Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26009 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2094-2019 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 48,

presso lo studio dell’avvocato FRANCA LIANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SEBASTIANO PAPOTTO;

– ricorrente –

contro

VE.CO., CAR TECH SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 58, presso

lo studio dell’avvocato ANTONINO LONGO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 678/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 678 pubblicata il 5.7.2018 la Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 434 c.p.c., l’appello proposto da V.R. avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato della stessa alle dipendenze della CAR TECH DUE srl;

2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto di come il Tribunale avesse giudicato legittimi i due contratti a progetto conclusi tra le parti e rilevato la genericità delle allegazioni della ricorrente quanto agli indici di subordinazione;

3. ha ritenuto che l’appellante si fosse limitata a riproporre il testo del ricorso introduttivo di primo grado, senza confutare le ragioni poste a base della decisione di primo grado; più esattamente, la V. aveva ribadito che il progetto, a suo dire consistente “nell’elaborazione di dati e servizi di consulenza per conto terzi”, era coincidente con l’attività di impresa e con l’oggetto sociale, senza neanche criticare il diverso contenuto del progetto individuato dal Tribunale nell’attività di “acquisizione, aggiornamento e bonifica informatica dei dati catastali e tributari” e senza interloquire sulla valutazione di specificità dello stesso contenuta nella sentenza di primo grado; la predetta si era poi limitata a ripetere che nell’esecuzione dell’attività lavorativa era soggetta a vincoli di orario e ad ordini impartiti dal datore senza replicare alle argomentazioni del primo giudice sulla mancata individuazione anche di colui che impartiva ordini e sul deficit di allegazioni ai fini della natura subordinata del rapporto, tale da aver determinato l’inammissibilità della prova testimoniale;

4. avverso tale sentenza V.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui hanno resistito con controricorso la CAR TECH s.r.l. (socio unico della CAR TECH DUE s.r.l. cancellata dal registro delle imprese) e Ve.Co., legale rappresentante della società; l’INPS ha depositato procura speciale;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. col primo motivo di ricorso V.R. ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69;

7. ha affermato come il ricorso in appello contenesse, in conformità alle disposizioni citate e ai precedenti di legittimità richiamati, sia l’indicazione delle parti appellate della sentenza di primo grado e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice e sia l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; tra queste, in particolare, la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, in quanto l’attività svolta dalla società costituiva l’oggetto dell’organizzazione aziendale in cui era inserita la collaboratrice a progetto;

8. ha giustificato la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni spese nel ricorso introduttivo di primo grado sul rilievo che non fosse stata esaminata dal Tribunale, così come poi dalla Corte d’appello, l’eccezione di illegittimità dei contratti a progetto derivante dalla coincidenza del progetto medesimo con l’oggetto dell’attività aziendale;

9. col secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

10. ha affermato come i contratti a progetto difettassero dei requisiti di specificità e autonomia e fossero pertanto illegittimi;

11. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

12. occorre premettere come il motivo di ricorso con cui si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, cioè di una norma che disciplina lo svolgimento del processo per giungere ad una decisione di merito, deve essere ricondotto alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e in tal senso va riqualificata la censura in esame;

13. secondo il consolidato orientamento di legittimità, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno chiarito che ove sia denunciato il compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata (nel caso esaminato dalle S.U., un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento), “il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366, c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)”;

14. il ricorso in esame non soddisfa i requisiti richiesti dalle disposizioni appena richiamate in quanto non trascrive, neppure per estratto, la sentenza di primo grado e i motivi di ricorso in appello, elementi indispensabili al fine della valutazione del dedotto error in procedendo che si addebita alla Corte di merito; l’attuale ricorrente si è limitata ad affermare la conformità del ricorso in appello ai requisiti richiesti dall’art. 434 c.p.c. e ad indicare le pagine rilevanti del ricorso medesimo, senza riportarne almeno in parte il contenuto;

15. tale lacuna preclude l’indagine che compete a questa Corte sulla decisione di inammissibilità dell’appello adottata dalla Corte di merito, e che deve svolgersi attraverso la verifica di idoneità del ricorso in appello a consentire la individuazione, in modo chiaro ed esauriente, degli specifici capi della decisione impugnata e degli argomentati che la sorreggono, e delle ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice (cfr. sul punto Cass., S.U. n. 27199 del 2017; Cass. n. 21336 del 2017; n.. 2143 del 2015);

16. la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. replica sulla avvenuta produzione, in allegato al ricorso in cassazione, dei contratti a progetto ma nulla precisa quanto alla omessa trascrizione degli atti processuali rilevanti ai fini della censura della statuizione di inammissibilità dell’appello;

17. il secondo motivo di ricorso è assorbito;

18. per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;

19. le spese di lite nei confronti delle parti costituite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo; non si fa luogo a liquidazione delle spese nei confronti dell’INPS che non ha svolto difese;

20. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del contributo unificato ove lo stesso risultasse dovuto, tenuto conto che la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. sul punto Cass. n. 22646 del 2019; contra Cass. n. 27867 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento nei confronti della CAR TECH s.r.l. e di Ve.Co. delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

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