Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26006 del 31/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 05/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 26006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

E.E.;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno e Questura di Brindisi, rappresentati e difesi

dalla Avvocatura Generale dello – Stato (p.e.c. (OMISSIS) fax n.

06/96514000) presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 sono

elettivamente domiciliati;

– resistenti –

avverso il decreto del Tribunale di Brindisi del 6 ottobre 2016, RG

n. 1105/16.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. E.E., cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del Tribunale di Brindisi con il quale è stata concessa la proroga del suo trattenimento nel Centro di Identificazione e Accoglienza di Restinco (Brindisi) con ricorso per cassazione notificato il 5 dicembre 2016 e non depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

2. Il ricorso deve essere dichiarato pertanto improcedibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.100 Euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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