Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26010 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3714-2019 proposto da:

P.P., PI.UG., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato CRISPINO IPPOLITO;

– ricorrenti –

contro

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PASQUALE DANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 658/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 658 pubblicata il 13.7.2018 la Corte d’Appello di Palermo, accogliendo l’appello di N.G. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Pi.Ug. e P.P.;

2. la Corte territoriale ha premesso che su ricorso del N., il Tribunale di Palermo aveva emesso decreto ingiuntivo condannando in solido Pi.Ug. e P.P., professionisti associati nello studio tecnico (OMISSIS), al pagamento delle retribuzioni (Euro 32.489,00) spettanti al predetto per il periodo da agosto 2010 ad aprile 2012 quale disegnatore dipendente della predetta associazione professionale;

3. ha dato atto di come il giudice dell’opposizione avesse dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo dimostrato il pagamento quasi integrale delle spettanze retributive, fatta eccezione per l’importo di Euro 5.309,00 per cui aveva emesso ordinanza di pagamento di somme non contestate;

4. i giudici di appello hanno ritenuto errata la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale rilevando come dai medesimi atti di opposizione proposti dai signori Pi. e P. risultasse in modo chiaro che i pagamenti eseguiti fossero da imputare a periodi anteriori all’agosto 2010; laddove il rapporto di lavoro, come dai medesimi dichiarato in sede di interrogatorio formale, era proseguito fino al giugno 2012; hanno quindi ritenuto dimostrato il credito del lavoratore e respinto l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo;

5. la Corte di merito ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Pi. avendo accertato come “le stesse dichiarazioni rese dagli opponenti palesano una reciproca condivisione dei lavori eseguiti da N.G. ed una comunanza di interessi inscindibile, così da escludere la possibilità di discriminare la riferibilità all’uno o all’altro delle prestazioni, il corrispettivo delle quali andrà, pertanto, opportunamente addossato solidalmente in capo a ciascuno dei due soggetti obbligati”;

6. avverso tale sentenza Pi.Ug. e P.P. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso N.G.;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. col primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; inoltre, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.;

9. i ricorrenti sostengono che il Dott. Pi., se pure associato dell’associazione professionale (OMISSIS), non ha in alcun modo partecipato alla stipula e alla gestione del rapporto di lavoro col N., concluso e gestito unicamente dalla Dott.ssa P. che dava al medesimo disposizioni e versava la retribuzione;

10. richiamano la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26290 del 2007; n. 25748 del 2008; inoltre con riferimento al rapporto di lavoro Cass. n. 12886 del 2014; n. 8919 del 2004) che ha chiarito come la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c., comma 2, per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non sia collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare quell’attività negoziale svolta in nome e nell’interesse dell’associazione;

11. affermano che il N. non ha adempiuto a tale onere probatorio in quanto nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione (debitamente trascritta) aveva omesso di allegare fatti indicativi della concreta gestione del rapporto di lavoro da parte del Pi. e si era limitato a richiamare la posizione di associato del predetto ed i poteri allo stesso conferiti dall’atto costitutivo; che la sentenza di primo grado non recava alcuna motivazione sul punto e che gli attuali ricorrenti avevano proposto appello incidentale denunciando la nullità della sentenza del Tribunale per omessa pronuncia sulla suddetta eccezione e, comunque, per motivazione apparente; che parimenti errata era la decisione d’appello in quanto aveva desunto la sussistenza del rapporto di lavoro in capo al Pi. non dalla assunzione del N. e da concreti atti di gestione del rapporto, bensì dalla circostanza che della prestazione lavorativa del predetto potessero giovarsi entrambi gli associati;

12. i ricorrenti censurano inoltre l’affermazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “la regola di giudizio che procede dalla disciplina delle associazioni professionali è nel senso che la rilevanza giuridica dell’associazione, tradizionalmente riconducibile alla disciplina dei rapporti interni tra i singoli associati, non comporta la nascita di un centro autonomo di imputazione dei rapporti giuridici, i quali permangono in capo ai singoli associati per le obbligazioni da essi personalmente contratti”; affermano che l’associazione e il suo patrimonio costituiscono un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, a tal punto che la responsabilità di coloro che hanno agito, ex art. 38 c.c., è inquadrabile tra le garanzie accessorie non sussidiarie ex lege assimilabili alla fideiussione ed è come tale soggetta addirittura al termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c.; richiamano la giurisprudenza di legittimità Cass. n. 12508 del 2015; n. 29733 del 2011; n. 25748 del 2008; n. 13946 del 2001;

13. il primo motivo di ricorso è infondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 38 c.c.;

14. questa Corte ha chiarito che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, (cfr. Cass. n. 6035 del 2018; n. 23847 del 2017; n. 195 del 2016; n. 18782 del 2005);

15. la censura mossa dai ricorrenti, di violazione dell’art. 38 c.c., si basa in realtà su una ricostruzione in fatto diversa da quella fatta propria dai giudici d’appello, che hanno riconosciuto la titolarità del rapporto di lavoro in capo anche al Pi. dopo aver accertato rispetto ad entrambi gli associati una “reciproca condivisione dei lavori eseguiti da N.G. ed una comunanza di interessi inscindibile, così da escludere la possibilità di discriminare la riferibilità all’uno o all’altro delle prestazioni”, il che equivale ad accertamento della concreta gestione del rapporto di lavoro da parte di entrambi gli associati; l’assunto dei ricorrenti di ritenere allegata dal N. e dimostrata in giudizio solo la circostanza che della prestazione lavorativa potessero giovarsi entrambi gli associati (ma non che gli stessi gestissero entrambi il rapporto) poggia su una diversa valutazione degli elementi probatori, non ammissibile in questa sede in quanto estranea anche allo schema legale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014);

16. sulla base della ricostruzione fattuale descritta in sentenza, i giudici hanno correttamente interpretato ed applicato l’art. 38 c.c., in coerenza con l’insegnamento di questa Corte che collega la responsabilità personale e solidale di cui al citato art. 38 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi (cfr. Cass. n. 718 del 2006; n. 26290 del 2007; n. 18188 del 2014; Sez. 6 n. 8752 del 2017);

17. col secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza;

18. criticano la sentenza d’appello laddove ha ritenuto non contestato dai medesimi il fatto che il rapporto di lavoro fosse cessato a partire da agosto 2010 ed ha tratto da tale circostanza la deduzione della imputazione dei pagamenti eseguiti a periodi anteriori ad agosto 2010;

19. sostengono che la Corte d’appello abbia male interpretato quanto dai medesimi allegato nei ricorsi in opposizione al decreto ingiuntivo in cui affermavano che il rapporto di lavoro si era consensualmente risolto agli inizi di giugno 2012 per totale mancanza di lavoro e che già da agosto 2010 fino a tutto giugno 2012 la collaborazione e la stessa presenza in ufficio del N. erano state sporadiche; con la conseguenza che i pagamenti effettuati dovevano imputarsi a tutto il periodo fino al giugno 2012; rilevano che il N. avrebbe dovuto dimostrare il quantum della prestazione eseguita tra il 2010 e il 2012 e che la Corte di merito sarebbe incorsa in un errore di percezione laddove aveva ritenuto non contestata una circostanza invece oggetto di contestazione;

20. col terzo motivo i ricorrenti denunciano contraddittorietà della motivazione e nullità della sentenza; affermano come le retribuzioni oggetto del decreto ingiuntivo riguardassero il periodo da agosto 2010 ad aprile 2012; che tuttavia la sentenza d’appello aveva imputato i pagamenti eseguiti al periodo anteriore ad agosto 2010 sul presupposto della cessazione a quella data del rapporto di lavoro; che di conseguenza le retribuzioni liquidate col decreto ingiuntivo sarebbero relative ad un periodo in cui non era in corso alcun rapporto di lavoro;

21. col quarto motivo i ricorrenti censurano la pronuncia di secondo grado per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.; sostengono che la Corte d’appello avrebbe liquidato la retribuzione per il periodo successivo ad agosto 2010 come se il dipendente avesse lavorato tutti i giorni ad orario completo, benchè parte datoriale avesse addotto che la prestazione del dipendente si era, per mutuo consenso, ridotta moltissimo e benchè nessuna prova il predetto avesse offerto sul quantum della prestazione eseguita;

22. il controricorrente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso e in ragione della mancata dichiarazione del valore della causa;

23. entrambe le eccezioni sono infondate;

24. quanto alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine cd. lungo per il ricorso in cassazione, deve rilevarsi come la sentenza d’appello non rechi motivazione contestuale alla lettura del dispositivo, sicchè occorre avere riguardo alla data di pubblicazione della stessa coincidente col deposito in cancelleria avvenuto in data 13.7.2018; il ricorso notificato l’11.1.2019 rispetta il termine di cui all’art. 325 c. p.c.;

25. l’art. 152 disp. att. c.p.c., u.c., come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, che aveva introdotto l’obbligo per la parte di indicare nelle conclusioni del ricorso introduttivo, e a pena di inammissibilità dello stesso, il valore della prestazione dedotta, era dettato con esclusivo riferimento ai giudizi previdenziali (e quello in oggetto è pacificamente estraneo a tale categoria); di tale disposizione è stata peraltro dichiarata l’illegittimità costituzionale con sentenza n. 241 del 2017;

26. i motivi di ricorso dal secondo al quarto, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono in parte inammissibili e in parte infondati;

27. anzitutto, è inammissibile la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. formulata sul presupposto che i giudici d’appello avessero errato nel ritenere “non contestato… il fatto che il rapporto di lavoro sarebbe cessato a partire dal mese di agosto del 2010”, in quanto manca la trascrizione integrale o la specifica produzione dei relativi atti processuali, cioè degli atti di opposizione a decreto ingiuntivo; tale adempimento era essenziale atteso che la sentenza d’appello riporta brani dei ricorsi in opposizione non coincidenti con quelli trascritti dagli attuali ricorrenti (cfr. ultimo capoverso, pag. 10 del ricorso in cassazione);

28. la censura è, comunque, infondata in quanto la sentenza d’appello ha ritenuto non contestato, in base al contenuto dei ricorsi in opposizione, il fatto che i pagamenti eseguiti in favore del N. dopo agosto 2010 erano da imputare a crediti pregressi del medesimo verso l’associazione professionale (“poichè egli (ad agosto 2010) era però creditore di retribuzioni arretrate la Dott.ssa P. ha continuato a pagargliele ratealmente fino alla concorrenza del proprio debito”); nessuna violazione dell’art. 115 c.p.c. è quindi possibile rinvenire;

29. neppure può trovare accoglimento il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia un vizio di motivazione contraddittoria, per l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che limita il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale, con la conseguenza che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di qualsiasi rilievo del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., S.U., n. 8053/14);

30. la censura in esame non evidenzia simili difetti nella sentenza impugnata che, peraltro, non reca alcuna contraddittorietà logica laddove ha desunto dal contenuto degli atti di opposizione a decreto ingiuntivo l’ammissione da parte dei due associati della imputabilità al periodo ante agosto 2010 dei pagamenti eseguiti in favore del N. ed ha poi accertato sulla base di plurimi elementi (tra cui l’interrogatorio formale dei datori di lavoro e le buste paga prodotte dal lavoratore), con decisione non censurabile e non censurata in questa sede, la prosecuzione del rapporto di lavoro fino ad aprile 2012;

31. il quarto motivo di ricorso è infondato perchè non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha considerato perdurante il rapporto di lavoro fino ad aprile 2012 in virtù di plurimi elementi istruttori acquisiti su iniziativa del lavoratore onerato;

32. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;

33. le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

34. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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