Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2601 del 05/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2601 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di Nardo Fabio, elettivamente domiciliato in Roma
Via Po n. 9, presso lo studio dell’Avvocato
Francesco Napolitano, che lo rappresenta e difende
in forza di procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t.,
– resistente –
avverso
la
Commissione
sentenza
n.
Tributaria
225/14/2009
regionale
del
della
Lazio,
depositata il 17/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/12/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avv.to Pierluigi Muccari, su delega, per
parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1
Data pubblicazione: 05/02/2014
Di Nardo Fabio propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate (che si è costituita ai soli fini di
partecipare all’udienza pubblica di discussione),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 225/14/2009, depositata in
data 17/06/2009, con la quale, in una controversia
concernente l’impugnazione di due cartelle di
omesso versamento dell’IRAP (correlata all’attività
professionale di ingegnere), negli anni 2001 e
2002, liquidata sulla base della dichiarazione, è
stata riformata la decisione n. 407/61/2007 della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che
aveva accolto il ricorso del contribuente,
ritenendo insussistenti i presupposti impositivi.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che, scaturendo il debito
“da una dichiarazione
IRAP regolarmente presentata dal contribuente e
controfirmata”, il
ricorrente non poteva,
avvedutosi dell’insussistenza del presupposto,
rilevante ai fini dell’assoggettamento ad IRAP,
dell’autonoma organizzazione, omettere il
versamento di quanto dal medesimo dichiarato ed
impugnare la successiva cartella esattoriale, ex
art.36 bis DPR 600/1973, contestando la debenza del
tributo, ma avrebbe dovuto pagare e procedere
immediatamente a presentare l’istanza di rimborso,
potendo la cartella esattoriale, atto
amministrativo individuale di esecuzione, essere
opposta esclusivamente per vizi propri, ai sensi
dell’art.19 d.lgs. 546/1992.
Considerato in diritto.
1. Il ricorrente lamenta con il primo motivo la
violazione dell’art.57 d.lgs. 546/1992, per avere i
2
pagamento emesse ex art.36 bis D.P.R. 600/1973 per
4
giudici d’appello ritenuta fondata ed ammissibile
l’eccezione, sollevata dall’Agenzia delle Entrate
per la prima volta in appello, di violazione e
falsa applicazione dell’art.19 del d.lgs. 546/1992,
in quanto la cartella di pagamento poteva essere
opposta esclusivamente per vizi propri.
Con il secondo motivo, il ricorrente invoca poi la
violazione, sempre ex art.360 n. 3 c.p.c.,
giudici tributari ritenuto precluso il diritto del
contribuente a contestare la debenza dell’IRAP, pur
costituendo la cartella impugnata il primo atto
impositivo e pur essendo la dichiarazione dei
redditi emendabile anche attraverso la
presentazione del ricorso avverso la iscrizione a
ruolo e conseguente cartella originatasi dal
mancato versamento del tributo.
2.
Il secondo motivo, assorbito il primo, è
fondato.
Invero, nei casi in cui l’atto impositivo è
costituito dal ruolo, come a seguito di
liquidazione in base alla dichiarazione ex art. 36
bis del DPR 29 settembre 1973, n.600, solo la
tempestiva impugnazione della cartella consente al
contribuente di rimettere in discussione la debenza
del tributo, cosicché deve ritenersi che il
contribuente potesse contestare la sussistenza dei
presupposti per l’assoggettamento ad IRAP
dell’attività professionale svolta ed i giudici
tributari dovessero esaminare il merito della
controversia fiscale e verificare la sussistenza o
meno del requisito dell’autonoma organizzazione.
3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio, per esame del merito della
3
dell’art.19 del d.lgs. 546/1992, per avere i
controversia, ad altra Sezione della C.T.R. del
Lazio. Il giudice del rinvio provvederà anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche in ordine alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di
Tributaria Regionale del Lazio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 19/12/2013.
Il Presidente
legittimità, ad altra Sezione della Commissione