Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26006 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.B. (OMISSIS), C.E.

(OMISSIS), Z.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio

dell’avvocato MAZZONI CLAUDIO, che li rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

NAVALE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), già MMI Assicurazioni S.p.A.

a seguito di fusione per incorporazione di quest’ultima in Navale

Assicurazioni S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA

292, presso lo studio dell’avvocato BALDI GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

M.D. (OMISSIS), P.F., S.

A., P.G., ASSITALIA SPA;

– intimati –

sul ricorso 8312-2007 proposto da:

M.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

NAVALE ASSIC SPA, ASSITALIA SPA, P.G., P.

F., S.A., C.E., Z.M.,

Z.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1419/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2006; R.G.N. 1883/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato STEFANO PIRAS per delega;

udito l’Avvocato GIUSEPPE BALDI;

udito l’Avvocato NICOLA ADRAGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.M., Z.B. ed C.E. propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico complesso motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il loro gravame contro la sentenza di primo grado che, ritenuta la responsabilità esclusiva di Z.M. nella causazione di un sinistro avvenuto in (OMISSIS), li ha condannati in via solidale a pagare a P.F. e S.A., genitori del minore P.G., la somma di L. 91.866.000, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione.

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la Navale Assicurazioni S.p.A., assicuratrice della moto Garelli condotta da M.D., a bordo della quale viaggiava il danneggiato P.G..

Resiste altresì con controricorso M.D., proponendo due motivi di ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ. 3.- Con l’unico motivo i ricorrenti principali denunciano, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la contraddittorietà della motivazione quanto alla dinamica del sinistro, il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia e l’insufficiente motivazione sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Fiuggi.

3.1.- Il mezzo è inammissibile, in difetto dei momenti di sintesi richiesti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla controversia trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza depositata il 22/3/06 e dunque dopo l’entrata in vigore (2/3/06) del D.Lgs. n. 40 del 2006.

4.- Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato del M..

5.- Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, assorbito l’incidentale, con la condanna dei ricorrenti principali al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.500,00 per ciascuno dei controricorrenti, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il principale, assorbito l’incidentale; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.500,00 per ciascuno dei controricorrenti, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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