Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26010 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26010 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 19894-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2565

contro

IN.RA.B0 SRL IN LIQUIDAZIONE (già INRABO SRL), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27,
presso lo studio dell’avvocato BEATRICE AURELI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CANEPA ENRICO

Data pubblicazione: 20/11/2013

giusta delega in calce;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 52/2011 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 29/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che
preliminarmente dichiara che le vertenze di cui ai
ricorsi 20,21,24 e 25 sono state transatte e quindi
chiede dichiararsi cessata la materia del contendere;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per la
cessazione della materia del contendere.

•1

Svolgimento del processo

In seguito a Missione svolta dal’OLAF nell’anno 2005 concernente l’accertamento

territorio doganale della Comunità, emergeva che la merce importata da INRABO s.r.l.
con dichiarazione doganale IM4 n. 94093 in data 17.10.2002, corredata di certificato
Form-B di origine non preferenziale emesso dalla autorità competente dello Stato
dell’Indonesia su richiesta della società esportatrice B&W Produkt Jakarta, era in realtà
di provenienza cinese e quindi soggetta a misura antidumping, dovendo pertanto essere
ritenuto ideologicamente falso il predetto certificato di origine.
L’Ufficio doganale competente notificava, pertanto, avviso di revisione
dell’accertamento relativo alla predetta dichiarazione di importazione, liquidando il
maggior dazio dovuto.
Il giudizio di opposizione proposto dalla società veniva definito in primo grado con
sentenza n. 80/2008 della CTP di La Spezia che riteneva sfornita di prova la pretesa
doganale e comunque sussistenti i presupposti dell’art. 220 paragr. 2 lett. b) del CDC
(reg. CEE n. 2913/1992 e succ mod.) ravvisando la buona fede della società in presenza
di errore determinato da condotta imputabile alle autorità indonesiane che avevano
emessi i certificati di origine falsi.
Il giudizio in grado di appello proposto dall’Ufficio doganale si concludeva con
sentenza della Commissione tributaria della regione Liguria 29.6.2011 n. 5t, che
confermava la decisione impugnata, se pure con diversa motivazione, ritenendo fondata
la eccezione preliminare di “prescrizione” del credito per maggior dazio ai sensi dell’art.
221 paragr. 3 (CDC) e dell’art. 84 Dpr n. 43/1973 (TULD), difettando la prova che la
“notitia criminis sia pervenuta alla società INRABO s.r.l. prima del triennio”.

1
RG n. 19894/2012
ric. Ag.Dogane c/INRABO s.r.l.

1.
Co
Stefano Oøvieri

della reale origine di “accessori per tubi in acciaio” importati dall’Indonesia nel

I Giudici territoriali, in conseguenza, dichiaravano illegittimamente emessi ed
annullavano “l’atto di irrogazione sanzioni e quello di recupero dazi”.

Avverso la sentenza di appello ha ritualmente proposto ricorso per cassazione la
Agenzia delle Dogane impugnando la decisione con due motivi ai quali ha resistito con
controricorso la società.

Motivi della decisione

Nelle more della udienza di discussione avanti la Corte sono intervenuti atti di
conciliazione stragiudiziale con i quali le parti hanno definito transattivamente entrambe
le controversie con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere,
venendo allegato un fatto sopravvenuto, riconducibile alla categoria delle fattispecie
estintive del giudizio (cfr. Corte eass. SU 28.9.2000 n. 1048) che, in quanto direttamente
incidente sulle condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione, è rilevabile anche
ex officio dal Giudice di legittimità il quale accerta la impossibilità di procedere alla
definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale
conclusione del giudizio stesso (cfr. Corte eass. 3 sez. 4.6.2009 n. 12887; id. sez. lav.
25.3.2010 n. 7185).

L’accordo conciliativo intervenuto tra le parti, pertanto, determina per il giudice
investito della domanda il venire meno del dovere di pronunziare sul merito della stessa,
essendo cessato per le parti l’interesse sia a tale pronunzia (cfr. Corte cass. 3 sez. 1.6.2004
n. 10478), che a vedere regolamentato il rapporto controverso in base alle pronunce

emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata in quanto non
più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto tra le parti (cfr. Corte cass. 5 sez.
23.9.2011 n. 19533; id. Sez. 5, Ordinanza n. 13109 del 25/07/2012).

2
RG n. 19894/2012
ric. Ag.Dogane c/INRABO s.r.l.

Con rel.
Stefano livieri

.

,
In conseguenza deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con
integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
La Corte :
– dichiara cessata la materia del contendere, e compensa integralmente le spese di lite tra
le parti.

Così deciso nella camera di consiglio 24.9.2013

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