Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26005 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ZAZZA
ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
COM. SORRENTO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3711/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 27/12/2005; R.G.N. 5344/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FRESA Mario che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha rigettato il suo gravame avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune di Sorrento in relazione alle conseguenze di una caduta in strada avvenuta in (OMISSIS).
Il Comune intimato non si è costituito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., assumendo in premessa che non vi sarebbe contestazione alcuna sulla sussistenza del nesso causale tra l’accertata sconnessione del marciapiede e la caduta della Sig.ra G.S..
2.1.- Il primo motivo è infondato in quanto il giudice di merito, affermando che la presenza in loco di un irrilevante dislivello visibile, alto un centimetro e mezzo e posto al margine esterno del marciapiede, non era idoneo, secondo un criterio di normalità, a provocare di per sè la caduta della G., nega per l’appunto, con congrua motivazione, che sia stata raggiunta la prova del nesso causale.
3.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizi di motivazione, quanto all’inosservanza da parte del Comune dell’obbligo di vigilanza e manutenzione del marciapiede.
3.1.- Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo, non essendovi la prova del nesso causale tra il danno e la cosa ed essendo di conseguenza irrilevante la condotta del Comune.
4.- Il ricorso va dunque rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte del Comune.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011