Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26005 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25800-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

D.G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEDILUCO 9,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI GRAVIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANLUCA DI BLASIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, annullava l’avviso di addebito notificato dall’Inps, con il quale veniva intimato a D.G.L. il pagamento di contribuzione previdenziale relativa alla gestione commercianti sui redditi derivanti dalla partecipazione alla società a responsabilità limitata Case di Ori, di cui ella era socia e amministratrice unica;

la Corte territoriale rilevava, tra l’altro, che, in difformità rispetto a quanto statuito dal primo giudice, non poteva “condividersi la pretesa dell’Inps di assoggettare a contribuzione anche i redditi derivanti dalla mera partecipazione della D.G. alla società di capitali come la anzidetta società a responsabilità limitata, senza che a tale partecipazione (come è pacifico nella fattispecie) corrispondesse la prestazione di attività lavorativa all’interno di detta società”;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;

resiste D.G.L. con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, osservando che la controversia verteva sulla fondatezza della pretesa contributiva dell’Inps che aveva intimato a D.G.L. il pagamento di una somma a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti per l’anno 2015 per la sua partecipazione, con i caratteri dell’abitualità e prevalenza, all’attività aziendale della Case di Ori s.r.l., di cui la predetta era socia e amministratore unico, sicchè la sentenza, che verteva piuttosto sulla determinazione della base imponibile in relazione alla gestione commercianti, non era pertinente e conseguentemente nulla;

la censura è priva di fondamento perchè, al di là della non specifica pertinenza di molte argomentazioni circa i redditi assoggettati a contribuzione, è ravvisabile nella sentenza un nucleo motivazionale idoneo ad assolvere alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione, come si evince dalla parte virgolettata riportata in narrativa, e tale nucleo era fondato sul rilievo che il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della D.G. era da ritenere pacifico in fatto;

ed invero, a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’obbligo di motivazione è violato qualora quest’ultima sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile): solo in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (ex multis Cass. n. 22598 del 25/09/2018, Cass. n. 29721 del 15/11/2019),

che nella fattispecie non è ravvisabile;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA