Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26007 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26007 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 10207-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difender
– r£Corrente contro

2013
2562

INRABO SRL;
– intimato –

Nonché da:
IN.RA.B0 SRL IN LIQUIDAZIONE (già INRABO SRL) in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 20/11/2013

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27,
presso lo studio dell’avvocato AURELI BEATRICE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CANEPA ENRICO
giusta delega in calce;
-controricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE DOGANE;
– intimato –

sul ricorso 10212-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

INRABO SRL;
– intimato –

Nonché da:
IN.RA.B0 SRL IN LIQUIDAZIONE (già INRABO SRL) in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27,
presso lo studio dell’avvocato AURELI BEATRICE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CANEPA ENRICO
giusta delega in calce;
– controricorrente incidentale contro

contro

AGENZIA DELLE DOGANE;
– intimato –

avverso le sentenze n. 15/2010 e 16/2010 della
COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositate il 03/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che
preliminarmente dichiara che le vertenze di cui ai
ricorsi 20,21,24 e 25 sono state transatte e quindi
chiede dichiararsi la cessazione della materia del
contendere;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per la
cessazione della materia del contendere.

udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO

Svolgimento del processo

In seguito a Missione svolta dal’OLAF nell’anno 2005 concernente l’accertamento

dalle Filippine nel territorio doganale della Comunità, emergeva che la merce importata
da INRABO s.r.l. con dichiarazione doganale IM4 n. 16183 in data 27.10.2003,
corredata di certificato di origine emesso dalla autorità competente dello Stato delle
Filippine, era in realtà proveniente dalla Repubblica Popolare della Cina e quindi
soggetta a misura antidumping, essendo stato accertato che alcuna esportazione verso
l’Europa aveva effettuato la società Compaingn Specilaties Phils. INC. indicata nei
predetti certificati di origine che, pertanto, dovevano essere ritenuti ideologicamente
falsi.
Trasmessa in data 1.2.2007 la “notitia criminis” alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale Ordinario di Genova, iniziava il procedimento penale nei confronti del
rapp.te legale della società importatrice e l’Ufficio doganale competente notificava
avviso di revisione della dichiarazione di importazione liquidando il maggior dazio
dovuto nonché irrogando la relativa sanzione pecuniaria.
Il giudizio di opposizione proposto dalla società avverso l’atto di contestazione della
sanzione veniva definito in primo grado con sentenza n. 439/2007 della CTP di Genova
mentre il giudizio di opposizione proposto avverso l’avviso di revisione veniva definito
in primo grado con sentenza n. 440/2007 della CTP di Genova che, in entrambe le
pronunce, riteneva sussistenti i presupposti dell’art. 220 paragr. 2 lett. b) del CDC (reg.
CEE n. 2913/1992 e succ mod.) ravvisando la buona fede della società in presenza di
errore determinato da condotta imputabile alle autorità filippine che avevano emessi i
certificati di origine falsi.

1
RG n. 10207+10212/2011
ric. Ag. Dogane c/ INRABO s.r.l.

Cons. t.
Stefano tȓvieri

della reale origine dei “raccordi per tubi in carbonio” importati -con dazio agevolato-

I distinti giudizi in grado di appello proposti dall’Ufficio doganale si concludevano,
rispettivamente, con sentenza della Commissione tributaria della regione Liguria
3.3.2010 n. 15 (sanzione pecuniaria) e con sentenza della Commissione tributaria della
regione Liguria 3.3.2010 n. 16 (avviso di revisione), che confermavano le decisioni
impugnate, se pure con diversa motivazione, ritenendo fondata la eccezione preliminare
di “prescrizione” del credito per maggior dazio ai sensi dell’art. 221 paragr. 3 (CDC) e

immissione in libera pratica della merce e la trasmissione della “notitia criminis” per i
reati di falsità in atto pubblico e contrabbando. I Giudici territoriali disponevano la
integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della

“effettiva

con trovertibilità della questione”.

Avverso le sentenze di appello ha ritualmente proposto distinti ricorsi per cassazione
la Agenzia delle Dogane impugnando le decisioni con un unico motivo.
Ha resistito, in entrambi i giudizi, la società con controricorso e contestuale ricorso
incidentale affidato a due motivi.

Motivi della decisione

Va disposta la riunione per ragioni di connessione dei giudizi iscritti al registro
generale di Cancelleria al n. 10207/2011 ed al n. 10212/2011, pendenti tra le stesse parti
ed aventi ad oggetto rispettivamente opposizione avverso l’atto di contestazione di
illecito doganale ed opposizione avverso l’avviso di revisione dell’accertamento
definitivo, in quanto entrambi i provvedimenti sono stati originati dai rilievi formulati
dall’Amministrazione doganale in ordine alla medesima dichiarazione IM 4/D n. 16183
in data 27.10.2003 corredata di certificati di origine delle merci risultati contraffatti, ed

2
RG n. 10207+10212/2011
ric. Ag. Dogane c/ INRABO s.r.l.

Co est.
Olivieri
Stef

dell’art. 84 Dpr n. 43/1973 (TULD), essendo decorso oltre un triennio tra la data della

in entrambi i giudizi sono stati dedotti i medesimi motivi di opposizione sui quali i
Giudici di merito hanno pronunciato sentenze con motivazione conforme.

Nelle more della udienza di discussione avanti la Corte sono intervenuti atti di
conciliazione stragiudiziale con i quali le parti hanno definito transattivamente entrambe
le controversie con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere,

estintive del giudizio (cfr. Corte cass. SU 28.9.2000 n. 1048) che, in quanto direttamente
incidente sulle condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione, è rilevabile anche
ex officio dal Giudice di legittimità il quale accerta la impossibilità di procedere alla
definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale
conclusione del giudizio stesso (cfr. Corte cass. 3 sez. 4.6.2009 n. 12887; id. sez. lav.
25.3.2010 n. 7185).

L’accordo conciliativo intervenuto tra le parti, pertanto, determina per il giudice
investito della domanda il venire meno del dovere di pronunziare sul merito della stessa,
essendo cessato per le parti l’interesse sia a tale pronunzia (cfr. Corte cass. 3 sez.
1.6.2004 n. 10478), che a vedere regolamentato il rapporto controverso in base alle
pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata in
quanto non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto tra le parti (cfr. Corte cass. 5
sez. 23.9.2011 n. 19533; id. Sez. 5, Ordinanza n. 13109 del 25/07/2012).

In conseguenza deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con
integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
La Corte :
– dispone la riunione delle cause iscritte al RG. n.10207/2011 e n. 10212/2011
– dichiara cessata la materia del contendere, e compensa integralmente le spese di lite tra
le parti.
3
RG n. 10207+10212/2011
ric. Ag. Dogane c/ INRABO s.r.l.

Co est.
Stefano livieri

venendo allegato un fatto sopravvenuto, riconducibile alla categoria delle fattispecie

Così deciso nella camera di consiglio 24.9.2013

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