Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26006 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26991/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

WINTEC s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in

atti dagli avvocati Stefano D’Apolito e Gerhard Brandsttter e prof.

Leonardo Di Brina con domicilio eletto in Roma presso quest’ultimo

procuratore in Piazza S. Andrea della Valle 6;

– controricorrente –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI s.p.a. in persona del suo legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di

Bolzano n. 66/02/11 depositata il 4/10/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/10/2018 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria di secondo

grado ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate sancendo l’illegittimità dell’avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP 2002, 2005 e 2006, e della cartella riferita ad IVA, IRES ed IRAP 2002 a titolo di riscossione provvisoria a suo tempo impugnati;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a quattro motivi; il contribuente resiste con controricorso;

– a seguito di ordinanza resa da questa Corte in data 24 ottobre 2018, parte ricorrente ha provveduto a integrare il contraddittorio con il riscossore che ancorchè ritualmente intimato non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, art. 17 della Direttiva 77/388 CEE in relazione entrambi all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere erroneamente la CTR ritenuta rilevante e provata la buona fede della società contribuente, mentre trattandosi di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, tal elemento non avrebbe avuto alcuna rilevanza stante la natura meramente cartolare delle operazioni commerciali contestate;

– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727,2730 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, dell’art. 17 Direttiva 77/388/CEE tutti in relazione all’art. 360 c. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto, sempre alla luce della buona fede di WINTEC, che il fatto oggetto di prova non fosse, in primo luogo, l’effettività delle operazioni di cessioni dalla INTERNATIONAL (che per fatto pacifico e incontestato era mera “cartiera” gestita da tal C.), anche valorizzando in tal senso in modo improprio le risultanze del procedimento penale relativo ai medesimi fatti;

– il terzo motivo denuncia vizio di motivazione su punti di fatto decisivi e omesso esame di documenti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la CTR non valutato in modo corretto proprio le risultanze del procedimento penale, e in specifico del decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Bolzano, che in realtà ipotizzava quantomeno la colpa grave in capo agli amministratori della società contribuente ( G. e Ga.);

– il quarto motivo censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, commi 1 e 5, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere illegittimamente la CTR ritenuto illegittime ai fini delle imposte sul reddito e IRAP le riprese a tassazione sia quale diniego della deducibilità dei costi inesistenti, sia quale imposizione dei ricavi dichiarati in mancanza di dichiarazioni rettificative;

– tutti i motivi possono trattarsi congiuntamente; sono complessivamente fondati il primo, il secondo e il quarto; da tal accoglimento deriva l’assorbimento del terzo, che diviene irrilevante ai fini del decidere;

– osserva la Corte che dalla lettura della sentenza emerge come il secondo giudice, di fronte alla contestazione di inesistenza delle operazioni commerciali, abbia preso le mosse del proprio ragionamento dalla irrilevanza della loro fittizietà, rispetto alla quale la buona fede in senso soggettivo del contribuente sarebbe prevalente sia nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti (affermazione corretta in diritto) sia nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti (affermazione erronea in diritto);

– la CTR ha quindi commesso errore di diritto come sopra precisato e ha nel contempo erroneamente motivato proprio nel ritenere, come si evince abbia ritenuto scrivendo che “alla stregua del suesposto principio diviene quindi irrilevante indagare se le operazioni che qui interessano siano state effettive o fittizie” che la condizione di buona fede dell’utilizzatore delle fatture, anche a fronte della contestata inesistenza delle cessioni oggetto della documentazione contabile, renda priva di rilevanza l’indagine in ordine alla effettività delle stesse;

– e la contraddizione è evidente, in quanto non può certo sostenersi la buona fede in capo a chi riceve documentazione contabile di acquisto ma non gli acquisti indicati nella documentazione stessa;

– conseguentemente, la sentenza sul punto va cassata con rinvio.

P.Q.M.

accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria di II di Bolzano in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019

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