Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26012 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26012
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
INA ASSITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona del proc. Spec. Avv.
R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPONIO
14, presso lo studio dell’avvocato CIERI EDOARDO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
LA SECURA ASSIPOPOLARE S.P.A. IN LCA (OMISSIS) in persona del
Commissario Liquidatore pro tempore Prof. P.L.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso
lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3923/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 18/09/2006 R.G.N. 8534/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato EDUARDO CIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FRESA Mario che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’INA-Assitalia S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha dichiarato inammissibile il gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma che aveva accolto l’eccezione di litispendenza quanto a domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della La Secura Assipopolare S.p.A. La società intimata in liquidazione coatta amministrativa resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.
2.- Con l’unico, complesso motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 42, 112 e 113 cod. proc. civ. e vizio di motivazione.
2.1.- Il ricorso è inammissibile, sia per la mancanza dei quesiti di diritto e dei momenti di sintesi richiesti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso contro sentenza pubblicata il 18 settembre 2006, sia perchè comunque la sentenza di litispendenza andava impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. e non è perciò ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello.
2.- La società ricorrente va condannata alle spese, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente a pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011