Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2601 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23579-2015 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI DORIA giusta procura in calce alla memoria

difensiva;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIUID, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 836/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

13/03/2015, depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA;

udito l’Avvocato LIDIA CARCAVALLO, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 863/2015 la Corte d’appello di Lecce ha confermato, sulla base di differente motivazione, la decisione di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di C.B. intesa alla rivalutazione, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, dei contributi versati nel periodo dal 12.6.1987 al 29.12.2000.

La statuizione di conferma è stata fondata sull’assenza di istanza amministrativa presentata all’INPS.

C.B. ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di un unico articolato motivo. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria tardiva.

Con l’unico motivo parte ricorrente ha dedotto erronea applicazione ed interpretazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, in relazione alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 7. Ha, in sintesi, sostenuto che il principio della preventiva attivazione del procedimento amministrativo presso l’ente gestore della posizione assicurativa non è applicabile quando, come nel caso di specie, non è stata rilasciata dall’INAIL l’attestazione di esposizione ad amianto.

Il motivo, in adesione alla proposta del Consigliere relatore è qualificabile come manifestamente infondato.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, con la domanda di rivalutazione contributiva ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico. Tali presupposti (esposizione all’amianto e relativa durata) sono fatti la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato, pertanto costui è tenuto a portarli a conoscenza dell’ente onerato dell’applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un’ apposita domanda amministrativa, necessaria, quindi, anche nel regime precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito nella L. n. 326 del 2003), che ne ha addirittura sanzionato la mancata presentazione entro l’ivi previsto termine con la decadenza dal diritto al ripetuto beneficio (v., ex multis, Cass. 11400/2012).

E stato così innanzitutto chiarito: “che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’ amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008 /2005)”, stato, poi, precisato che “nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l’ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria” – Cass. n. 12685 del 2008, Cass. n. 7527 del 2010, Cass. n. 8926 del 2011, Cass. n. 6331 del 2014, Cass. n. 7934 del 2014, Cass. n. 13578 del 2014 – ed anche specificato che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto “tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretta al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’ amianto sembra non potersi dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia” – cfr. Casa. n. 1629 del 2012; id. Casa. n. 11400 del 2012; Cass. n. 14531 del 2012; Cass. n. 14472 del 2012; Cass. nn. 20031 e 20032 del 2012; Casa. n. 27148 del 2013; Casa. n. 4778 del 2014).

Alla luce dei precedenti richiamati, l’assunto dell’odierno ricorrente, inteso a valorizzare il potere accertativo demandato all’INAIL in funzione della non indispensabilità della istanza amministrativa all’INPS in caso di inerzia dell’istituto assicuratore, risulta del tutto privo di fondamento normativo.

A tanto consegue il rigetto del ricorso.

Il consolidarsi della richiamata giurisprudenza di legittimità in epoca successiva all’instaurazione del giudizio di primo grado giustifica la compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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