Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26005 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 26005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8955-2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

PELLICANO’, che la rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi n. 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 624/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositato il 10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Antonino Pellicanò difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Salerno, con decreto in data 10 settembre 2014, ha accolto l’opposizione proposta ex L. n. 89 del 2001, art. 5-ter da C.F. avverso il decreto con il quale il Consigliere designato aveva dichiarato inammissibile il ricorso per equa riparazione, proposto dalla sig.ra C. in data 10 gennaio 2013, per la non ragionevole durata del giudizio previdenziale, introdotto in data 11 dicembre 1997 e definito, a seguito di annullamento con rinvio, in data 1 giugno 2011;

che la Corte d’appello ha quantificato in anni due e mesi 11 il periodo eccedente la ragionevole durata, ed ha liquidato l’importo di Euro 550,00 per ogni anno di ritardo, per un totale di Euro 1.650,00;

che C.F. ricorre per la cassazione del decreto sulla base di tre motivi;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo;

che la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che risulta prioritario l’esame della questione preliminare posta con il ricorso incidentale, nel quale, con l’unico motivo, il Ministero della giustizia denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, e contesta la tardività del ricorso per l’equa riparazione, sul presupposto che il predetto termine, di natura sostanziale, non sarebbe soggetto alla sospensione per il periodo feriale prevista dalla L. n. 742 del 1969;

che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini cd. endoprocessuali, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso.

La sospensione si applica pertanto anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (ex plurimis, Cass., sez. 1, sent. n. 5895 del 2009);

che con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, nonchè carenza assoluta di motivazione, e si contesta il computo della durata del giudizio presupposto effettuato dalla Corte d’appello, nonchè quello della fase eccedente, assumendosi che dalla durata complessiva di 13 anni e mesi 6 doveva essere detratto soltanto il termine di 6 anni, fissato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-ter;

che la ricorrente eccepisce il contrasto tra la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quater, “così come erroneamente applicato”, e gli artt. 3, 24 e 111 Cost.;

che la doglianza è parzialmente fondata, avuto riguardo alla quantificazione della durata eccedente, poichè la Corte d’appello detratto due anni anzichè un anno per il giudizio di rinvio;

che secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, poichè lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, la durata ragionevole del giudizio di rinvio – tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, – va individuata nella misura di un anno, in quanto prosecuzione del processo originario (ex plurimis, Cass., sez. 62, sent. n. 19769 del 2015; Cass., sez. 1, sent. n. 8769 del 2011);

che per la restante parte la doglianza è infondata;

che la Corte d’appello ha determinato correttamente la durata del giudizio presupposto, senza tenere conto dei periodi nei quali decorre il termine per proporre impugnazione ma non v’è pendenza del giudizio, in applicazione dell’art. 2, comma 2-quater richiamato;

che, già prima della introduzione della predetta norma, questa Corte aveva affermato che la durata del processo presupposto va determinata in relazione alla sua pendenza davanti a un organo giurisdizionale che abbia il dovere di provvedere, senza che rilevi il periodo nel quale la controversia sia sottratta alla decisione del giudice, come avviene nel caso in cui la legge attribuisca alle parti uno spatium deliberandi per l’impugnazione della decisione (Cass., sez. 1, sent. n. 11307 del 2010);

che successivamente, con il D.L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 134 del 2012, che ha introdotto l’art. 2, comma 2-quater, il legislatore ha previsto che non può imputarsi all’amministrazione della giustizia il tempo trascorso tra la comunicazione del deposito della sentenza e la notifica dell’atto di impugnazione, che solo a partire da quest’ultima si ripropone l’esigenza di una risposta in tempi ragionevoli degli organi della giurisdizione (Cass., sez. 6-2, sent. n. 3337 del 2016);

che, all’evidenza, la norma configura un sistema di computo della durata del giudizio coerente con la ratio sanzionatoria della disciplina dell’equa riparazione, e che pertanto è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quater, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui rimane escluso dal computo il termine necessario per proporre appello e/o ricorso per cassazione;

che, sotto il diverso profilo della quantificazione della durata eccedente, la ricorrente assume che non poteva essere dedotto un periodo superiore a sei anni, essendo questo il termine ragionevole di durata indicato dal legislatore nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-ter;

che la tesi è priva di fondamento;

che il termine fissato dalla norma richiamata funziona come limite generale alla configurazione del diritto all’equa riparazione – che non esiste se il giudizio sia stato definito con provvedimento irrevocabile in sei anni -, e non opera sul piano del computo dell’eccedenza, per il quale il legislatore esige l’accertamento in concreto delle vicende processuali, e quindi la valutazione delle fasi, il cui numero non è predeterminato, come del resto il caso in esame dimostra;

che con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in combinato disposto con l’art. 6, comma 1, artt. 13 e 41 CEDU, nonchè carenza assoluta di motivazione, e si contesta la misura dell’indennizzo quantificata in Euro 550,00 per ogni anno di ritardo, a fronte del parametro fissato dalla Corte EDU tra 1.000,00 e 1.500,00 Euro, e in assenza di giustificazione adeguata dello scostamento;

che la doglianza è infondata sia alla luce della previsione contenuta nell’art. 2-bis, secondo il testo vigente alla data di presentazione del ricorso, sia in quanto la Corte d’appello ha evidenziato, ai fini della valutazione di congruità dell’indennizzo, la “natura del procedimento”, l’esito della lite e la “natura degli interessi coinvolti”, la cui entità obiettivamente modesta giustificava, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il ragionevole scostamento rispetto agli standard fissati dalla Corte EDU (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 12937 del 2012);

che con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, nonchè vizio di motivazione, e si contesta l’argomento con cui la Corte d’appello ha disposto la compensazione delle spese di lite, vale a dire che la decisione si fondava su documenti nuovi prodotti in fase di opposizione;

che la doglianza è fondata;

che la Corte d’appello, ha qualificato come nuova – avvenuta cioè solo in fase di opposizione ex art. 5-ter – la produzione in copia autentica degli atti del procedimento presupposto, senza avere accertato se la produzione fosse stata o non regolarmente effettuata nella fase precedente, e pertanto la disposta compensazione integrale delle spese di lite è priva di motivazione;

che all’accoglimento del ricorso, nei limiti indicati, segue la cassazione del decreto impugnato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà a liquidare l’indennizzo per la durata eccedente di anni tre e mesi undici, e a rivalutare la statuizione sulle spese di lite;

che lo stesso giudice provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, rigetta il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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