Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26009 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26009 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 16749-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2564

contro

MELCHIONI SPA in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo
studio dell’avvocato CANEPA FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati DONATO

Data pubblicazione: 20/11/2013

GIUSEPPE, RAVERA LUCIO giusta delega in calce;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 44/2011 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 24/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che ha
chiesto l’accoglimento e deposita nota spese;
udito per il controricorrente l’Avvocato CANEPA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO

Svolgimento del processo

Con sentenza 24.5.2011 la Commissione tributaria della regione Liguria rigettava
l’appello proposto dalla Circoscrizione di Genova dell’Agenzia delle Dogane,

dell’accertamento relativo alla dichiarazione doganale IM 4 n. 8052/B in data 16.2.2006
presentata da Melchioni s.p.a. ed avente ad oggetto la importazione di “lampade
fluorescenti compatte elettroniche CFL-i” di origine malese e risultate invece, a seguito
delle indagini svolte dall’OLAF, di provenienza cinese (come tali soggette a dazio
antidumping ai sensi del reg. CE n. 1471/2001), essendo altresì emersa dalle indagini la
contraffazione dei certificati di origine Form-A, mai emessi dalle autorità malesi
competenti.
I Giudici territoriali ritenevano estranea alla frode la società importatrice, in quanto
“dalle modalità di svolgimento dell’importazione” non potevano insorgere sospetti circa
la diversa provenienza della merce e la falsità dei documenti, tanto più che precedenti
analoghe importazioni dello stesso genere di prodotti non erano state oggetto di
contestazione da parte degli Uffici doganali.

La sentenza di appello, non notificata, è stata tempestivamente impugnata per
cassazione dalla Agenzia delle Dogane con ricorso affidato a quattro mezzi di censura.

Ha resistito con controricorso la società, depsoitando anche memoria illustrativa.

Motivi della decisione

RG n. 16743/2012
ric. Ag. Dogane c/ Melchioni s.p.a.

Con est.
Stefano livieri

confermando la decisione di prime cure, e dichiarava illegittimo l’avviso di revisione

1. Occorre premettere che la decisione della CTR assume a presupposto, quale
accertamento in fatto, le risultanze delle indagini svolte dall’organo ispettivo
comunitario dalle quali era emerso che:
la ditta esportatrice Pacific Season intestataria dei certificati Form-A utilizzato da
Melchioni s.p.a. nella operazione di importazione risultava sconosciuta al registro
delle imprese della Malesia ed alla banca dati delle società commerciali e

le autorità doganali malesi non avevano richiesti» ricevuto alcuna informazione
circa esportazioni eseguite dalla predetta società di prodotti malesi
le lampade CFL-i venivano rifornite alla Melchioni s.p.a. e fatturate da una ditta
di Hong Kong (High Light Ligthning LTD) che commercializzava prodotti
realizzati nella Repubblica Popolare della Cina dalla società Hi-Light Lightinp
Co. Con sede in Xiamen
la merce di provenienza cinese transitava per la zona franca di Port Klang ove
veniva munita di certificati di origine malese Fonn-A contraffatti in quanto, come
accertato dalle autorità doganali della Malesia, da queste mai rilasciati.

2. I Giudici territoriali -analogamente ai primi giudici- hanno deciso la controversia
ravvisando la buona fede della società importatrice in applicazione dell’art. 220 paragr. 2
lett. b) del reg. CE n. 2913/1992 e succ. mod. (CDC), norma che impedisce la
contabilizzazione a posteriori del dazio in caso di omessa liquidazione o di liquidazione
dei diritti doganali in misura inferiore a quella dovuta, qualora l’operatore dimostri la
sua estraneità alla frode e di aver adempiuto scrupolosamente a tutti gli obblighi
previsti dalla normativa doganale, nonché di essere stato indotto in errore -circa la
regolarità della operazione- da una condotta decettiva delle autorità doganali.
Ne segue che la questione concernente la inesattezza della origine malese dei prodotti
indicati nel falso certificato Form-A, in quanto in realtà provenienti dalla Cina,
costituisce accertamento in fatto non più controvertibile -in assenza di impugnazione
della sentenza di appello da parte della società- e dunque infondata è la eccezione di
2
RG n. 16743/2012
ric. Ag. Dogane c/ Melchioni s.p.a.

Co
Stefano

ieri

finanziarie

inammissibilità del ricorso principale per difetto di autosufficienza sul punto ed in
particolare per omessa indicazione del luogo processuale in cui rinvenire la risultanze
probatorie decisive alla affermazione della contraffazione dei certificati e della effettiva
origine della merce, tanto più che tale indicazione -contrariamente a quanto dedotto dalla
resistente- si rinviene a pag. 25 del ricorso laddove è affermato che la relazione finale
dell’OLAF è stata “versata in atti, nella traduzione italiana, doc 2 allegato alla

3. Il primo motivo (violazione di norme di diritto: artt. 1 e 2 Dpr n. 43/9173 , artt. 4,
201, 202 CDC; art. 904 punto c) reg. CE n. 2454/93) non coglie la “ratio decidendi” e
deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
La Agenzia fiscale critica la sentenza di appello in quanto i Giudici territoriali
avrebbero risolto al controversia in base al principio della buona fede, omettendo di
Pik- Prr
accertare preventiva la insorgenza dell’obbligazione doganale a carico dell’importatore,
rimanendo escluso che questi possa fruire del trattamento preferenziale daziario allorché
sia stata accertata la irregolarità della certificazione di origine del prodotto.

3.1 La critica così formulata è priva di consistenza in quanto, da un lato, non tiene
conto che i Giudici territoriali come sopra evidenziato, hanno ritenuto accertata la frode
e dunque la diversa origine della merce, conseguentemente accertando una situazione
legittimante l’Ufficio doganale ad effettuare la revisione a posteriori; dall’altro si palesa
incompleta ed errata in diritto, laddove tende -almeno sembra- ad escludere ogni
rilevanza alla tutela della buona fede dell’operatore che invece trova espressa disciplina
nell’art. 220 paragr. 2 lett. b) CDC, la cui applicazione è stata invocata dalla società con
i motivi di opposizione all’avviso di rettifica formulati nel ricorso introduttivo (cfr.
riportati in riassunto a pag. 5 ricorso cassaz.), motivi accolti dai Giudici di merito che
hanno ritenuto di riconoscere i presupposti richiesti dalla predetta norma.

3
RG n. 16743/2012
ric. Ag. Dogane c/ Melchioni s.p.a.

t.
Ste o 01 eri

comparsa di costituzione in primo grado”.

4. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 220 CDC e
dell’art. 904 reg. esec. n. 2454/93) la Agenzia fiscale censura la sentenza contestando la
sussistenza dei presupposti ai quali le norme comunitarie vincolano la esimente della
buona fede, e rilevando che il mero stato soggettivo di ignoranza dell’operatore in ordine
alla frode commessa da terzi è insufficiente ad esonerarlo dalla obbligazione doganale
come accertata nell’avviso emesso in revisione, non avendo considerato la CTR che in

fornire la prova che la inesattezza della indicazione di origine della merce è dipesa da un
errore determinatOda condotta cd. attiva delle autorità doganali che hanno emesso il
certificato.
La censura deve essere esaminata congiuntamente al terzo ed al quarto motivo

che

integrano la critica avente ad oggetto la irrilevanza della mera buona fede, deducendo la
Agenzia fiscale, da un lato, che i Giudici territoriali hanno del tutto trascurato l’altro
presupposto, richiesto dall’art. 220 CDC ai fini della esimente, dovendo l’operatore
fornire la prova di aver agito prestando la “dovuta diligenza” nella preventiva verifica
della effettiva provenienza della merce, in quanto con la presentazione della
dichiarazione in dogana lo stesso assume la responsabilità della corrispondenza della
merce effettivamente importata con quella descritta nella documentazione doganale
(terzo motivo: violazione art. 199 reg. n. 2454/93), ed inoltre, deducendo dall’altro, che
la motivazione addotta a sostegno della decisione -secondo cui le modalità
dell’operazione non erano tali da indurre a sospetto della esistenza di una frode e che
,
k
alcuna contestazione era stata mossa dagli uffici doganali nel corso delle precdenti
importazioni di beni analoghi- era del tutto inconferente rispetto alle differenti
condizioni di esenzione dal dazio previste dal paradigma normativa dell’art. 220 CDC
(quarto motivo: vizio ex art. 360co l n. 5 c.p.c.).

4.1 Premesso che la denuncia della violazione dell’art. 904 punto c) del reg. esec.
CDC (secondo cui “Non si procede al rimborso o alo sgravio dei dazi all’importazione
quando….! ‘unico motivo a sostegno della domanda….è costituito: …c) dalla presentazione, anche in
4
RG n. 16743/2012
ric. Ag. Dogane c/ Melchioni s.p.a.

Cons
Stefano wieri

materia di dazi collegati alla “posizione preferenziale di una merce” l’operatore deve

buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per la
libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la
concessione del trattamento”) appare impropria, in quanto la norma -che disciplina le

ipotesi di rimborso e di sgravio dei dazi alla importazione previste dagli artt. 236 e 239
CDC- non trova e non ha trovato applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio in cui si
controverte sulla diversa questione della legittimità della contabilizzazione del dazio a

valorizzato in chiave di argomento indiretto a sostegno della tesi giuridica -fondata sulla previsione
dell’art. 220 CDC- secondo cui il mero stato soggettivo di buona fede non esonera dal pagamento
dazio effettivamente dovuto), i motivi devono ritenersi fondati.

4.2 L’art. 220, paragr. 2, punto b) del reg. CEE n. 2913/92 (nel testo modificato dal reg.
CE n. 2700/2000 applicabile ratione temporis) dispone che:

a-) non si procede a contabilizzazione a posteriori quando l’importo del dazio non è
stato liquidato “per un errore della autorità doganale, che non poteva ragionevolmente
essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le
disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione alla dogana”
b-) l’ipotesi predetta ricorre anche quando la posizione preferenziale di una merce è
stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità

di un Paese terzo: in tal caso il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove
esso si riveli inesatto, costituisce “un errore” che non poteva ragionevolmente essere
scoperto dal debitore purché questi abbia agito in buona fede
c-) in deroga alla disposizione precedente il rilascio di un certificato irregolare “non
costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione
fattuale inesatta riferita dall’esportatore”,

salvo che (eccezione alla deroga) risulti

provato che le autorità che hanno rilasciato il certificato “erano informate o avrebbero
ragionevolmente dovuto essere informate” che le merci non avevano i requisiti per
beneficiare del trattamento preferenziale, e sempre che risulti dimostrata la “buone fede”
del debitore, il quale è tenuto a fornire la prova di aver “agito con diligenza per
5
RG n. 16743/2012
ric. Ag. Dogane c/ Melchioni s.p.a

C
est.
Stefìi Mivieri

posteriori da parte del’Ufficio doganale (il riferimento alla predetta norma potrà, al più, essere

assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale”
(la prova della buone fede è, in ogni caso, esclusa dalla pubblicazione sulla GUCE di avvisi che
segnalino fondati dubbi sulla corretta applicazione del regime preferenziale da parte del Paese
beneficiario).

4.3 Tale norma è stata interpretata dal Giudice lussemburghese nel senso che

paragr. 2 lett b) del codice doganale e così beneficiarie della deroga al recupero a
posteriori prevista da detta disposizione solo quando ricorrano tre condizioni
cumulative. Occorre anzitutto che il rilascio irregolare dei certificati… … sia dovuto ad
un errore delle autorità competenti stesse, poi che l’errore commesso dalle medesime
sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato dal debitore di buona
fede e infine, che quest’ultimo abbia osservato tutte le prescrizioni della normativa in
vigore ” (cfr. Corte giustizia UE 15.12.2011, causa C-409110, Hauptzollamt Hambur-Afasia
Knits, punto 47, che richiama le sentenze in data 14.5.1996 cause riunite C-153/94 e C-204/94,
Faroe Seafood; in data 3.3.2005 in causa C-499/03 , Biegi Nahrungsmittel e Commonfood c/
Commissione, punto 46; in data 18.10.2007 in causa C-173106 Agrover, punto 30).

4.4 Orbene, premesso che la prova del carattere originario dei prodotti è fornita
mediante il certificato FORMA-A ovvero EUR-1 e la procedura di “controllo a
posteriori” è volta essenzialmente a verificare l’esattezza dell’origine indicata nei
certificati precedentemente rilasciati (cfr. Corte giustizia 7.12.1993 in causa C-12192 ,
Huygen, punto 16; id. 17.7.1997 in causa C-97/95 Pascoal & Filhos LD, punto 30; id. 9.3.2006,
in causa C-293/04, Beemsterboer Coldstore Service, punto 32; id. 15.12.2011, in causa C409/10, Afasia Knits Deutschland, punto 43; id. 8.11.2012 in causa C-438/11, Lagura
Vermogensverwaltung Gmbh, punto 17), ne consegue sullo specifico piano del riparto

dell’onere probatorio che :
spetta alla Autorità doganale che intenda recuperare a posteriori il dazio fornire
elementi atti ad invalidare la prova documentale in questione, ovvero dimostrare
che “il rilascio dei certificati inesatti è imputabile alla inesatta presentazione dei
6
RG n. 16743/2012
ric. Ag. Dogane c/ Melchioni s.p.a

Co
Stef

t.
vieri

“l’importatore può utilmente invocare il legittimo affidamento ai sensi dell’art. 220

fatti da parte dell’esportatore” (cfr. Corte giustizia 9.3.2006 Beemsterboer in causa
C-293/04, punto 39), salvo che la prova di tale imputabilità non possa essere data

per negligenza od impedimento opposto dalla stessa ditta esportatrice (cfr. Corte
eass. V sez. 27.7.2012 n. 13483) cui sia conseguita la perdita o mancata esibizione
dei documenti allegati -a comprova della origine della merce- alla richiesta di
emissione del certificato FORM-A od EUR-1, e comunque di qualisiasi altro

la reale origine del prodotto (tale impossibilità riveste carattere oggettivo, dovendo
ravvisarsi anche nel caso di eventi non riferibili a condotta dolosa o colposa dell’esportatore,
quale ad esempio la naturale cessazione dell’attività: cfr. Corte giustizia in data 8.11.2012,
in causa C-438/11, Lagura Vermogensverwaltung Gmbh, punto 32)

spetterà in tal caso all’interessato, invertendosi il relativo onere, fornire la prova
contraria della esattezza delle indicazioni fornite dall’esportatore al momento
della richiesta di rilascio del certificato ovvero la prova che le autorità che hanno
emesso il certificato inesatto e successivamente invalidato, al tempo del rilascio

dello stesso erano informate o avrebbero dovuto essere informate che la
dichiarazione della ditta esportatrice era inveritiera

in quanto le merci non

avevano i requisiti per beneficiare del trattamento preferenziale: in tal caso non
può procedersi, pertanto, a controllo a posteriori soltanto se l’operatore
economico interessato ha fornito la prova dell’esistenza dell’errore colpevole
commesso dalle autorità che hanno emesso il certificato, ovvero la prova della
violazione di obblighi di controllo previsti da norme che vincolano tali autorità,
sempre che venga dimostrata altresì la buona fede della impresa importatrice (cfr.
Corte giustizia 9.3.2006 Beemsterboer in causa C-293/04, punto 45 e 46).

4.5 Dalla disamina della disciplina normativa comunitaria risulta, pertanto che
l’elemento della “buona fede” del debitore (del quale deve essere data prova mediante la
dimostrazione sia della ignoranza incolpevole “errore che non poteva ragionevolmente essere

7
RG n. 16743/2012
ric. Ag. Dogane c/ Melchioni s.p.a.

Cons. st.
Stefanl Olivieri

documento commerciale, fiscale, doganale, di trasporto dal quale possa evincersi

scoperto” sia della condotta diligente prestata al fine di verificare la esattezza della indicazione di

origine dei prodotti) si aggiunge a quello dell’ “errore” che deve essere imputabile a

“comportamento attivo”

della autorità competente. Nel regime doganale delle

preferenze generalizzate che prevede l’intervento delle autorità di un Paese terzo,
sussiste l’indicato presupposto (errore imputabile alla autorità competente incidente sulla
liquidazione del dazio, che non può essere ragionevolmente scoperto e che non può essere fatto
posteriori) quando detta autorità, nell’esercizio delle proprie competenze, fornisca

informazioni errate ovvero emetta atti viziati in relazione ai requisiti formali di validità
(violando le norme che regolano il procedimento di formazione ed esternazione dell’atto) od al

loro contenuto sostanziale (come nel caso di attestazione inesatta della origine della merce:
indipendentemente dal fatto che la inesatta rappresentazione della realtà o l’errato contenuto sia
dipeso da condotta illecita -falso ideologico od errore colpevole- ovvero da errore incolpevole) e

dunque quando l’informazione o l’atto viziato sia comunque direttamente riferibile alla
condotta della stessa autorità emittente, mentre costituisce espressa deroga normativa
all’indicato principio l’ipotesi in cui la inesattezza della origine preferenziale della
merce, pur direttamente attribuibile ad errore “incolpevole” della autorità del Paese che
emesso il relativo certificato, derivi dalle false od errate dichiarazioni dell’esportatore: in
tal caso il requisito della buona fede dell’importatore, ove sussistente, deve ritenersi “ex
se” inidoneo a sottrarre l’operatore economico al recupero del dazio mediante controllo a
posteriori (salvo che l’interessato dimostri che le autorità emittenti erano a conoscenza o
avrebbero dovuto conoscere la diversa origine della merce), in quanto “la Comunità non è

tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti dei
fornitori dei suoi cittadini ” e inoltre “nel calcolare i vantaggi realizzabili mediante il
commercio di prodotti che possono fruire di preferenze tariffarie, l’operatore economico
accorto e al corrente della normativa vigente deve valutare i rischi inerenti al mercato
che gli interessa ed accettarli come facenti parte della categoria dei normali
inconvenienti della attività commerciale” con la conseguenza che “la imposizione
all’importatore in buona fede del pagamento dei dazi doganali dovuti per la
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ric. Ag. Dogane c/ Melchioni s.p.a.

Con t.
Stefand Olivieri

gravare sull’incolpevole importatore nei confronti del quale non può essere disposto il controllo a

importazione di una merce rispetto alla quale l’esportatore ha commesso un illecito
doganale, cui l’importatore non ha partecipato a nessun titolo, non è in contrasto con i
principi del diritto di cui la Corte garantisce il rispetto” (cfr. Corte giustizia 17.7.1997
causa C-7/95 Pascoal & Filhos punti 59-61; cfr. Corte cass. V sez. 3.2.2012 n. 1583; id V sez.
3.8.2012 n. 14032; id. V sez. 27.7.2012 n. 13483)

imputabile a “condotta attiva” delle autorità doganali malesi che non sono in alcun modo

intervenute nelle operazioni di esportazione non avendo ricevuto alcuna richiesta e non avendo
emesso alcun certificato di origine

e quindi in mancanza della prova, gravante

sull’importatore, della conformità della origine dei prodotti dichiarata nei certificati
FORM A ovvero della prova della imputabilità della inesattezza del certificato di origine
al fatto negligente (conoscibilità) o addirittura alla collusione (conoscenza) della autorità
doganale malese nella frode ordita dalla impresa esportatrice, la decisione della CTR
ligure che esclude il recupero del dazio da parte della Amministrazione doganale sul
mero presupposto dello stato soggettivo di buona fede dell’importatore è contraria a
diritto e deve essere cassata (cfr. Corte cass. V sez. 7.3.2012 n. 3531 che ha precisato come lo
stato di buona fede non ha valenza esimente “in re ipsa” ma solo in quanto sia riconducibile ad una
delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l’errore
incolpevole dell’importatore imputabile a “comportamento attivo” delle autorità doganali, che non
può, tuttavia, consistere nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell’esportatore sull’origine
della merce, ma deve invece aver determinato i presupposti su cui si basa la fiducia del debitore, dal
quale è esigibile la diligenza professionale propria degli operatori del settore).

4.7 Inconsistente è peraltro l’argomentazione, svolta dalla CTR a sostegno della
buona fede soggettiva, secondo cui l’importatore avrebbe fatto legittimo affidamento circa la regolarità della operazione- nella prassi degli Uffici doganali che, in occasione di
precedenti importazioni di merce analoga, non avevano formulato contestazioni,
essendo appena il caso di osservare che il diverso comportamento tenuto dagli Uffici
trova piena giustificazione nell’intervento dell’OLAF, in quanto soltanto a seguito della
9
RG n. 16743/2012
ric. Ag. Dogane ci Melchioni s.p.a.

Co
t.
Stefano Oivieri

4.6 Ne consegue che in difetto del previo accertamento del presupposto dell’errore

conoscenza dei risultati delle indagini dell’organo ispettivo comunitario -che hanno
svelato la frode- è stato possibile rilevare il difetto di origine preferenziale ed effettuare
la revisione dell’accertamento definitivo. Del tutto privo di fondamento è poi
l’argomento motivazionale per cui la buona fede dell’importatore dovrebbe desumersi
dalla circostanza che neppure l’Ufficio doganale, anteriormente alla indagine
comunitaria, era stato in grado di accorgersi o di sospettare che l’operazione occultava

infatti, come ben differente sia la posizione dell’importatore che, precedentemente alla
operazione di importazione, intesse una serie di contatti con il fornitore della merce e la
ditta esportatrice che gli consentono di verificare la serietà dei soggetti con i quali
intrattiene i rapporti nonchè l’attendibilità delle informazioni che gli vengono fornite in
vista del buon esito dell’affare (condotta che rifluisce nel presupposto dell’adempimento del
dovere di diligenza “quam suis” di cui all’art. 220 paragr. 2 lett. b, CDC), dalla posizione

dell’Ufficio di dogana che, non disponendo al momento della importazione di ulteriori
informazioni -e salvo evidenti macroscopiche anomalie risultanti dalla documentazione che
inducano a procedere ad ispezione della merce ed a più approfondite verifiche

non può che

limitarsi ad un controllo meramente cartolare dei documenti allegati alla dichiarazione di
importazione.

5. In conclusione il ricorso deve essere accolto (quanto al secondo

nei limiti indicati ,

terzo e quarto motivo; inammissibile il primo motivo) con conseguente cassazione della
sentenza impugnata e, non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384co2 c.p.c. con il rigetto del ricorso
introduttivo proposto dalla società importatrice, e la condanna di quest’ultima alla
rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, dichiarate
interamente compettinsate tra le parti le spese realtive ai gradi di merito.

P.Q.M.
La Corte :
10
RG n. 16743/2012
ric. Ag. Dogane c/ Melchioni s.p.a

Stefan

una frode finalizzata alla evasione del dazio antidumping. E’ appena il caso di rilevare,

- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo proposto dalla società importatrice che condanna alla rifusione dlele
AAIA’
spese del presente giudizio liquidate in €5000,00 per compensi, oltre le spese prenotate
a debito, dichiarate interamente compensate le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso nella camera di consiglio 24.9.2013

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