Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26007 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1525-2019 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ADRIANO CASSINI;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 485/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 485 pubblicata il 5.7.2018, in accoglimento dell’appello proposto da D.A. nei confronti di I.M. e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’inesistenza del rapporto di lavoro tra le parti in quanto simulato ed ha respinto la domanda di I. di condanna del D. al pagamento di differenze retributive; ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da quest’ultimo e condannato I.M. alla restituzione della somma di Euro 14.400,00, oltre interessi;

2. la Corte territoriale ha premesso, richiamando i testi normativi di riferimento (D.Lgs. n. 395 del 2000, adottato in attuazione della Dir. 98/76/CE, modificativa della Dir. 96/26/CE sull’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci; Reg. CE n. 1971 del 2009; D.M. Infrastrutture e trasporti 25 novembre 11, n. 291; nota del citato Ministero n. 8820 del 2015), che le imprese svolgenti l’attività di trasporto su strada devono indicare il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui al Reg. CE, art. 3, par. 1, lett. b) e d), e che: “a) diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell’impresa; b) abbia un vero legame con l’impresa, essendo per esemplo dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l’amministratore, se l’impresa è una persona fisica, sia questa persona; c) sia residente nella Comunità”; ha sottolineato come la figura del gestore dei trasporti, munito di specifica idoneità professionale attestata da apposito organo, costituisca condizione necessaria e imprescindibile per l’esercizio dell’attività di autotrasporto e che detta nomina non ha valore solo formale essendo attribuite alla suddetta figura numerose e complesse attività di natura tecnica, civilistico-commerciale e amministrativa;

3. i giudici di appello hanno dato atto di come il D. non possedesse la qualifica professionale per svolgere attività di autotrasportatore mentre I.M. aveva l’abilitazione, rilasciata dalla Provincia di Teramo, a dirigere l’attività di trasporto in ambito nazionale e internazionale;

4. hanno ritenuto che I.M. avrebbe dovuto dimostrare non solo la formale assunzione come lavoratore subordinato ma anche lo svolgimento delle funzioni di gestore dei trasporti con effettività e continuità; e che tale prova non era stata in alcun modo fornita dal predetto il quale, peraltro, rispondendo al giuramento decisorio deferitogli (cap. 3: “giuro e giurando affermo che, pur essendo stato assunto in qualità di gestore…non ho mai provveduto a incombenze inerenti alla manutenzione, revisione e collaudi dell’automezzo adibito al trasporto e non ho mai svolto alcuna attività relativa all’organizzazione dei trasporti giornalieri”), aveva affermato che le attività che connotano i compiti del gestore dei trasporti non fossero di sua competenza; laddove la risposta al capitolo n. 2, di “aver svolto l’attività di preposto all’attività di trasporto per conto terzi per la ditta D.”, era idonea a confermare solo la nomina formale quale gestore;

5. la sentenza impugnata ha respinto la domanda di differenze retributive sul rilievo dell’omesso adempimento, da parte del lavoratore, all’onere di dimostrare l’effettivo svolgimento della prestazione; ha ritenuto verosimile che il contratto di formale assunzione fosse stato concluso per l’interesse di D. a munirsi di un gestore dei trasporti quale condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore e per l’interesse dell’ I. a percepire la retribuzione ed ottenere una implementazione contributiva; ha ritenuto integrata una simulazione assoluta del rapporto di lavoro e quindi la nullità del contratto per anomalia della causa rispetto allo schema tipico;

6. sulla base di tali premesse, ha accolto la domanda riconvenzionale del D., condannando I. alla restituzione della somma di Euro 14.400,00;

7. avverso tale sentenza I.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; D.A. non ha svolto difese;

8. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

9. col primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 e ss. c.c. per avere la Corte d’appello dichiarato la simulazione assoluta del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time, documentato dalla dichiarazione di assunzione del 24.7.2008 e dall’estratto del Centro per l’impiego di Pescara, nonostante la mancata prova dell’accordo simulatorio recepito in una controdichiarazione; un simile accordo simulatorio sarebbe peraltro logicamente incompatibile con l’avvenuta corresponsione da parte del D. della somma di Euro 14.400,00 per il predetto rapporto e con le dimissioni per giusta causa rassegnate dall’ I. con lettera dell’1.4.2014 dovute alla persistente inadempienza del datore;

10. ha aggiunto come i giudici di appello, in mancanza di prova dell’accordo simulatorio, abbiano presunto la simulazione assoluta del rapporto di lavoro dal mancato svolgimento da parte di I. delle mansioni indicate nel capitolo n. 3 del giuramento decisorio al medesimo deferito, ciò in violazione dell’art. 2729 c.c., comma 2, e dell’art. 2722 c.c., che escludono la possibilità di prova per testimoni e presunzioni dei “patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”, nel caso di specie dell’accordo simulatorio che avrebbe dovuto essere anteriore o coevo all’assunzione;

11. il secondo motivo di ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, cioè l’insussistenza di un accordo simulatorio risultante dal giuramento decisorio;

12. si sostiene che la Corte territoriale non abbia esaminato correttamente le risultanze del giuramento decisorio, idonee a escludere l’esistenza di un accordo simulatorio e a comprovare l’effettivo svolgimento dell’attività di preposto da parte di I.; a conferma della correttezza della risposta dell’ I. sulla estraneità delle mansioni di cui al capitolo n. 3 al proprio ruolo, si specifica come la ditta Autostrasporti D. avesse un solo autocarro condotto dal titolare; che manutenzione, revisioni e collaudi periodici erano affidati a officine esterne e che rientrava nei compiti dell’ I. verificare il rispetto della normativa in materia di trasporto merci su strada e l’esecuzione dei controlli periodici;

13. col terzo motivo di ricorso si censura la decisione d’appello per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, cioè la corresponsione al lavoratore della somma di Euro 14.400,00 in esecuzione del rapporto di lavoro;

14. si sostiene che la stessa sentenza d’appello, nel riconoscere l’interesse reciproco delle parti alla conclusione dell’accordo, ritiene implicitamente che le stesse volessero gli effetti del contratto di lavoro stipulato, come confermato dalla corresponsione delle somme all’ I. a titolo di retribuzione e in ragione del fatto che in assenza di un gestore del trasporto il D. non avrebbe potuto svolgere l’attività di a utotrasportatore;

15. il primo motivo di ricorso è infondato atteso che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice, secondo un potere discrezionale esercitabile anche d’ufficio, ex art. 421 c.p.c., ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli art. 2721,2722,2723 c.c., nonchè, in tema di simulazione, dall’art. 1417 dello stesso codice (cfr. Cass. n. 9228 del 2009; n. 11926 del 2004; n. 7465 del 2002); dal che consegue la validità della prova presuntiva dell’accordo simulatorio come ricostruito dalla Corte di merito; peraltro, le limitazioni poste dall’art. 1417 c.c. e dagli artt. 2722 e ss. non potrebbero invocarsi nel caso di specie in quanto per il contratto di lavoro subordinato non è richiesta la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”;

16. la residua censura oggetto del primo motivo di ricorso ed anche del terzo motivo, che investe la tenuta del ragionamento presuntivo “logicamente incompatibile con l’avvenuta corresponsione da parte del D. della somma di Euro 14.400,00 per il predetto rapporto e con le dimissioni per giusta causa rassegnate dall’ I. con lettera dell’1.4.2014 dovuta alla persistente inadempienza del datore”, è parimenti infondata; la Corte d’appello ha tenuto conto della corresponsione di detta somma che ha giudicato implicitamente irrilevante quale indizio di effettività del rapporto di lavoro, e ne ha disposto la restituzione al D. sul presupposto logico del versamento eseguito non a fronte di una prestazione di lavoro;

17. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non critica l’omesso esame di un fatto inteso in senso storico fenomenico, secondo lo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014) ma piuttosto l’erronea interpretazione delle risposte date nel giuramento decisorio; la Corte d’appello ha ritenuto che I. fosse onerato di dimostrare l’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quale causa petendi della domanda di differenze retributive e che tale onere non potesse dirsi assolto in base alle risposte dal medesimo date nel giuramento decisorio, specie quanto ai capitoli nn. 2 e 3; nel rispondere ad essi, il predetto non aveva dichiarato di aver svolto le attività tipiche del gestore dei trasporti ma solo di aver “svolto l’attività di preposto” ed aveva inoltre definito “non di sua competenza” le incombenze relative a manutenzione, revisione e collaudi dell’automezzo adibito al trasporto nè svolto alcuna attività relativa all’organizzazione dei trasporti giornalieri”;

18. questa Corte ha ritenuto assimilabile all’ipotesi di mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all’art. 239 c.p.c. quella in cui il deferito abbia “apportato modifiche della formula ammessa dal giudice tali da alterarne l’originaria sostanza ed (abbia)… su tale formula modificata, prestato il proprio giuramento”, ed ha aggiunto che “la relativa valutazione rientra…nell’apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata” (cfr. Cass. n. 9927 del 2004; Sez. 6 n. 11328 del 2017);

19. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;

20. non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità atteso che il D. non ha svolto difese;

21. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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