Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26008 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.B.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BAFILE 5, presso lo studio dell’avvocato FIORMONTE LUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE STASIO GIOVANNI giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

AUSL (OMISSIS) LIVORNO AGS VAL DI CORNIA ELBA in persona del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DI SPAGNA,

35, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI LUIGI, rappresentata e

difesa dall’avvocato NAPOLEONI NICCOLINO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimato –

sul ricorso 7826-2007 proposto da:

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35,

presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato NAPOLEONI NICOLA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BAFILE 5, presso lo studio dell’avvocato FIORMONTE LUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE STASIO GIOVANNI giusta delega

in atti;

– controricorrente –

e contro

AUSL/(OMISSIS) LIVORNO VAL DI CORNIA ELBA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1692/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/10/2006 R.G.N. 1493/A/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato LUIGI PAOLETTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.B.N. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha dichiarato inammissibile il gravame proposto contro la sentenza di primo grado, che aveva condannato la ASL n. (OMISSIS) di Livorno al pagamento in suo favore dell’equivalente in euro della somma di L. 8.470.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno conseguente agli esiti di una operazione di colecistite calcolosa.

Resiste con controricorso la ASL n. (OMISSIS) di Livorno.

Resiste con controricorso la sua assicuratrice UNIPOL, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

O.B.N. resiste con controricorso al ricorso incidentale della UNIPOL.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ. 2.- L’unico motivo di ricorso della ricorrente principale si articola in quattro distinti vizi di violazione degli artt. 325, 326 e 285 cod. proc. civ., per ognuno dei quali risulta formulato un quesito di diritto.

La Corte di Appello ha ritenuto tardivo il gravame di essa ricorrente in quanto proposto il 20/7/02, oltre trenta giorni dopo la notifica della sentenza, avvenuta il 18/6/02 ad istanza dell’avvocato Napoleoni, difensore della UNIPOL. 2.1.- La ricorrente assume innanzitutto che la notifica da parte della UNIPOL, il cui intervento adesivo dipendente era stato ritenuto in sentenza inammissibile, non poteva determinare il decorso del termine breve, e chiede se possa considerarsi in senso tecnico parte del giudizio colui che, non chiamato, si costituisce volontariamente spiegando intervento adesivo dipendente essendo rimasta contumace la parte adiuvata.

Sotto tale primo profilo il mezzo è infondato, essendo sicuramente idonea a far decorrere il termine breve la notifica effettuata da una qualsiasi delle parti del procedimento, indipendentemente da qualsiasi valutazione di merito.

2.2.- Sotto diverso profilo la ricorrente eccepisce la nullità della notifica, che assume eseguita ad istanza dell’avv. Nicola Napoleoni senza ulteriore specificazione, chiedendo nel quesito di diritto se possa la notifica eseguita ad istanza di soggetto estraneo al giudizio di primo grado essere ritenuta idonea a far decorrere nei confronti delle parti tutte del processo (…) il termine breve per impugnare.

Anche sotto tale profilo il mezzo è infondato, alla luce di Cass. 22 aprile 2003, n. 6420, secondo cui la notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine “breve” d’impugnazione (art. 325 cod. proc. civ.), atteso che l’espressione “su istanza di parte”, contenuta nell’art. 325 cod. proc. civ., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell’interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati.

2.3.- E’ infondato anche il terzo profilo, con il quale si censura l’omessa spendita del nome del proprio assistito da parte dell’avv. Napoleoni, considerato che esso avvocato aveva difeso in giudizio soltanto la UNIPOL. 2.4.- Con il quarto profilo si censura l’affermazione della Corte di Appello secondo cui la notifica della sentenza sarebbe avvenuta ad istanza della ASL, rimasta contumace (pag. 3).

Il profilo è evidentemente inammissibile per difetto di interesse, non avendo la svista della Corte di Appello alcuna incidenza sul merito della decisione.

3.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale la UNIPOL si duole del rigetto dell’appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’intervento nel giudizio di primo grado, formulando il seguente quesito di diritto: E’ ammissibile l’intervento adesivo dipendente da parte di un terzo in casi di mancata costituzione in giudizio della parte adiuvata? 3.1.- Il ricorso incidentale è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto, privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta caratterizzata dall’essere l’interventore assicuratore dell’adiuvato contumace.

4.- Il ricorso principale va dunque rigettato e quello incidentale dell’UNIPOL va dichiarato inammissibile. Appare equo, in considerazione della soccombenza reciproca, compensare le spese tra la O.B. e la UNIPOL e condannare la ricorrente principale al rimborso delle spese di cassazione nei confronti della USL Livorno (OMISSIS), liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale; compensa le spese tra la ricorrente principale e la UNIPOL e condanna la O.B. al pagamento delle spese nei confronti della USL (OMISSIS) di Livorno, liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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