Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26011 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.16/12/2016), n. 26011
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21470-2015 proposto da:
N.A., N.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
LUIGI RIZZO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IANNACCI, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMELA IMMACOLATA
D’ERRICO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
L.P., N.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI GRACCHI 36, presso lo studio dell’avvocato ADOLFO ROTATI che li
rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5786/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
emessa il 18/09/2014 e depositata il 23/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
– il Tribunale di Tivoli rigettò la domanda con la quale N.V. e N.A. ebbero a chiedere, nei confronti di N.L. e L.P., la riduzione delle disposizioni testamentarie del loro defunto genitore e la reintegrazione della loro quota di legittima;
– sul gravame proposto dalle attrici, la Corte di Appello di Roma confermò la pronuncia di primo grado;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono N.V. e N.A. sulla base di un unico motivo;
– resistono con controricorso N.L. e L.P.;
– il Consigliere designato ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., proponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
– la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria;
Atteso che:
– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame del fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura in ordine ad apprezzamenti di fatto non censurabili in sede di legittimità, non sussistendo peraltro alcuna violazione o falsa applicazione della legge rispetto al fatto così come accertato dal giudice del merito;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile catione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis;
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 21 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016