titolo di t.f.r., ritenendo non provata la conoscenza da parte della finanziaria cessionaria del patto di incedibilità del credito stipendiale;

3. i giudici di appello hanno esaminato, secondo il criterio della ragione più liquida, il motivo di impugnazione relativo alla conoscenza in capo al cessionario del patto di non cedibilità del credito ed hanno ritenuto fondato sul punto l’appello proposto da VERA sri;

4. hanno accertato che nella lettera di assunzione della dipendente S. del 4.2.2000 le parti avevano concordemente escluso la cedibilità anche parziale del credito rappresentato dallo stipendio, ai sensi dell’art. 1260 c.c., comma 2, e che la società appellante aveva dimostrato la conoscenza di tale esclusione da parte della cessionaria; in particolare, hanno accertato che la AGOS DUCATO spa, all’atto di stipula del contratto di cessione con la S. (14.12.2006), avesse avuto a disposizione e visionato, oltre alla busta paga di settembre 2006 (che secondo il Tribunale non recava il riferimento alla incedibilità del credito stipendiale), anche la lettera di assunzione della predetta datata febbraio 2000 e contenente il patto di incedibilità; hanno comunque dato atto di come in primo grado la società VERA srl aveva prodotto una lettera inviata alla LOGOS (ora AGOS DUCATO spa) il 24.6.2005 (in epoca anteriore al contratto di cessione con la S. del 14.12.2006) in cui era ribadito il divieto di cessione del credito operante per tutti i dipendenti; infine, il teste B.C., direttore amministrativo di VERA srl, aveva dichiarato che l’incedibilità dello stipendio era annotata in tutte le buste paga, comprese quella di settembre 2006 pacificamente esibita in occasione della stipula del contratto di cessione in oggetto;

5. avverso tale sentenza la AGOS DUCATO spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso la VERA srl;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. col primo motivo di ricorso la AGOS DUCATO spa ha dedotto violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

8. ha premesso che il Tribunale di Novara, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da VERA srl, aveva accolto la domanda riconvenzionale della AGOS DUCATO spa, revocato il decreto ingiuntivo e condannato VERA srl “al pagamento in favore di AGOS Ducato spa della somma dovuta alla lavoratrice S.M.R. a titolo di TFR, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo”; che la Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione della VERA srl, ha condannato la AGOS DUCATO spa a “restituire quanto avesse percepito in esecuzione della sentenza di primo grado”, cioè a restituire alla ex datrice di lavoro quanto da questa corrisposto alla cessionaria mediante prelievo dal t.f.r. maturato dalla dipendente;

9. ha argomentato come da nessun atto risultasse che la clausola di incedibilità del credito eccepita da VERA srl riguardasse, oltre allo stipendio, anche il t.f.r.; ha richiamato (trascritto e localizzato negli atti processuali) la lettera del (OMISSIS) inviata da VERA spa a AGOS DUCATO spa, relativa al contratto di finanziamento della S., in cui si fa riferimento alla “incedibilità anche parziale del credito rappresentato dallo stipendio”; ha aggiunto che sia tale lettera e sia la deposizione del teste B., elementi di prova su cui si basa la decisione d’appello, facevano esclusivo riferimento alla incedibilità dello stipendio; ha affermato la diversità di regime giuridico tra stipendio e t.f.r.;

10. ha quindi censurato la sentenza d’appello per avere ritenuto, in assenza di prove, che anche il t.f.r. costituisse oggetto del patto di incedibilità del credito concluso tra la S. e la sua datrice di lavoro;

11. col secondo motivo la società ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

12. ha rilevato come la Corte di merito avesse omesso di pronunciarsi sull’eccezione, sollevata da AGOS DUCATO spa in primo grado e riproposta in appello (sono trascritti i brani dei relativi atti processuali), di nullità della clausola di incedibilità del credito per violazione dell’art. 1341 c.c., comma 2, in quanto clausola vessatoria priva della doppia sottoscrizione;

13. col primo motivo di ricorso è argomentata la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte di merito fondato la decisione su un elemento di prova, l’inclusione del t.f.r. nel patto di incedibilità (opponibile alla cessionaria), che non trova riscontro nel materiale istruttorio acquisito al processo;

14. deve darsi atto che non risultano trascritti nè riprodotti i documenti contenenti il citato patto di incedibilità (contratto di assunzione e buste paga), posti dal giudice di merito a base del suo giudizio circa la conoscenza, da parte di AGOS DUCATO, dell’esistenza di un divieto di cessione del credito; tuttavia il ricorso in esame reca la trascrizione della lettera del (OMISSIS) (anche allegata al ricorso), inviata da VERA srl alla LOGOS a proposito del contratto di finanziamento sottoscritto dalla S., in cui è riportata la clausola contenuta nella lettera di assunzione (“Le parti concordemente escludono la cedibilità, anche parziale, del credito rappresentato dallo stipendio, ai sensi ed effetti di quanto previsto dall’art. 1260 c.c., comma 2”);

15. la sentenza impugnata affronta unicamente la questione della opponibilità alla società finanziaria del divieto di cessione, senza enunciare la natura dei crediti in esso inclusi; tale questione non risulta essere stata dibattuta in corso di causa;

16. con orientamento costante (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014) questa Corte ha ritenuto che la violazione dell’art. 115 c.c. ricorre ove il ricorrente alleghi che il giudice di merito ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge;

17. si è ulteriormente precisato (v. da ultimo Cass. n. 4699 del 2018) che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere denunciata come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili, e cioè qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga a base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale;

18. nel caso in esame, la Corte di merito ha posto a base della decisione il patto di incedibilità, risultante da prove documentali e testimoniali fornite da una delle parti in causa; si è quindi fuori dal perimetro segnato dal citato art. 115 c.p.c.,

19. ciò posto, deve precisarsi che il tema della inclusione o meno del t.f.r. nel patto di incedibilità sottoscritto dalla lavoratrice, e giudicato opponibile alla società finanziaria, costituisce pacificamente una quaestio facti, dal che consegue che il suo accertamento appartiene in via esclusiva al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità se non attraverso i limiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014;

20. al riguardo, le Sezioni Unite e le successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; n. 9749 del 2016) hanno chiarito che l’omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo;

21. nel caso di specie, la questione del contenuto del patto di incedibilità e, specificamente, l’inclusione in esso della sola retribuzione o anche del t.f.r., non risulta essere stata oggetto di discussione tra le parti nei giudizi di merito e sotto questo profilo, il ricorso difetta anche di specificità, atteso che la società ricorrente non ha indicato in quale atto, in quale momento processuale e in che termini la detta questione sarebbe stata introdotta in giudizio; sicchè ove anche si riqualificasse il vizio denunciato, dovrebbe affermarsi l’insussistenza dei requisiti propri dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

22. il primo motivo di ricorso non può quindi trovare accoglimento;

23. anche il secondo motivo di ricorso è infondato;

24. la attuale ricorrente ha dedotto di avere sollevato l’eccezione di violazione dell’art. 1341 c.c. sia nella memoria di costituzione in primo grado e sia in appello (memorie trascritte nelle parti rilevanti e riprodotte in allegato al ricorso) per avere la società datoriale VERA srl inserito unilateralmente nella lettera di assunzione e nella lettera del (OMISSIS) di comunicazione di fusione per incorporazione il patto di incedibilità dello stipendio; ha sostenuto che tale clausola sarebbe priva della doppia sottoscrizione richiesta dall’art. 1341 c.c., comma 2, e che su tale eccezione la Corte di merito avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi;

25. questa Corte ha chiarito che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 24155 del 2017; n. 17956 del 2015; n. 20311 del 2011);

26. nel caso di specie la Corte d’appello ha deciso secondo il criterio della ragione più liquida, esaminando in via prioritaria il terzo motivo di appello e ritenendo comprovata la conoscenza da parte di AGOS DUCATO spa, al momento della stipula con la S., del patto di incedibilità dello stipendio vincolante per quest’ultima; tale statuizione ha come presupposto logico la validità ed efficacia della clausola di incedibilità e quindi il rigetto implicito dell’eccezione sollevata dalla cessionaria, di violazione dell’art. 1341 c.c. per mancata approvazione scritta della clausola stessa, quale fatto impeditivo dell’efficacia del patto di incedibilità del credito stipendiale;

27. il rigetto implicito di tale eccezione appare peraltro del tutto conforme ai principi affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 4190 del 2020; n. 5623 del 2019 in motivazione) a proposito della violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.; si è infatti precisato che le clausole onerose subordinate alla specifica approvazione per iscritto sono solo quelle che vengono inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari; e che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia, possono qualificarsi come contratti “per adesione” esclusivamente le strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (vale a dire se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie): cfr. Sez. U n. 3989/1977; n. 4847/1986; n. 8407/1996; n. 2294/2001; n. 12153/2006; n. 7607/2015, fra le molte conformi). Non possono, invece, ritenersi “per adesione” i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole e specifiche vicende negoziali e a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto;

28. nel caso in esame, secondo quanto allegato dalla ricorrente, la clausola di incedibilità era inserita in un contratto di lavoro oltre che nella lettera di comunicazione di fusione per incorporazione (peraltro non trascritti nè prodotti in allegato al ricorso) e non è neanche dedotto che tali regolamenti negoziali fossero riferibili ad una platea illimitata e non definita di soggetti e che fossero predisposti a mezzo di moduli e formulari;

29. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

30. le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

31. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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