Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2601 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. I, 04/02/2010, (ud. 12/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P. (c.f. (OMISSIS)), M.A.

L. in proprio, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

14/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2009 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Libertino Alberto che chiede che la Corte di Cassazione, in

Camera di consiglio, accolga per quanto di ragione il ricorso per

manifesta fondatezza.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

quanto segue.

C.P. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattordici motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma dep. il 14.2.06 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato ex L. n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 1300,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo iniziato il 30.5.94 e tuttora pendente al momento della proposizione del ricorso innanzi alla Corte d’appello di Napoli in sede di rinvio a seguito di cassazione della sentenza di appello da parte della Corte di Cassazione. Ha altresi’ proposto ricorso l’avv.to Marra quale antistatario.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di anni due e mesi uno.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art 6 della Conv di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo, il terzo il quarto ed il quinto, il sesto, decimo e quattordicesimo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, l’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale, e la mancata liquidazione in riferimento all’intera durata del giudizio.

Sotto quest’ultimo profilo i motivi sono manifestamente infondati avendo a piu’ riprese affermalo questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art. 1 espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole.

I motivi sono invece fondati,in riferimento alla quantificazione dell’indennizzo avendo la Corte d’appello liquidato la somma di Euro 1300,00 per due anni e un mese di ritardo (600,00 Euro per anno) discostandosi dai parametri minimi Cedu in modo eccessivo e privo di adeguata motivazione.

La Corte d’appello ha liquidato infatti tale somma ritenendo che fosse giustificata dalla modestia della posta in gioco che aveva determinato un limitato patema d’animo al ricorrente e dalla mancata presentazione della istanza di prelievo che denotava uno scarso interesse della parte per il processo.

Tale motivazione e’ di per se’ corretta,essendo ben vero a tale proposito che la modestia della posta in gioco e la mancata presentazione della istanza di prelievo possono giustificare un liquidazione del danno non patrimoniale al di sotto dei parametri stabiliti dalla CEDU, ma tale liquidazione non puo’ scendere – come avvenuto nel caso di specie – al di sotto di certi limiti divenendo altrimenti del tutto simbolica e non apparendo piu’ conforme ai parametri Cedu.

Sotto tale profilo i motivi vanno pertanto accolti.

Con il settimo,l’ottavo ed il nono motivo, si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

Tali censure sono manifestamente infondate.

La Corte di Strasburgo ha,infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto cio’ non significa che dette cause sono necessariamente di per se’ particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, e’ possibile che lo siano con una certa frequenza.

Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come e’ noto, dispone di una certa discrezionalita’ nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille/00 a millecinquecento/00 salvo limitato discostamento in piu’ o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, puo’ arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto cio’ non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto cio’ compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto indeterminata e priva di giustificazione la richiesta del ricorrente e tale motivazione appare adeguata alla fattispecie.

Con il decimo e l’undicesimo motivo la ricorrente lamenta la liquidazione dei diritti in misura inferiore a quella richiesta.

I motivi restano assorbiti poiche’,a seguito dell’accoglimento delle censure dianzi indicate, occorre procedere alla riliquidazione delle spese dell’intero giudizio.

Con il tredicesimo motivo l’avv.to M. ricorrente lamenta la mancata distrazione delle spese di giudizio in favore dell’avv.to antistatario.

Il motivo e’ fondato, non risultando nel decreto impugnato alcuna distrazione delle spese pur richieste nel giudizio di merito.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa puo’ essere decisa nel merito con l’accoglimento della domanda e la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1700,00, in base ad una durata eccessiva di anni due e mesi uno ed una liquidazione di Euro 800,00 per anno di ritardo tenuto conto della modesta entita’ economica della controversia riscontrata dalla corte d’appello, con gli interessi dalla domanda al saldo.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo che si compensano tra la C. ed il Ministero per la meta’ in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi e per l’intero tra l’avv.to Marra e il medesimo Ministero non avendo quest’ultimo dato causa alla mancata pronuncia di distrazione.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, accoglie la domanda e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1700,00 in favore della ricorrente P. oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi nella misura della meta’, nonche’ al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 875,00 di cui Euro 345,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese. Spese tutte distratte in favore dell’avv.to Marra antistatario.Compensa le spese tra quest’ultimo e l’Amministrazione resistente.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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