Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26008 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26008 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 14002-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE
tamp01- 9 ,

DOGANE

in

persona del

Direttore pro

d gmletlito In RnmA

VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

contro

2013
2563

FISCHER & RECHSTEINER COMPANY SPA;
– intimato –

Nonché da:
FISCHER & RECHSTEINER COMPANY SPA in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 20/11/2013

elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7,
presso lo studio dell’avvocato COGLIATI DEZZA
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ARMELLA SARA giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE DOGANE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 100/2010 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 31/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato COGLIATI
DEZZA che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto
del ricorso incidentale.

contro

Svolgimento del processo
t.
Con sentenza 31.5.2010 n. 100 la Commissione tributaria +l a regione Lombardia ha

confermato la decisione di prime cure che aveva annullato l’atto di contestazione
dell’illecito previsto dall’art. 303 Dpr n. 43/1973 (TULD) e di irrogazione della sanzione
pecuniaria di C 556.711,45 emesso nei confronti dello spedizioniere Fischer &
Rechsteiner Company s.p.a., quale autore materiale della violazione ex art. 11co2 Dlgs
n. 472/1997, in relazione ad operazioni doganali eseguite per conto di LEUCI s.p.a. nel
periodo febbraio-maggio 2005 ed aventi ad oggetto la importazione di “lampade
fluorescenti compatte integrali CFL-i” dichiarate nei certificati Form-A di origine
malese soggette a dazio agevolato, ed invece risultate di provenienza cinese, con
conseguente debenza dei maggiori diritti doganali e delle misure antidunping previste
dal reg. CE n. 1471/2001.

I Giudici territoriali rilevato che la fattispecie illecita sanzionata dall’art. 303 TULD
contemplava soltanto la difformità riscontrata tra i dati dichiarati nella bolletta doganale
inerenti “la qualità, la quantità ed il valore” della merce e quelli invece diversi
effettivamente accertati dall’Ufficio, ritenevano non ricompresa in alcuno di tali requisiti
l’origine diversa della merce, rimanendo esclusa una integrazione per via di
interpretazione estensiva della fattispecie sanzionatoria, ostandovi il principio della
tipicità e tassatività delle violazioni tributarie statutio dall’art. 3 Dlgs n. 472/1997.

Avverso la sentenza di appello ha proposto rituale ricorso per cassazione la Agenzia
delle Dogane censurando la decisione con due motivi.

i
RG n. 14002/2011
ric. Ag.Dogane c/Fischer & Rechsteiner s.p.a.

Cons. t.
Stefano vieri

rigettato l’appello proposto dall’Ufficio di Como della Agenzia delle Dogane e

Ha resistito la società con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a
tre motivi.
Con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. la società resistente ha eccepito la
inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuto giudicato esterno favorevole, ai
sensi del’art. 1306 co2 c.c., intervenuto nel giudizio proposto da Leuci s.p.a. n.q. di
coobbligata solidale al pagamento della sanzione pecuniaria per l’illecito doganale

s.p.a., non essendo stata impugnata per cassazione la sentenza della CTR della
Lombardia in data 24.9.2010 n. 130 emessa nei confronti di Leuci s.p.a. e depositata nel
presente giudizio, con regolare attestazione di passaggio in giudicato, ai sensi dell’art.
372 c.p.c.

Motivi della decisione

La eccezione di inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuta formazione
del giudicato esterno, nel diverso giudizio avente ad oggetto la impugnazione da parte
della società coobbligata solidale, Leuci s.p.a., del medesimo avviso di irrogazione della
sanzione pecuniaria per l’illecito doganale contestato allo spedizioniere Fischer &
Rechsteiner Company s.p.a., è fondata.

L’art. 1306co2 c. c. che prevede la estensione ai condebitori, rimasti estranei al giudizio, del

giudicato favorevole ottenuto da un debitore nei confronti del creditore- è

stato infatti

interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla materia tributaria
(cfr. Corte cass. SU 22.6.1991 n. 7053; id. V sez. 6.3.2003 n. 3306; id. V sez. 26.6.2003 n 10202
secondo cui “in tema di solidarietà tributaria (nella fattispecie, per imposta di registro), qualora
uno dei coobbligati, insorgendo avverso l’avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del
maggior valore accertato, non è precluso all’altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte
all’avviso di accertamento ed all’avviso di liquidazione, di opporre all’amministrazione, in sede di
2
RG n. 14002/2011
ric. Ag.Dogane c/Fischer & Rechsteiner s.p.a.

Co
st.
Stefano vieri

contestato -nel presente giudizio- allo spedizioniere Fischer & Rechsteiner Company

impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l’irripetibilità di quanto
già versato), ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod civ. La prevalenza dell’unitarietà
dell’obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato
art. 1306 cod. civ., opera, infatti, sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi del
giudicato e ne consente l’estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla
situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi
12401; id. V sez. 7.9.2004 n. 18025 che estende il principio anche al giudicato formatosi su
questione processuale; id. V sez. 19.3.2008 n. 7334; id. V sez. 9.12.2008 n. 28881), nel senso che

la opponibilità al creditore del giudicato esterno, favorevole al condebitore rimasto
estraneo a quel giudizio, può operare con l’unica limitazione della eventuale definitiva
soccombenza del condebitore -che intende avvalersi del giudicato- nell’autonomo
giudizio dallo stesso instaurato avverso l’atto impositivo emesso dalla Amministrazione
fmanziaria.

Nella specie entrambi i soggetti coobbligati solidali avevano autonomamente
impugnato l’avviso di irrogazione della sanzione pecuniaria emesso dall’Ufficio
doganale e -pendente avanti questa Corte il giudizio proposto dall’Agenza delle Dogane
per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia n. 100/2010- si è formato il
giudicato sulla sentenza della CTR della Lombardia n. 130/2010, favorevole al
coobbligato, emessa nel diverso giudizio in cui era parte Leuci s.p.a., e del quale Fischer
& Rechsteiner Company s.p.a. ha invocato la estensione ex art. 1306co2 c.c..

Non osta alla estensione del giudicato di annullamento del’atto irrogativo della
sanzione pecuniaria, la circostanza, indicata dalla difesa erariale nel corso della
discussione, che la fattispecie dell’illecito doganale richiedendo anche la sussistenza
dell’elemento soggettivo (dolo o colpa), è sucettibile di diverso accertamento nei
confronti dei songoli coobbligati. La tesi difensiva, oltre che non trovare riscontro nel
caso concreto (entrambe le sentenze della CTR lombarda hanno, infatti, annullato l’atto irrogativo
in base ad identica motivazione secondo cui la descrizione del fatto illecito contemplato dalla norma
3
RG n. 14002/2011
ric. Ag.Dogane c/Fischer & Rechsteiner s.p.a.

Stef.

est.
livieri

da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali”; id. sez. lav. 23.8.2003 n

sanzionatoria di cui all’art. 303 T’ULD non comprenderebbe anche la fattispecie relativa alla
difformità della “origine” della merce, prescindendo del tutto dall’esame dell’elemento psicologico
dell’illecito), è anche errata in diritto laddove ipotizza una differente rilevanza

dell’elemento soggettivo nell’ambito di un rapporto di solidarietà impropria in cui la
coincidenza delle obbligazioni si esaurisce nella identità dell’oggetto della prestazione
(eadem res debita: somma dovuta), rimanendo invece autonomi i titoli in cui trovano fonte

dalla condotta violativa; prestazione patrimoniale -non avente natura sanzionatoria ma commisurata
all’importo della sanzione- derivante da fonte legale).

Ed infatti, tanto nell’illecito tributario (art. 1 1 co l Dlgs n. 472/1997), quanto
nell’illecito amministrativo (art. 6co3 legge n. 689/1981), la obbligazione pecuniaria del
soggetto che si è avvalso delle prestazioni dell’autore della violazione (obbligazione
definita “solidale”, nell’art. 6 legge n. 689/1981 e nell’art. 11 col Dlgs n. 472/1997 nel testo
modificato dall’art. 2col lett. d) del Dlgs 5.6.1998 n. 203) trova, necessariamente, il suo

presupposto nell’illecito commesso da quest’ultimo, in quanto obbligazione collegata da
nesso di accessorietà con l’obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria insorta
in conseguenza della condotta violativa: pertanto

salvo che non sia in contestazione la

sussistenza della relazione di rappresentanza o dipendenza o comunque di avvalimento a qualsiasi
titolo, tra l’autore della violazione e la persona giuridica obbligata ex lege- l’accertamento degli

elementi costitutivi della fattispecie di illecito tributario, inclusi l’elemento psicologico e
le eventuali scriminanti, riferibili evidentemente al solo autore, esplica diretta rilevanza
anche in relazione all’accertamento della obbligazione accessoria, non essendo
quest’ultima configurata dalla legge sub specie di concorrente responsabilità nell’illecito
della persona giuridica (committente, rappresentata, mandante, datore di lavoro, ecc.), in ordine
alla quale gli elementi della fattispecie illecita debbano essere autonomamente verificati
in quanto potrebbero atteggiarsi -in concreto- diversamente da quelli accertati nei
confronti dell’autore (rappresentante, dipendente, amministratore, mandatario, ecc.), ma come
obbligazione di garanzia che insorge con la commissione della violazione, per il solo
fatto della esistenza di una relazione tra i due soggetti riconducibile alle ipotesi descritte,
e che dà luogo ad azione di regresso

RG n. 14002/2011
ric. AiDogane c/Fischer & Rechsteiner s.p.a.

(nella relazione di accompagnamento al Dlgs n.
4
Co est.
Stefano vieri

le rispettive obbligazioni (prestazione patrimoniale dovuta quale sanzione pecuniaria derivante

472/1997, viene infatti ribadito “il principio della responsabilità personale dell’autore della
violazione, cui si affianca l’obbligazione sussidiaria, sulla scorta del modulo legislativo della
persona civilmente obbligata per la multa o per l’ammenda, dei soggetti che traggono vantaggio
economico dalla violazione”: l’ elemento della sussidiarietà non ha tuttavia trovato trasposizione nel
testo normativo non essendo previsto alcun beneficium excussionis).

dalla inestensibilità agli altri condebitori degli effetti giuridici connessi a condizioni
personali di un condebitore (art. 1297 c.c.) nonchè dal generale principio di
incomunicabilità a tutti i coobbligati delle situazioni giuridiche sfavorevoli e dalla
facoltà, invece, rimessa a ciascun coobbligato di avvalersi delle situazioni favorevoli
concernenti un condebitore, trovano applicazione anche alla ipotesi di pluralità di
obbligazioni, unificate dal medesimo scopo in quanto assunte nell’interesse esclusivo di
uno dei condebitori (sull’applicabilità dell’art. 1306 c. c. anche ad ipotesi di distinte obbligazioni
collegate da vincolo di garanzia cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4292 del 17/11/1976; id. Sez.
L, Sentenza n. 2975 del 15/03/2000), la eccezione di estensione di giudicato esterno ex art.

1306co2 c.c. deve ritenersi fondata, con conseguente pronuncia di inammissibilità
sopravvenuta del ricorso principale, ed assorbimento dei motivi di ricorso incidentale,
dovendo interamente compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte :
dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
nrt:POSITATO

Così deciso nella camera di consiglio 24.9.2013

2 O,

2

Tanto premesso e rilevato che la disciplina delle obbligazioni solidali caratterizzata

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