Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26007 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28822/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Z.G.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, sez. staccata di Mestre n. 597/26/16 depositata il

10/05/2016, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

29/05/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria di seconde cure ha accolto l’appello del contribuente e in riforma della sentenza di primo grado annullato l’atto impugnato, diniego di rimborso di accise su prodotti energetici riferiti all’anno 2011;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 1 comma 2 e 5 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere erroneamente la CTR ritenuta sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in luogo della fattura, quale documento che legittima il diritto al credito;

– il motivo è fondato;

– questa Corte con orientamento che va in questa sede ulteriormente ribadito e confermato, ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9562 del

19/04/2013) in tema di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione, che la modifica normativa apportata al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266 non ha derogato, anche dopo l’introduzione del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, le disposizioni che prescrivono la fattura quale esclusiva prova idonea a fondare la richiesta di compensazione o rimborso. Invero, il D.P.R. n. 277 del 2000, disciplinando le modalità per poter beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o per conto proprio (nazionali o comunitari), richiede, ai fini della fruizione delle agevolazioni, l’esibizione, su richiesta dell’Ufficio, dei “documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati”, dovendo essere riportati nella dichiarazione i dati delle fatture di acquisto e stabilendo, solo per casi particolari e per un periodo transitorio (dal 16 gennaio 1999 all’11 ottobre 2000, data di entrata in vigore), che la “scheda carburanti” di cui al D.P.R. n. 444 del 1997 tenga luogo della fattura;

– pertanto, il sistema tributario ha attribuito alla documentazione contabile in parola, e solo ad essa, senza equipollenti, il valore di prova tipica ai fini della dimostrazione da parte del contribuente della sussistenza delle condizioni di fatto atte a legittimare il proprio credito;

– ne discende che ove questi non risulti adempiente all’onere probatorio, non disponendo dei documenti in oggetto, la sua domanda dovrà essere respinta in quanto difetta la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato;

– la CTR ha quindi errato in diritto nel ritenere che la trasmissione all’Ufficio dei dati non presenti in fattura, ma ricavabili aliunde in forza di diversa e altra documentazione, anche extracontabile, possa sostituirsi alle fatture e soddisfare l’onere probatorio posto a carico del contribuente;

– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere la CTR preso in esame la circostanza relativa al difetto di indicazione – nelle 17 fatture emesse dal gestore dell’impianto presso il quale furono eseguiti i rifornimenti – della data dell’operazione di rifornimento, nè erano richiamati altri documenti dei quali andava riportata data e numero;

– il terzo motivo censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per avere la CTR ritenuto erroneamente che in capo all’Ufficio gravasse l’onere di chiedere integrazioni documentali al contribuente;

– alla luce della decisione del primo motivo, i residui mezzi risultano assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere;

– conseguentemente la sentenza gravata va cassata con rinvio al giudice regionale.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. staccata di Mestre, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019

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