Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26009 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.16/12/2016),  n. 26009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20460-2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO KROGH,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PERSIANI giusta

nomina in calce al rincorso;

– ricorrente –

D.G., DE.FR.GI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LIMA, 28 SC A, presso lo studio dell’avvocato MARCO

ALBANESE, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato GIUSEPPE TRAMONTI giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO KROGH,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PERSIANI giusta

nomina in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 184/2015 della CORIE D’APPELLO di GENOVA,

emessa il 19/01/2015 e depositata l11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito l’Avvocato Marco Albanese, per il controricorrente e ricorrente

incidentale, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– B.M. convenne in giudizio D.G. e De.Fr.Gi., chiedendo la condanna dei medesimi ad arretrare i manufatti e le piante poste sul fondo limitrofo a quello attoreo, in quanto non osservanti le distanze legali;

– nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Massa (Sezione distaccata di Carrara) respinse la domanda attorea;

– sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò i convenuti ad arretrate le piante esistenti nel loro terreno fino alla distanza di metri 1,5 dal confine col fondo dell’attore e compensò tra le parti le spese dei due gradi del giudizio;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre B.M. sulla base di due motivi;

– resistono con controricorso D.G. e De.Fr.Gi., che propongono altresì ricorso incidentale affidato a un motivo;

Atteso che:

entrambi i motivi del ricorso principale (con i quali si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., n. 5) risultano inammissibili, in quanto il vizio dedotto non più previsto dalla legge, a seguito del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito il n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; e peraltro le censure proposte sottintendono una inammissibile critica nel merito dell’interpretazione della scrittura privata di transazione prodotta in giudizio e della valutazione degli elementi di prova acquisiti;

– l’unico motivo del ricorso incidentale risulta parimenti inammissibile, in quanto con esso non viene dedotto alcuno dei motivi di ricorso tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1;

Ritenuto che il ricorso principale e il ricorso incidentale possono essere avviati alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarati inammissibili”;

Considerato che:

– la memoria depositata dal difensore del ricorrente principale non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, in quanto per un verso col ricorso principale si censura l’interpretazione della volontà dei contraenti che è sottratta al sindacato di legittimità, per l’altro la motivazione della sentenza impugnata sul punto non è manifestamente illogica nè apparente;

considerato, in ordine al ricorso incidentale, che, oltre a quanto rilevato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., manca l’esposizione sommaria dei fatti prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 3, a pena di inammissibilità del ricorso;

– il ricorso principale e quello incidentale devono essere dichiarati inammissibili;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile catione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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