Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26006 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Z.B. (OMISSIS), C.E.
(OMISSIS), Z.M. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio
dell’avvocato MAZZONI CLAUDIO, che li rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrenti –
contro
NAVALE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), già MMI Assicurazioni S.p.A.
a seguito di fusione per incorporazione di quest’ultima in Navale
Assicurazioni S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA
292, presso lo studio dell’avvocato BALDI GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
contro
M.D. (OMISSIS), P.F., S.
A., P.G., ASSITALIA SPA;
– intimati –
sul ricorso 8312-2007 proposto da:
M.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
NAVALE ASSIC SPA, ASSITALIA SPA, P.G., P.
F., S.A., C.E., Z.M.,
Z.B.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1419/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/03/2006; R.G.N. 1883/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato STEFANO PIRAS per delega;
udito l’Avvocato GIUSEPPE BALDI;
udito l’Avvocato NICOLA ADRAGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità ricorso
principale, assorbito l’incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Z.M., Z.B. ed C.E. propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico complesso motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il loro gravame contro la sentenza di primo grado che, ritenuta la responsabilità esclusiva di Z.M. nella causazione di un sinistro avvenuto in (OMISSIS), li ha condannati in via solidale a pagare a P.F. e S.A., genitori del minore P.G., la somma di L. 91.866.000, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione.
Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la Navale Assicurazioni S.p.A., assicuratrice della moto Garelli condotta da M.D., a bordo della quale viaggiava il danneggiato P.G..
Resiste altresì con controricorso M.D., proponendo due motivi di ricorso incidentale condizionato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.
2.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ. 3.- Con l’unico motivo i ricorrenti principali denunciano, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la contraddittorietà della motivazione quanto alla dinamica del sinistro, il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia e l’insufficiente motivazione sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Fiuggi.
3.1.- Il mezzo è inammissibile, in difetto dei momenti di sintesi richiesti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla controversia trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza depositata il 22/3/06 e dunque dopo l’entrata in vigore (2/3/06) del D.Lgs. n. 40 del 2006.
4.- Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato del M..
5.- Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, assorbito l’incidentale, con la condanna dei ricorrenti principali al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.500,00 per ciascuno dei controricorrenti, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il principale, assorbito l’incidentale; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.500,00 per ciascuno dei controricorrenti, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011