Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26011 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), considerato domiciliato

“ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARIS MARCELLO giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MA.GI. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio dell’avvocato

FUNARI ANTONIO (FAX (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRINCHERO CECILIA giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1164/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/07/2006 R.G.N. 2405/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MARCELLO FERRARIS;

udito l’Avvocato ANTONIO FUNARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso con il rigetto del primo motivo del

ricorso, inammissibilità o rigetto degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Asti, ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti di Ma. per il pagamento del residuo corrispettivo di un appalto.

La Ma. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con il primo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, si duole del rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per omessa esposizione dei fatti.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti affermato che il requisito della “sommaria esposizione dei fatti ” richiesto dall’art. 342 cod. proc. civ. non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria ma, in quanto funzionale alla individuazione delle censure mosse dall’appellante, può ritenersi soddisfatto anche qualora tale individuazione – come sicuramente è nella specie – sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, ed in mancanza ne consegue la nullità del relativo atto, che rimane sanata per effetto della costituzione dell’appellato, e non l’inammissibilità del gravame, che non è esplicitamente prevista da alcuna norma (Cass. 3 gennaio 2005 n. 21).

Nella specie, a parte ogni altra considerazione, l’eventuale nullità dell’atto può dunque ritenersi sanata dalla costituzione dell’appellato.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, assumendo che l’atto di appello della Ma. non sollevava la questione del riparto dell’onere della prova.

Con il terzo motivo, sotto il profilo de vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza quanto al rigetto della domanda per difetto di prova in ordine alla esecuzione dei lavori extra- contratto.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo non esservi stato appello sull’esistenza delle opere extra-contratto.

3.1.- Premessa l’inammissibilità del terzo motivo per la mancanza de momento di sintesi di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. – applicabile alla fattispecie ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 3/7/06 – con i motivi secondo e quarto il ricorrente in sostanza assume che l’appellante non si sarebbe doluta della individuazione delle opere extra-contratto e non avrebbe spiegato appello sul punto.

I mezzi sono infondati. Come esattamente rileva il giudice di appello, e come questo giudice di legittimità ha potuto direttamente constatare mediante esame degli atti, trattandosi di censura di error in procedendo, oggetto di devoluzione è l’intero decisum della sentenza gravata, individuato nelle sue articolazioni, a partire dunque dall’onere della prova riguardo ai lavori extra-contratto.

Questo, infatti, vuole dire l’appellante ove, con il primo motivo, si duole (tra l’altro) del fatto che il giudice di primo grado non abbia deciso per l’infondatezza della domanda a fronte di prove attoree ritenute generiche ed irrilevanti.

Non vi è stata, dunque, alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e ben ha fatto il giudice di appello ad esaminare – risolvendola esattamente – la questione dell’onere della prova riguardo alla esecuzione di lavori non previsti nell’originario contratto di appalto.

4.- Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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