Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2601 del 02/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2601 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 6309-2013 proposto da:
BILLA AKTIENGESELLSHAFT SEDE SECONDARIA IN ITALIA C.F.
94016670260, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato
MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e difesa
2017

dall’avvocato FERNANDO PEPE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

4298

contro

– ALMASIO MARIA TERESA, BOVOLENTA FLAVIANA, BUSCIO
ANTONIETTA, CASTIGLIONI LUISA MARIA, COLOMBO ANNALISA,

Data pubblicazione: 02/02/2018

COLOMBO EMANUELA, COLOMBO PATRIZIA, COPPINI MARIA
RITA, CORTESI ROBERTA, DE PILLI INCORONATA, DOLCE
MADDALENA, EDOSCHI PATRIZIA, FERRANTE ANTONIETTA,
FERRARIO STEFANIA, FILIPPINI MARIA GABRIELLA,
GARAVAGLIA ERNESTA, GIORGIO GISELLA, LAMPERT1

MENERCARDI ANGELA, MORANDIN EMANUELA, PAPACCIOLI
RAFFAELLA, PASSERINI RAFFAELLA, PERO MARIA TERESA,
PICCINNI STEFANIA, PUPA SAVERIO, RAIMONDI CONCETTA,
RAMPININI GRAZIA, ROSSETTO RINA, SACCA ANNA MARIA,
SARAVALLI LUCA, SETTI ROLANDO, TOIA ROBERTA, TORTORA
GIOVANNI, TREZZI MARCO, TURCONI FABIO, ZAMPINI BRUNA,
ZARDONI PAOLO, ZITO SILVANA, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo
studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FERDINANDO PERONE, PAOLO PERUCCO, ANDREA BORDONE,
giusta delega in atti;
– CASTELLO VINCENZO, BOTTARELLI SILVANA, PETRUZZELLIS
ROSARIA, BERTOLO MARIA ROSA, DANIOTTI MILENA,

tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA
320,

presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, che li rappresenta e difende unitamente agli
avvocati FRANCESCO FRASCHINI, GIOVANNI PAGANUZZI,
giusta delega in atti;
– controricorrenti –

ANNALISA, LAVAZZA ENRICA,LISI GIUSEPPA, LUONI LAURA,

nonchè contro

DELLA VALLE CORRADO, BERTUCCO ANDREA, BINAGHI MAURO,
CASSANI LORIS, DI FALCO ROSOLINO, GENTILE MARIA
ISABELLA, PISANI LAURA, CAMPI MANUELA, MILLEFANTI
PIETRO;

avverso la sentenza n. 417/2012 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 13/09/2012 R.G.N.
297/2010+altre;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato GIUSEPPE PICCOLO per delega verbale
Avvocato FERNANDO PEPE;
udito l’Avvocato GIOVANNI PAGANUZZI;
udito l’Avvocato LUISA GOBBI per delega verbale
Avvocato PAOLO PERUCCO.

– intimati –

R.G. n. 6309/13

FATTI DI CAUSA
1.

Con sentenza pubblicata il 13.9.12 la Corte

d’appello di Milano confermava la condanna di Billa
Aktiengesellshaft, Sede secondaria in Italia, a pagare per

cui in epigrafe il premio aziendale di cui agli accordi
collettivi

aziendali

5.7.74,

6.7.79

e

successivi

aggiornamenti.
2.

Rilevava la Corte territoriale che tali accordi

avevano previsto la possibilità di tacito rinnovo annuale
fatta salva eventuale disdetta da manifestarsi entro il 31
gennaio di ciascun anno. La società sosteneva di aver
dichiarato la propria disdetta dapprima verbalmente nel
corso di una riunione con le organizzazioni sindacali
tenutasi il 27.1.04, poi per iscritto con lettera del 29
gennaio 2004. Ma – notavano i giudici di merito essendo pervenuta ad una delle parti stipulanti solo il 3
febbraio successivo, la disdetta doveva considerarsi
tardiva, con conseguente rinnovo degli accordi fino alla
scadenza del luglio 2005.
3.

Per la cassazione della sentenza ricorre Bilia

Aktiengesellshaft (oggi incorporata da Penny Market
GmbH) affidandosi a otto motivi, poi ulteriormente
illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
4. I controricorrenti di cui in epigrafe resistono con
due separati atti (Rosaria Petruzzellis, Silvana Bottarelli,
Milena Daniotti, Vincenzo Castello e Maria Silvia Bertolo
con controricorso a ministero dell’avv. Giovanni
Paganuzzi, tutti gli altri con controricorso a ministero

il periodo ottobre 2004 – luglio 2005 ai suoi dipendenti di

R.G. n. 6309/13

degli avv.ti Andrea Bordone, Ferdinando Perone, Paolo
Perucco e Carlo de Marchis).
5. Gli altri intimati non hanno svolto attività

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o
falsa applicazione dell’art. 1373, 1334, 1350, 1362,
2721, 2722, 2725 e 2726 cod. civ., per avere
l’impugnata sentenza negato efficacia alla disdetta degli
accordi relativi al premio aziendale manifestata
oralmente dalla società (nel corso dell’incontro del
27.1.04 con le organizzazioni sindacali), ritenendo
all’uopo necessaria la forma scritta, nonostante che obietta la ricorrente – per il recesso tale forma sia dovuta
solo se espressamente pattuita o se concernente un
contratto solenne ex art. 1350 cod. civ.; nel caso di
specie la disdetta, espressa dapprima in forma orale
dalla società alle organizzazioni sindacali il 27.1.04,
doveva quindi considerarsi tempestiva e la relativa prova
testimoniale consentita, non soggiacendo ai limiti per
essa previsti dal codice.
1.2. Il secondo motivo deduce violazione o falsa
applicazione degli artt. 111 Cost. in relazione agli artt.
24 Cost. e 101 cod. proc. civ., nella parte in cui la
sentenza impugnata ha affermato che solo la forma
scritta avrebbe potuto fornire la prova certa della
disdetta, stante la rilevanza di tale negozio, nonostante
che – replica la società ricorrente – tale assunto non trovi

difensiva.

R.G. n. 6309/13

conforto in alcuna previsione di legge o di convenzione
tra le parti.
1.3. Il terzo motivo deduce violazione o falsa
applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ. perché i capitoli

giudici di merito – specifici e idonei a provare l’avvenuta
disdetta orale degli accordi collettivi concernenti il
premio aziendale.
1.4. Il quarto motivo denuncia vizio di omesso esame
d’un fatto decisivo e controverso che è stato oggetto di
discussione tra le parti, consistente nell’avvenuta
disdetta verbale – data nel corso della riunione del
27.1.04 – della contrattazione integrativa aziendale
Standa (società che a suo tempo aveva ceduto l’azienda
all’odierna ricorrente);
1.5. Il quinto motivo prospetta un vizio di omesso
esame d’un fatto decisivo e controverso che è stato
oggetto di discussione tra le parti, là dove la Corte
territoriale non ha considerato che la decadenza dalla
disdetta (quella scritta era stata spedita il 29.1.04) è
impedita già dalla sua mera consegna all’agente postale,
di guisa che il dichiarante non può soffrire le
conseguenze sfavorevoli di eventuali altrui ritardi.
1.6. Doglianza sostanzialmente analoga a quella
svolta nel motivo che precede viene fatta valere con il
sesto mezzo, sotto forma di denuncia di violazione o
falsa applicazione degli artt. 139, 148 e 149 cod.’ proc.
civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

di prova erano – contrariamente a quanto statuito dai

R.G. n. 6309/13

1.7. Con il settimo motivo ci si duole di violazione o
falsa applicazione dell’art. 641 cod. proc. civ. in relazione
al motivo di gravame con cui la società aveva sostenuto
la nullità dei decreti ingiuntivi nn. 30740/08, 17718/08,

della società aveva originato il presente giudizio) in
quanto privi dell’indicazione del termine entro il quale
pagare la somma ingiunta: su tale motivo di gravame lamenta la ricorrente – nulla aveva risposto la sentenza
impugnata.
1.8. Doglianza sostanzialmente analoga a quella
svolta nel motivo che precede viene fatta valere con
l’ottavo mezzo, sotto forma di denuncia di omesso
esame d’un fatto decisivo e controverso che è stato
oggetto di discussione tra le parti.

2.1. I primi due motivi di ricorso – da esaminarsi
congiuntamente perché connessi – sono fondati.
Per quanto concerne gli accordi o contratti collettivi
di lavoro, una volta venuto meno l’ordinamento
corporativo e, con esso, l’art. 2072 cod. civ., inizialmente
Cass. n. 5119/87, Cass. n. 5034/89 e Cass. n. 823/93
affermarono la necessità della forma scritta ad
substantiam,

desunta vuoi dal rispetto del principio

dell’affidamento vuoi da norme come, ad esempio, gli
artt. 2113 e 2077 cod. civ., l’art. 3 legge n. 741 del 1959
o l’art. 425 cod. proc. civ., che implicitamente
presuppongono una forma scritta.

17719/08 e 17720/08 (l’opposizione ai quali da parte

R.G. n. 6309/13

Difforme statuizione fu adottata da Cass. n. 8083/87
nel risolvere il diverso, ma connesso, problema della
necessità della forma scritta per il mandato conferito dai
lavoratori ai rappresentanti sindacali, relativo alla

sospensione del rapporto: tale sentenza ritenne valido il
mandato, conferito con comportamenti concludenti, in
quanto non era prevista la forma scritta ad substantiam
per la stipulazione dell’accordo aziendale (Cass. n.
8083/87).
Ancora per la non configurabilità d’una forma scritta
ad substantiam si pronunciò Cass. n. 4030/93.
Si giunse, infine, alla sentenza n. 3318/95, con cui le
S.U. di questa S.C. statuirono che, in mancanza di norme
che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e
in applicazione del principio generale della libertà della
forma (in base al quale le norme che prescrivono forme
peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono
di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di
applicazione analogica), un accordo aziendale è valido
anche se non stipulato per iscritto.
In senso conforme si pronunciò Cass. n. 11111/97.
Non si ravvisano ragioni idonee a mutare
quest’ultimo indirizzo interpretativo, a tal fine non
bastando le pur evidenti esigenze funzionalistiche che
consigliano l’adozione d’un testo scritto, ma che di per sé
non possono imporlo in difetto d’una sanzione a pena di
nullità prevista dalla legge o dall’autonomia privata.

conclusione di un accordo aziendale avente ad oggetto la

R.G. n. 6309/13

Per questa ragione non vale invocare gli artt. 2077 o
2113 cod. civ., l’art. 3 legge n. 741 del 1959, l’art. 425
cod. proc. civ. od altre analoghe disposizioni in cui il
testo scritto – non sancito a pena di nullità – è

In altre parole, va mantenuto saldo il consolidato
principio dottrinario e giurisprudenziale in virtù del quale
le norme secondo cui determinati contratti o atti devono
essere posti in essere con una forma particolare sono di
stretta interpretazione.
Ciò sia detto in ossequio al principio di libertà delle
forme che deriva dall’art. 1325 n. 4 cod. civ. (fermo
restando che qualsiasi atto, per esistere nel mondo
giuridico, deve pur sempre manifestarsi all’esterno ed
assumere, quindi, una qualche forma, sia essa verbale,
scritta, per fatti concludenti etc.).
Ne discende che è corretto parlare comunemente di
forma libera, come regola, di forma vincolata, come
eccezione.
È pur vero che in alcune ipotesi questa Corte ha
statuito la necessità della forma scritta anche in assenza
di espressa disposizione normativa, ma ciò è avvenuto in
base ad un’interpretazione estensiva e non analogica di
norme che imponevano la redazione per iscritto di atti
connessi, come avvenuto – ad esempio – per il contratto
che risolva un preliminare comportante l’obbligo di
trasferire la proprietà o diritti reali su immobili (v. Cass.
n. 13290/15 fino a risalire, indietro nel tempo, a Cass.
S.U. n. 8878/90).

implicitamente presupposto a fini meramente ricognitivi.

R.G. n. 6309/13

Una volta stabilita la libertà della forma dell’accordo
o del contratto collettivo di lavoro, la medesima libertà
deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne
siano risolutori, come il mutuo dissenso (art. 1372,

ex art. 1373, comma 2, cod. civ.
Tanto deriva dal consolidato principio dottrinario e
giurisprudenziale per cui il recesso è un negozio
recettizio che, pur non richiedendo formule sacramentali,
nondimeno resta assoggettato agli stessi vincoli formali
eventualmente prescritti per il contratto costitutivo del
rapporto al cui scioglimento sia finalizzato (cfr. Cass. n.
14730/2000, Cass. n. 5454/90 e Cass. n. 5059/86).
Ove tali vincoli non siano previsti – come nel caso
degli accordi o dei contratti collettivi di lavoro – si
riespande il principio della libertà della forma della
manifestazione di volontà, tanto per il contratto quanto
per i negozi connessivi (come il recesso unilaterale ex
art. 1373, comma 2, cod. civ.).
È, poi, opportuno precisare che anche per la forma
ad pro bationem tantum

è necessaria un’apposita

previsione (che nel caso di specie non sussiste) e che
esula dalla presente sede il discorso attinente alla forma
definita <

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