Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26008 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.16/12/2016), n. 26008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13946-2015 proposto da:
C.A., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BONIFACIO VIII, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE LEGATO,
rappresentati e difesi dall’avvocato VALENTINA PALAMARA giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA DIFESA,
AGENZIA DEL DEMANIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 21/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, emessa il 22/12/2014 e depositata il 13/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato Carlo Polidori (delega orale Avvocato Valentina
Palamara), per i ricorrenti, che fa presente di aver depositato
certificato di morte del ricorrente C.F.; in subordine si
riporta ai motivi del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“Ritenuto che:
– C.F. e C.A. convennero in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa e l’Agenzia del Demanio, chiedendo dichiararsi l’avvenuto acquisto per usucapione di un fondo già da essi asseritamente posseduto;
– nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Reggio Calabria rigettò la domanda;
– sul gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermò la pronuncia di primo grado;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono C.F. e C.A. sulla base di tre motivi;
– il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa e l’Agenzia del Demanio, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva;
Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio) appare inammissibile, in quanto, in presenza di doppia conforme, l’art. 348-ter c.p.c., u.c., esclude la proponibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata) è parimenti inammissibile, trattandosi di motivo di ricorso non più previsto dalla legge a seguito del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la “violazione delle norme sulla provà) appare anch’esso inammissibile, in quanto con esso si lamenta la violazione di norme di diritto non indicate (neppure nel corpo del motivo) e – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 635 del 15/01/2015, Rv. 634359);
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;
Considerato che:
– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;
– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile catione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta – 2 Sezione Civile, il 21 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016