Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26006 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.16/12/2016), n. 26006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13049-2015 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CACCINI 1,
presso lo studio dell’avvocato MARIA GABRIELLA CAPPIELLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI FERDINANDO
BERARDI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 60931/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
16/06/2014, depositata l’11/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato Claudio Guzzo delega avvocati Cappiello e Berardi
difensore del ricorrente che si riporta agli scritti insistendo per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con decreto in data 11 novembre 2014, ha accolto il ricorso con il quale M.G. ha chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la durata irragionevole del giudizio pensionistico introdotto dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, con ricorso del 21 ottobre 1981, definito in primo grado con sentenza del 4 novembre 2011, e ancora pendente alla data della proposizione della domanda di equa riparazione;
che la Corte d’appello ha accertato in 24 anni la durata del ritardo ed ha riconosciuto, a titolo di equo indennizzo, l’importo di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo;
che M.G. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
che l’intimato Ministero non ha svolto difese.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso, notificato a mezzo posta, per mancanza dell’avviso di ricevimento dell’avviso di notifica;
che secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa corte, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notifica-torio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c.. In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. (ex plurimis, Cass., Sez. U, sentenza n. 627 del 2008);
che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la condanna alle spese in quanto la parte intimata non ha svolto difese, nemmeno comporta l’obbligo di pagamento del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di giudizio esente.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2^ Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016