Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26007 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G. (OMISSIS), R.L.

(OMISSIS), R.D. (OMISSIS), S.

F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato TANGARI SALVATORE, che

li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE VERZINO in persona del Sindaco pro tempore Cav. R.I.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENEDETTO CROCE 49, presso lo

studio dell’avvocato VULCANO LUIGI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CAMPISE SERGIO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 275/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/06/2006 R.G.N. 864/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato SALVATORE TANGARI;

udito l’Avvocato LUIGI VULCANO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Verzino propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro avverso la sentenza del Tribunale di Crotone con la quale era stata parzialmente accolta la domanda proposta nei suoi confronti da S.F., R.D., G. R. e R.L., in proprio e quali eredi di C. R., per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del decesso di quest’ultimo, loro congiunto, avvenuto in conseguenza delle lesioni riportate in un incidente verificatosi, mentre il R.C. si trovava alla guida di un trattore, a causa del fondo, ritenuto sdrucciolevole e completamente dissestato, della strada (OMISSIS), ritenuta di proprietà comunale.

Avverso la stessa sentenza gli appellati proposero appello incidentale in ordine al rigetto della domanda di ristoro del danno patrimoniale e del danno biologico iure hereditatis.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 9 giugno 2006, ha accolto l’appello principale e, quindi, rigettato l’appello incidentale, compensando le spese del grado.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello S.F., R. D., R.G. e R.L., in proprio e quali eredi di R.C., propongono ricorso per cassazione a mezzo di sei motivi. Il Comune di Verzino si è difeso con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (9 giugno 2006). Il ricorso è inammissibile per il mancato rispetto della norma appena citata.

Mancano, infatti, totalmente i quesiti di diritto relativi alle censure di vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Quanto al vizio di motivazione, denunciato col riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, contenuto nell’intitolazione di tutti e sei i motivi di ricorso, non si rinviene, nell’illustrazione di questi nè all’inizio nè in calce ad essa, il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09).

Avuto riguardo alle contrapposte decisioni di merito ed alla natura della controversia, si ritiene di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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