Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26004 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35422-2019 proposto da:

D.C.G., nella qualità di esercente la patria potestà sulla

figlia minore E.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI RUSSO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA

MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3135/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Foggia, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con la sentenza n. 3135/2019 aveva accertato il diritto di D.C.G., quale esercente la potestà genitoriale nei confronti di E.G., alla indennità di frequenza con decorrenza dal 28.10.2016 (data della revoca) con condanna dell’Inps al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi Euro 2.300,00.

Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Inps rimaneva intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali il D.M. n. 55 del 2014, artt. 2, 4 e 19, la L. n. 794 del 1942, art. 24, il D.M. n. 585 del 1994, art. 4, la L. n. 1051 del 1957, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 24, comma 1, il D.M. n. 585 del 1994, art. 4, la L. n. 1051 del 1957, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi possono essere trattati congiuntamente.

Rilevava il ricorrente che la assenza di motivazione sulla liquidazione delle spese non aveva consentito di comprendere quali fossero i parametri di riferimento utilizzati per la determinazione delle stesse. Rilevava comunque la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia, indicando in complessivi Euro 6.046,00 l’importo invece dovuto per le due fasi del giudizio.

I motivi risultano fondati nei limiti di quanto di seguito si dirà. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13, c.p.c., comma 1, di talchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del citato D.M. n. 55 del 2014, art. 4).

Con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase. Avuto riguardo all’importo dianzi delineato, balza evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza sia inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi Euro 3.162,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza. Tenuto conto dell’accoglimento solo in minima parte della domanda, le spese del presente giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza con determinazione in ragione del decisum. In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 3.162,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario. Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 800,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione al procuratore antistatario

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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