Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26005 del 20/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26005 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 28028-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
2013
2560
AIAZZI ANDREA FRANCO;
– intimato –
Nonché da:
AIAZZI ANDREA FRANCO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio
Data pubblicazione: 20/11/2013
dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA,
rappresenta
e
difende
unitamente
che
lo
all’avvocato
MARINELLI ERNESTO giusta delega a margine;
– con troricorrente incidentale contro
– intimato avverso
la sentenza n. 88/2011 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il
31/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
rigetto ricorso incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARINELLI
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,
accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto
del ricorso incidentale.
AGENZIA DELLE DOGANE;
Svolgimento del processo
A seguito di notifica di tre avvisi di accertamento
Direzione di Livorno, relativi a operazioni
effettuate a partire dal 2003 di importazione di
lampade fluorescenti compatte elettroniche di
origine dichiarata Malese sottoposte a dazio
agevolato, Aiazzi Andrea Franco, coobbligato
solidale con la società importatrice Duralamp spa
quale legale rappresentante della società di
spedizioni internazionali Interglobo Transunion
con sede a Singapore, presentava ricorso davanti
alla Commissione Tributaria provinciale di Livorno.
In particolare l’Aiazzi, esercente attività di
importazione di prodotti e destinatario degli
avvisi quali coobbligato solidale ex art. li D.L.gs
374/90, asseriva di non essere tenuto al pagamento
dei maggiori diritti doganali richiesti a seguito
dell’accertamento in ordine alla reale provenienza
della merce, che l’ufficio dichiarava essere di
origine cinese e non malese.
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e di rettifica, emessi dall’Agenzia delle Dogane
La
tributaria
Commissione
provinciale di Livorno con sentenza nr.29/06/2009
rigettava il ricorso. Su ricorso in appello
proposto da Aiazzi Andrea Franco avverso la
sentenza di primo grado, la Commissione tributaria
depositata in data 31/5/2011, accoglieva l’appello
e riformava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Toscana ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Dogane con due motivi
ed ha resistito Aiazzi Andrea Franco con
controricorso e ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta violazione dell’art.9
Regolamento CEE 1073 del 1999 e dell’art. 2697
coma 2 cc, in quanto la CTR ha ritenuto di
accogliere l’appello sulla base dell’assenza di
prova in ordine all’origine cinese delle lampade,
sebbene l’origine cinese delle lampade in questione
fosse comprovata da numerosi elementi di prova
chiari e concordanti.
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regionale della Toscana, con sentenza nr.88/14/2011
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta insufficiente
decisivo del giudizio ex art. 360 nr. 5 cpc in
quanto i giudici di appello con motivazione del
tutto apparente hanno accolto l’appello ed
affermato non provata l’origine cinese delle merci
oggetto delle tre importazioni di cui agli avvisi
impugnati.
I due motivi proposti da esaminarsi congiuntamente
in quanto connessi, sono fondati e devono essere
accolti.
Infatti, premesso che con regolamento CE 1470/2001
era stato istituito un dazio antidumping sulla
importazione di lampade elettroniche fluorescenti
motivazione in ordine ad un fatto controverso e
provenienti dalla Repubblica popolare cinese, era
emerso a seguito di indagini dell’OLAF che le
autorità malesi avevano rilasciato certificazioni
di origine preferenziale ideologicamente false in
quanto attestanti l’origine malese di lampade
prodotte in Cina da società cinesi collegate alla
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Duralamp spa.
La Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria
di Firenze aveva poi accertato, a seguito di
accurate e complesse indagine, che le lampade
malese CLC POWER SOLUTION come dichiarato, che in
realtà si era rivelata inesistente, ma da società
cinesi che le spedivano in Malesia nella zona
franca di PORT KLANG dove venivano trasbordate,
reímballate, etichettate e spedite verso l’Italia
od altri paesi dell’Unione Europea.
Ciò premesso occorre considerare che secondo
l’orientamento di questa Corte “La pretesa di
recupero dei dazi, azionata con avviso di
accertamento, è congruamente e sufficientemente
dimostrata ove si basi sulle risultanze di atti
ispettivi (allegati o richiamati) degli organismi
antifrode comunitari (OLAF) mentre spetterà poi al
oggetto di importazione non provenivano dalla ditta
contribuente che contesti il fondamento di tale
pretesa fornire la prova contraria della
sussistenza delle condizioni di applicabilità del
regime agevolativo”(conf. Cass. 23985/08, 4997/09,
1583/12 nonché più di recente sez. 5, Sentenza n.
15760 del 2012).
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Ti
Infine,
in
analogo, la Corte
caso
di Giustizia ha stabilito:
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‘art.
32 del
protocollo dell’allegato V dell’accordo di Cotonou
deve essere interpretato nel senso che i risultati
dell’origine delle merci come indicata nei
certificati EUR.1 rilasciati da uno Stato ACP,
consistenti essenzialmente in un’indagine condotta
dalla Commissione europea e, più
precisamente,dall’Ufficio europeo per la lotta
antifrode in tale Stato e su invito di
quest’ultimo, vincolano le autorità dello Stato
membro in cui le merci sono state importate, alla
condizione, la cui valutazione spetta al giudice
del rinvio, che tali autorità abbiano ricevuto un
documento che riconosce inequivocabilmente che
detto Stato ACP fa propri tali risultati” (cfr., in
causa C-409/10, dec. 15/12/2011).
Osserva altresì il collegio che, in tema di tributi
doganali, le Autorità doganali devono procedere
alla contabilizzazione a posteriori dei dazi
doganali, a meno che sussistano contemporaneamente
tutte le condizioni poste dall’art. 220, n. 2,
lett. b), del Regolamento CEE n. 2913/1992 del
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di un controllo a posteriori relativo all’esattezza
Consiglio
del
ottobre 1992, come
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sopra richiamate; in particolare, detto errore non
può consistere nella mera ricezione di
dichiarazioni inesatte dell’esportatore, dato che
la veridicità, ma richiede un comportamento attivo,
perché il legittimo affidamento del debitore è
protetto solo se le autorità competenti hanno
determinato i presupposti su cui si basa la sua
fiducia, mentre la Comunità non è tenuta a
sopportare le conseguenze pregiudizievoli di
comportamenti scorretti dei fornitori degli
importatori (Cass. 2012/4022). Inoltre l’esenzione
prevista dall’art. 220, secondo comma, lett. b),
del Codice doganale comunitario, che preclude la
contabilizzazione a posteriori dell’obbligazione
doganale in presenza di un errore dell’autorità
doganale e della buona fede dell’operatore,
l’Amministrazione non deve verificarne o valutarne
presuppone la genuinità del certificato di origine,
cioè la sua regolarità formale e sostanziale. Di
conseguenza spetta all’importatore che intende
usufruire dell’esenzione dimostrare l’origine della
merce che importa e, in ogni caso, il suo stato
soggettivo di buona fede, mediante la prova della
sussistenza cumulativa di tutti i presupposti
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r
all’Autorità
mentre
norma,
indicati dalla citata
doganale
incombe
esclusivamente
l’onere di dare dimostrazione delle irregolarità
delle
certificazioni
presentate,
atteso
che
qualsiasi certificato che risulti inesatto
autorizza il recupero a posteriori, senza necessità
di alcun procedimento intermedio che convalidi la
non autenticità, provvedendo gli stessi organi
dell’esecutivo comunitario a fornire tramite le
disposte commissioni di inchiesta le conclusioni
cui debbono attenersi le Autorità nazionali (Cass.
2009/13680).
Con ricorso incidentale Aiazzi Andrea Franco
lamenta omessa pronuncia su punti rilevanti e
pregiudiziali in quanto, come eccepito in secondo
grado, i provvedimenti impugnati erano stati
sottoscritti da Matteo Freda senza menzione di
delega del direttore dell’Ufficio doganale di
Livorno Luigi B.Martina e senza riferimento alla
qualifica di appartenenza.
Inoltre la CTP aveva erroneamente escluso la
fattispecie della rettifica doganale dall’ambito di
applicazione dell’art. 12 comma 7 legge 212/2000.
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I motivi di ricorso incidentale sono infondati e
devono essere respinti.
Quanto al primo motivo di ricorso incidentale non
ed operato per conto del Direttore dell’Ufficio
doganale e pertanto la omessa menzione o
produzione in giudizio della delega, come dato
formale, appare irrilevante come più volte
affermato da questa Corte secondo l’orientamento
prevalente. Infatti secondo Sez. 5, Sentenza n.
874 del 15/01/2009 ” In tema di contenzioso
tributario, gli artt. 10 e 11, coma 2, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, riconoscono la qualità di
parte processuale e conferiscono la capacità di
stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle
finanze (oggi ufficio locale dell’Agenzia delle
entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso,
risulta contestato che Matteo Freda abbia firmato
organicamente rappresentato dal direttore o da
altra persona preposta al reparto competente, da
intendersi con ciò stesso delegata in via generale
a sostituire il direttore nelle specifiche
competenze, senza necessità di speciale procura; ne
discende che, nel caso in cui non sia contestata la
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provenienza
dell’atto
d’appello
dall’ufficio
competente, questo deve ritenersi ammissibile,
ancorchè recante in calce la firma illeggibile di
un funzionario che sottoscrive in luogo del
direttore titolare, finchè non sia eccepita e
provata la non appartenenza del sottoscrittore
all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione
del potere d’impugnare la sentenza di primo grado,
dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga
dall’ufficio e ne esprima la volontà.”
Quanto al secondo motivo risulta pacifico che
l’art. 12 comma 7 statuto del contribuente non si
applica alla materia doganale nel senso che (Sez.
5, Sentenza n. 8399 del 05/04/2013):” In tema di
avvisi di rettifica in materia doganale,
inapplicabile l’art. 12, settimo comma, della legge
20 luglio 2000, n. 212, operando in tale ambito lo
“jus speciale” di cui all’art. 11 del d.lgs. 8
novembre 1990, n. 374, – nel testo utilizzabile
“ratione temporis” – preordinato a garantire al
contribuente un contraddittorio pieno in un momento
comunque anticipato rispetto alla impugnazione in
giudizio del suddetto avviso; ne consegue che la
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mancata comunicazione
al
contribuente
del rapporto OLAF anteriormente all’emissione di
tale avviso non determina un concreto pregiudizio
all’esercizio dei mezzi di tutela allo stesso
accordati dall’ordinamento giuridico”.
Per quanto sopra il ricorso principale proposto
deve essere accolto e rigettato il ricorso
incidentale; cassata la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, deve essere rigettato il
ricorso introduttivo con compensazione delle spese
dei gradi di giudizio di merito stante la
complessità della questione trattata.
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Accoglie il ricorso principale cer cassa la sentenza
impugnata,a decidendo nel merito rigetta il ricorso
introduttivo e compensa tra le parti le spese dei
ou
gradi di giudizio di merito. Condanna Duralamp spa
al
pagamento delle
spese del
giudizio di
legittimità che si liquidano in C 6.000,00 oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
V sezione civile il 24/9/2013
20 NOV. 2013
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