Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26009 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L. (OMISSIS), R.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio

dell’avvocato TAGLIALATELA GIOVANNI, rappresentati e difesi

dall’avvocato CICALA GIUSEPPE giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Dott. B.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso

lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio ALESSIO CIOFINI in

FIRENZE del 21/3/2007, rep. n. 19345;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 164/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 20/06/2006 R.G.N. 257/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L. e R.R., quali esercenti la potestà dei genitori sull’allora figlio minore D.R., e quest’ultimo nelle more divenuto maggiorenne, propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto il risarcimento ad essi liquidato a carico dell’impresa designata in applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 21 poi abrogato dalla L. 9 gennaio 1991, n. 20, art. 19 applicato viceversa dal primo giudice, trattandosi di sinistro avvenuto il (OMISSIS).

La Fondiara-SAI S.p.A., impresa designata, non si è costituita ma ha depositato procura ed ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso proposto da D.L. e R.R. è inammissibile, essendo esclusivamente legittimato il figlio D. R., nelle more divenuto maggiorenne.

2.- Il deposito del ricorso da parte di D.R. è tempestivo in quanto effettuato a mezzo posta con spedizione il 12/2/07, e dunque nei venti giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta il 26/1/07.

3.1.- Con l’unico motivo di ricorso D.R. si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, dell’applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 21 sostituito dalla L. n. 20 del 1991, art. 19 motivata dal giudice di appello con il rispetto del principio di irretroattività della legge.

3.1.- Il mezzo è fondato, pur se per motivi in parte diversi da quelli dedotti dal ricorrente.

La circostanza che, in materia civile, il principio di irretroattività della legge non abbia dignità costituzionale non vuoi certo dire che tutte le nuove norme civili siano retroattive, ma solo quelle cui il legislatore attribuisca tale caratteristica.

Correttamente il giudice di appello (in conformità del resto a Cass. 31 gennaio 2006 n. 2126) ha dunque ritenuto che la L. n. 20 del 1991, art. 19 non fosse applicabile, ratione temporis, alla fattispecie, non consentendo il suo tenore letterale l’applicazione ad un incidente avvenuto prima della sua entrata in vigore.

Peraltro il giudice di merito non ha tenuto conto che la norma applicabile era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 560 de 1987, per la parte in cui non prevede l’adeguamento dei valori monetar ivi indicati, originariamente uguali ai massimali dell’assicurazione obbligatoria.

Tale sentenza non può che essere interpretata nel senso che il limite di L. 15.000.000 per persona deve intendersi aumentato pro tempore per effetto delle tabelle di aumento dei massimali minimi previsti per l’assicurazione obbligatoria e segnatamente, nel caso di specie, del D.P.R. 9 aprile 1986, n. 124, che lo ha portato a L. 200.000.000 (Cass. 21 giugno 1993 n. 6863; Cass. 4 agosto 1995 n. 8552; Cass. 23 giugno 1999 n. 6403; Cass. 1 agosto 2001 n. 10490;

Cass. 20 agosto 2003 n. 12217; Cass. 3 agosto 2005 n. 16238).

Ne consegue l’infondatezza dell’appello della Fondaria-SAI S.p.A., recando la sentenza di primo grado condanna al pagamento della somma di Euro 50.836,57, inferiore a detto limite.

3.- La sentenza impugnata va dunque cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’appello della Fondiaria- SAI. Appare equo, in considerazione dei motivi della decisione, compensare le spese di appello tra tutte le parti e quelle di legittimità nei confronti di D.L. e R.R. e condannare la Fondiaria al pagamento delle spese di cassazione in favore di D.R., liquidate in Euro 1.500,00 di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso di D.L. e R.R.; accoglie per quanto di ragione il ricorso di D.R., cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello della FONDIARIA; compensa le spese di appello tra tutte le parti e quelle di legittimità tra la FONDIARIA e D.L. e R.R.; condanna la FONDARIA al rimborso delle spese di legittimità in favore di D.R., liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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