Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26012 del 16/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.16/12/2016),  n. 26012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8171-2016 proposto da:

A.R.M., R.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PREFETTI, 17 – STUDIO PERRONI, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO SARCI’, rappresentati e difesi dall’avvocato

UMBERTO SEMINARA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

CORONAS, rappresentata e difesa dall’avvocato NINO SALVATORE

GIOVANNI BULLARO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa il 20/11/2015 e depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– P.M.G. convenne in giudizio la figlia A.M. e il di lei marito R.G., chiedendo l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare in forza dei quali i convenuti si erano obbligati a trasferirle la proprietà di un appartamento per civile abitazione;

– i convenuti resistettero alla domanda, eccependo la prescrizione dell’azione;

– il Tribunale di Palermo accolse la domanda, disponendo il trasferimento coattivo dell’immobile;

– sul gravame proposto dai convenuti, la Corte di Appello di Palermo confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono A.M. e R.G. sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso P.M.G.;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè con esso si lamenta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto non indicate (neppure nel corpo del motivo) e – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 635 del 15/01/2015, Rv. 634359).

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che il contratto preliminare sottoscritto dalle parti sia proprio quello prodotto dell’attrice), appare inammissibile, in quanto si risolve in una censura circa un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce, testualmente, “la discordanza tra le testimonianze e le risultanze della perizia grafologica”), è parimenti inammissibile, trattandosi di censura non ascrivibile ad alcuno dei motivi tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 – bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile catione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis;

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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