Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26004 del 20/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 26004 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 27645-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2559

DURALAMP SPA;
– intimato –

Nonché da:
DURALAMP SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

Data pubblicazione: 20/11/2013

GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato
BARBANTINI MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MARINELLI ERNESTO, GIANNI
MARONGIU giusta delega a margine;
– controri corrente incidentale –

AGENZIA DELLE DOGANE;

avverso

la

sentenza

n.

intimato

89/2011

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il
31/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
rigetto ricorso incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARINELLI
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,
accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto
del ricorso incidentale.

contro

y

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[dell’accertarne

emessi dall’Agenzia delle Dogane

Direzione di Livorno, relativi a

operazioni

effettuate a partire dal 2003 di importazione di
lampade fluorescenti compatte elettroniche di
origine dichiarata Malesia sottoposte a dazio
agevolato, la società importatrice Duralamp spa
presentava ricorso davanti alla Commissione
Tributaria provinciale di Livorno.
In particolare la società, esercente attività di
importazione di prodotti, asseriva che non era
tenuta al pagamento dei maggiori diritti doganali
richiesti a seguito dell’accertamento in ordine
alla reale provenienza della merce, che l’ufficio
dichiarava essere di origine cinese e non malese.
La Commissione tributaria provinciale di Livorno
con sentenza nr.28/06/2009 rigettava il ricorso. Su
ricorso in appello proposto dalla Duralamp spa
avverso la sentenza di primo grado, la Commissione
tributaria regionale della Toscana, con sentenza
1

A seguito di notifica di tre avvisi di rettifica

nr.89/14/2011

depositata in data

31/5/2011, accoglieva l’appello e riformava la
sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Toscana ha proposto ricorso per

ed ha resistito la Duralamp spa con controricorso e
ricorso incidentale affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta violazione dell’art.9
Regolamento CEE 1073 del 1999 e dell’art. 2697
comma 2 cc in quanto la CTR ha ritenuto di
accogliere l’appello sulla base dell’assenza di
prova in ordine all’origine cinese delle lampade,
sebbene l’origine cinese delle lampade in questione
fosse comprovata da numerosi elementi di prova
chiari e concordanti.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta insufficiente
motivazione in ordine ad un fatto controverso e
decisivo del giudizio ex art. 360 nr. 5 cpc in
quanto i giudici di appello con motivazione del
tutto apparente hanno accolto l’appello ed
2

cassazione l’Agenzia delle Dogane con due motivi

affermato non provata

l’origine

cinese

delle merci oggetto delle tre importazioni di cui
agli avvisi impugnati.
I due motivi proposti,da esaminarsi congiuntamente

accolti.
Infatti, premesso che con regolamento CE 1470/2001
era stato istituito un dazio antidumping sulla
importazione di lampade elettroniche fluorescenti
provenienti dalla Repubblica popolare cinese, era
emerso a seguito di indagini dell’OLAF che le
autorità filippine avevano rilasciato
certificazioni

di

origine

preferenziale

ideologicamente false in quanto attestante
l’origine filippina di lampade prodotte in Cina da
società cinesi collegate alla Duralamp spa.
La Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria

in quanto connessi, sono fondati e devono essere

di Firenze aveva accertato, a seguito di accurate e
complesse indagine, che le lampade oggetto di
importazione non provenivano dalla ditta malese CLC
POWER SOLUTION come dichiarato, che in realtà si
era rivelata inesistente, ma da società cinesi che
le spedivano in Malesia nella zona franca di PORT
KLANG dove venivano trasbordate, reimballate,
3

m

verso l’Italia od

etichettate e spedite
altri paesi dell’Unione Europea.

Ciò premesso occorre considerare che secondo
l’orientamento di questa Corte “La pretesa di

accertamento, è congruamente e sufficientemente
dimostrata ove si basi sulle risultanze di atti
ispettivi (allegati o richiamati) degli organismi
antifrode comunitari (OLAF) mentre spetterà poi al
contribuente che contesti il fondamento di tale
pretesa fornire la prova contraria della
sussistenza delle condizioni di applicabilità del
regime agevolativo”(conf. Cass. 23985/08, 4997/09,
1583/12 nonché più di recente sez. 5, Sentenza n.
15760 del 2012).
Infine, in caso analogo, la Corte di Giustizia ha
stabilito:

L

‘art. 32 del protocollo

dell’allegato V dell’accordo di Cotonou deve essere

recupero dei dazi, azionata con avviso di

interpretato nel senso che i risultati di un
controllo a posteriori relativo all’esattezza
dell’origine delle merci come indicata nei
certificati EUR.1 rilasciati da uno Stato ACP,
consistenti essenzialmente in un’indagine condotta
dalla Commissione europea e, più
4

m

precisamente,dall’Ufficio europeo per la lotta
antifrode in tale Stato e su invito di
quest’ultimo, vincolano le autorità dello Stato
membro in cui le merci sono state importate, alla

del rinvio, che tali autorità abbiano ricevuto un
documento che riconosce inequivocabilmente che
detto Stato ACP fa propri tali risultati” (cfr., in
causa C-409/10, dec. 15/12/2011).
Osserva altresì il Collegio che “in tema di
imposizione fiscale delle importazioni, l’esenzione
prevista dall’art. 220, secondo comma, lett. b),
del Reg. CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice
doganale comunitario), che preclude la
contabilizzazione a posteriori dell’obbligazione
doganale in presenza di un errore dell’autorità
doganale e della buona fede dell’operatore, intende

condizione, la cui valutazione spetta al giudice

tutelare il legittimo affidamento del debitore
circa la fondatezza degli elementi che intervengono
nella decisione di recuperare o meno i dazi. Per
essere applicata, essa richiede un compiuto esame
da parte del giudice sulla ricorrenza della buona
fede che deve essere dimostrata dal soggetto che

5

o‘

intende

avvalersi

dell’agevolazione,

attraverso la prova della sussistenza cumulativa di
tutti i presupposti indicati dalla norma perchè
resti impedito il recupero daziario, ed in
particolare: a) un errore imputabile alle autorità

poter essere riconosciuto dal debitore in buona
fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, ed
in ogni caso determinato da un comportamento attivo
delle autorità medesime, non rientrandovi quello
indotto da dichiarazioni inesatte dell’operatore;
c) l’osservanza da parte del debitore di tutte le
disposizioni previste per la sua dichiarazione in
dogana dalla normativa vigente. (Sez. 5, Sentenza n.
15297 del 10/06/2008). Pertanto le Autorità
doganali devono procedere alla contabilizzazione a
posteriori dei dazi doganali, a meno che sussistano
contemporaneamente tutte le condizioni poste

competenti; b) un errore di natura tale da non

dall’art. 220, n. 2, lett. b), del Regolamento CEE
n. 2913/1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992,
come sopra richiamate; in particolare, detto errore
non può consistere nella mera ricezione di
dichiarazioni inesatte dell’esportatore, dato che
l’Amministrazione non deve verificarne o valutarne
la veridicità, ma richiede un comportamento attivo,
6

ol

perché

il

legittimo

affidamento

del

debitore è protetto solo se le autorità competenti
hanno determinato i presupposti su cui si basa la
sua fiducia, mentre la Comunità non è tenuta a
sopportare le conseguenze pregiudizievoli di

importatori (Cass. 2012/4022). Inoltre l’esenzione
prevista dall’art. 220, secondo comma, lett. b),
del Codice doganale comunitario, che preclude la
contabilizzazione a posteriori dell’obbligazione
doganale in presenza di un errore dell’autorità
doganale e della buona fede dell’operatore,
presuppone la genuinità del certificato di origine,
cioè la sua regolarità formale e sostanziale. Di
conseguenza spetta all’importatore che intende
usufruire dell’esenzione dimostrare l’origine della
merce che importa e, in ogni caso, il suo stato
soggettivo di buona fede, mediante la prova della
sussistenza cumulativa di tutti i presupposti
indicati dalla citata norma, mentre all’Autorità
doganale incombe esclusivamente l’onere di dare
dimostrazione delle irregolarità delle
certificazioni presentate, atteso che qualsiasi
certificato che risulti inesatto autorizza il
recupero a posteriori, senza necessità di alcun
7

comportamenti scorretti dei fornitori degli

procedimento

intermedio

che

convalidi la non autenticità, provvedendo gli
stessi organi dell’esecutivo comunitario a fornire
tramite le disposte commissioni di inchiesta le
conclusioni cui debbono attenersi le Autorità

Con ricorso incidentale la Duralamp spa lamenta
omessa pronuncia su punti rilevanti e pregiudiziali
in quanto, come eccepito in secondo grado dalla
società, i provvedimenti impugnati erano stati
sottoscritti da Matteo Freda senza menzione di
delega del direttore dell’Ufficio doganale di
Livorno Luigi B.Martina e senza riferimento alla
qualifica di appartenenza.
Inoltre la CTP aveva erroneamente escluso la
fattispecie della rettifica doganale dall’ambito di
applicazione dell’art. 12 comma 7 legge 212/2000.

nazionali (Cass. 2009/13680).

I motivi di ricorso incidentale sono infondati e
devono essere respinti.
Quanto al primo motivo di ricorso incidentale non
risulta contestato che Matteo Freda abbia firmato
ed operato per conto del Direttore dell’Ufficio
doganale e pertanto la omessa menzione o

8

m

produzione in giudizio

della delega, come

dato formale, appare irrilevante come più volte
affermato da questa Corte secondo l’orientamento
prevalente. Infatti secondo Sez. 5, Sentenza n.
874 del 15/01/2009 ” In tema di contenzioso

31 dicembre 1992, n. 546, riconoscono la qualità di
parte processuale e conferiscono la capacità di
stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle
finanze (oggi ufficio locale dell’Agenzia delle
entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso,
organicamente rappresentato dal direttore o da
altra persona preposta al reparto competente, da
intendersi con ciò stesso delegata in via generale
a sostituire il direttore nelle specifiche
ne

competenze,

discende che, nel caso in cui non sia contestata la

provenienza

d’appello

dell’atto

tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs.

dall’ufficio

competente, questo deve ritenersi ammissibile,
ancorchè recante in calce la firma illeggibile di
un funzionario che sottoscrive in luogo del
direttore titolare, finchè non sia eccepita e
provata la non appartenenza del sottoscrittore
9

0–1

all’ufficio appellante

o,

comunque,

l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di
primo grado, dovendosi altrimenti presumere che
CP
l’atto provenga dall’ufficio / ne esprima la

C

ererbeCeilero
fio t,fsitro fo
Fipr
ofitzterw-ri!’
.571,&6-erfa p I
Quanto al secondo motivo risulta pacifico che
l’art. 12 comma 7 statuto del contribuente non si
applica alla materia doganale nel senso che (Sez.
5, Sentenza n. 8399 del 05/04/2013):” In tema di
avvisi di rettifica in materia doganale, è
inapplicabile l’art. 12, settimo comma, della legge
20 luglio 2000, n. 212, operando in tale ambito lo
“jus speciale” di cui all’art. 11 del d.lgs. 8
novembre 1990, n. 374, – nel testo utilizzabile
“ratione temporis” – preordinato a garantire al
contribuente un contraddittorio pieno in un momento
comunque anticipato rispetto alla impugnazione in
giudizio del suddetto avviso; ne consegue che la
mancata comunicazione al contribuente del rapporto
OLAF anteriormente all’emissione di tale avviso non
determina un concreto pregiudizio all’esercizio dei
mezzi di tutela allo stesso accordati
dall’ordinamento giuridico”.
Per quanto sopra il ricorso principale
10

proposto

volontà .’€

deve essere accolto e

rigettato

il

ricorso incidentale; cassata la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, deve essere rigettato il
ricorso introduttivo con compensazione delle spese
dei gradi di giudizio di merito stante la

‘ (.11( rtv
‘votP
e
-fs ti, Plep flo
Ogt- 44
P.Q.M.

Accoglie il ricorso principalekrécassa la sentenza
impugnata x edecidendo nel merito rigetta il ricorso
introduttivo e compensa tra le parti le spese tanT -7244.
diigiudizio di merito. Condanna Duralamp spa
al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che si liquidano in

e 6.000,00 oltre

spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 24/9/2013

Il consigliere estensore

Il Presidente

complessità della questione trattata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA