Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26010 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.16/12/2016),  n. 26010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20500-2015 proposto da:

V.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato MARCO

DONVITO, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA MUTO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO VIOLETTA che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2191/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il e depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– in accoglimento della domanda proposta da V.A.M. nei confronti del fratello V.M.P., il Tribunale di Milano dispose lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni già di proprietà della comune madre C.M.;

– sul gravame proposto da V.M.P., la Corte di Appello di Milano dichiarò con sentenza l’inammissibilità dell’appello;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre V.M.P. sulla base di un unico motivo;

– resiste con controricorso V.A.M.;

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata) appare inammissibile, trattandosi di motivo non più consentito dalla legge, a seguito del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito il n. 5 dell’art. 360 c.p.c.;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 – bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, deve dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis;

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Sesta-2 Sezione Civile, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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