Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26009 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 03/07/2017, dep.31/10/2017),  n. 26009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21084/2015 proposto da:

S.L.A., M.P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENZO LINO BARILA’;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ DI PROGETTO BREBEMI S.P.A., – P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCAFA,

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli

avvocati MARIO GORLANI, INNOCENZO GORLANI;

– controricorrente –

CONSORZIO B.B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 208/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella cameRa di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibili le domande proposte da M.P.A. e da S.L.A. nei confronti della S.p.a Bre.be.mi e del Consorzio BBM, aventi ad aggetto la determinazione dell’indennità di occupazione di terreni di loro proprietà;

in particolare, è stato affermato che in base al sistema delineato dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22 bis, 50 e 54, il giudizio di opposizione sarebbe proponibile soltanto all’esito della stima effettuata dalla competente Commissione provinciale, aggiungendosi che non sarebbero applicabili i principi affermati dalla Corte costituzionale con le note decisioni n. 67 e n. 470 del 1990, in quanto riferibili esclusivamente alla previgente normativa;

per la cassazione di tale decisione i proprietari hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società Bre.be.mi;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22 bis, 50 e 54, anche in relazione agli artt. 24,76 e 117 Cost. e art. 6 Cedu, sottolineano come, anche in relazione ala giurisprudenza costituzionale, l’effettività del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e la lettura coordinata del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 54 e 50, non consentano di escludere l’immediato accesso alla giurisdizione da parte del proprietario che abbia subito l’occupazione di un proprio bene al fine di ottenere la determinazione della giusta indennità;

con il secondo ed il terzo mezzo si propone, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate nell’interpretazione resane dalla corte distrettuale;

il ricorso è fondato;

questa Corte ha già avuto moto di affermare che, in base al tenore letterale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 1, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio è prevista espressamente in aggiunta a quella di opposizione alla stima, come attestato dal contestuale utilizzo della congiunzione e dell’avverbio “e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità”, in piena coerenza con la sequenza procedimentale prevista dallo stesso T.U. in materia di espropriazione e, soprattutto, in conformità al principio, costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001), secondo cui, una volta emanato il provvedimento ablativo sorge contestualmente, ed è per ciò stesso immediatamente azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost., che si sostituisce al diritto reale, va determinato in riferimento alle caratteristiche del bene alla data del provvedimento, e non è subordinato alla liquidazione in sede amministrativa (Cass., 6 marzo 2017, n. 5517; Cass., 9 novembre 2016, n. 22844);

vale bene richiamare i principi affermati dalla Corte costituzionale con le decisioni n. 67 e 470 del 1990 – la secondo proprio in tema di indennità di occupazione – secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale non consente di far dipendere dal comportamento della p.a. – e in definitiva dal suo arbitrio – l’azionabilità della pretesa all’indennità per l’occupazione di urgenza delle aree da espropriare (ovvero occupate);

è stato opportunamente rilevato, poi, che la deroga alle regole ordinarie sulla competenza e l’eliminazione di un grado di giudizio per le controversie aventi ad oggetto la determinazione del dovuto a titolo d’indennità di espropriazione o di occupazione, adottata per la generalità dei casi dalla nuova disciplina, è volta a perseguire una maggiore snellezza e la riduzione dei tempi del giudizio in funzione di tutela delle parti del procedimento ed, eminentemente, del proprietario del bene;

tali principi debbono applicarsi, mutatis mutandis, anche all’occupazione non preordinata all’espropriazione, posto che del citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50,comunque effettua un rinvio al successivo art. 54, da interpretarsi nei termini sopra indicati;

rimanendo assorbite le ulteriori censure, per altro proposte in via subordinata, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte di appello di Brescia che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, provvedendo, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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