Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26011 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26011 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 16752 del ruolo generale dell’anno 2012, proposto

da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e
difeso

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in

Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;

-ricorrente
contro
Melchioni s.p.a.,

in persona del legale rappresentante

pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del controricorso, dagli
avvocati Francesco Canepa, Lucio Ravera e Giuseppe Donato, domiciliato
presso lo studio del primo, in Roma, alla via delle Quattro Fontane, n. 15

-controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria, sezione 4°, depositata in data 24 maggio 2011, n. 41;

RG n. 16752/2012

Angelina-M ia P ino estensore

Data pubblicazione: 20/11/2013

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I

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 24 settembre
2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per l’Agenzia delle dogane l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio e per
la società l’avv. Francesco Canepa;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Immacolata Zeno, che ha concluso per la rimessione alle sezioni unite e, in
subordine, per l’accoglimento

.

Fatto
La s.p.a. Melchioni importò lampade fluorescenti e fu destinataria di avvisi
di revisione degli accertamenti doganali, scaturiti da un’inchiesta dell’OLAF,
dalla quale era emerso che le lampade erano state inviate dalla Cina, dalla quale
provenivano, alla zona franca di Port Klang, per operazioni di reimballaggio
volte a modificarne l’origine.
I ricorsi avverso gli avvisi furono accolti, previa riunione, dalla
Commissione tributaria provinciale, con sentenza che la Commissione tributaria
regionale ha confermato, affermando la decadenza dell’ufficio dal termine
triennale di revisione dell’accertamento, in mancanza della formale
comunicazione all’autorità giudiziaria, entro il triennio, della notitia criminis
ravvisata nella condotta della società.
L’Agenzia delle dogane ricorre per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a tre motivi.
La società resiste con controricorso.
Entrambe le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto
/.- Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di autosufficienza del
ricorso, giacché, in diritto, i primi due motivi sono adeguatamente formulati e, in
fatto, la riproduzione delle conclusioni delle indagini OLAF dà corpo ai profili
oggetto di doglianza col terzo motivo.

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Angelina-Ma ‘a Penino estensore

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2. In dettaglio, con i tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente,

perché logicamente avvinti, l’Agenzia delle dogane lamenta:
-ex articolo 360, 10 comma, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2935 del codice civile e dei principi generali in materia
di decorrenza del termine prescrizionale, sostenendo che, a norma dell’articolo
2935 del codice civile, il termine di prescrizione del diritto dell’amministrazione

doganale di procedere all’accertamento ed alla riscossione dei dazi evasi inizia a
decorrere dal momento in cui è stata acquisita la notizia dell’evasione e la
documentazione necessaria per l’accertamento delle responsabilità,
l’individuazione dei debitori e la quantificazione dell’importo dovuto, nella
specie, dunque, dal momento della conclusione delle indagini dell’OLAF del 1531 maggio 2006 primo motivo;

-ex articolo 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 84, secondo e terzo comma, del decreto del presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, numero 43, in riferimento all’articolo 11 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 ed in relazione all’articolo 3 del
regolamento CEE 24 luglio 1979, n. 1697 e all’articolo 221, par. 4, del
regolamento CE del Consiglio 2913 del 1992, reputando che il termine di
prescrizione dei diritti e dei dazi doganali, senza distinzione fra la fase di
accertamento e revisione e quella di riscossione dei dazi, inizia a decorrere dal
momento in cui, con la chiusura delle indagini dell’OLAF e l’inoltro della
relativa informativa agli Stati membri, oltre che con l’esito di altre eventuali
indagini degli uffici doganali, sono stati acquisiti dall’amministrazione doganale
tutti gli elementi necessari per individuare i presupposti del debito, i responsabili
dell’evasione e la quantificazione dei dazi dovuti, come nella specie è accaduto

secondo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 5 del codice di procedura civile,
l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia,
censurando l’omessa motivazione in ordine al problema dell’operatività della
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Angelina- ari Ja1ino estensore

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sospensione del decorso del termine di prescrizione previsto dall’articolo 84, 3°
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/73 al cospetto di un
atto penalmente perseguibile, che ha condotto all’apertura delle indagini
dell’OLAF e, in particolare, l’omessa considerazione del contenuto e delle
risultanze delle indagini esperite dagli organi ispettivi comunitari —terzo motivo.
(numero 3) che <> (nella
versione successiva alle modifiche apportate dal regolamento Ce n. 2700/2000).
3.1.-La norma contempla dunque due diverse ipotesi, a seconda che il
mancato pagamento abbia o no causa da un reato.
Nel caso in cui non risulti che il mancato pagamento abbia avuto causa da
reato, il termine decorre dal momento in cui l’importo dei diritti doganali
originariamente richiesto sia stato contabilizzato o, in difetto, sia divenuto
esigibile; nell’ipotesi, invece, in cui il mancato pagamento abbia avuto causa da
reato, il termine decorre alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.
3.2.-Sul punto, la Corte di giustizia ha chiarito che

‘importo dei dazi

può essere comunicato dopo la scadenza del termine triennale qualora l’autorità
doganale non abbia inizialmente potuto determinare I ‘importo esatto dei dazi
legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, anche
nell’ipotesi in cui tale debitore non sia l’autore dell ‘atto in questione» (Corte
di giustizia 16 luglio 2009, C-124/08 e C-125/08, Gilbert Snauwaert e altri, punti
30 e 32, che, peraltro, fa riferimento alla dizione del paragrafo 4 antecedente alle
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Angelina-Maria

3.- L’articolo 221, numeri 3 e 4, del codice doganale comunitario stabilisce

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modifiche apportate dal regolamento numero 2700/2000), successivamente
ribadendo che la comunicazione al debitore può essere effettuata,

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