Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26004 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 26004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23383-2015 proposto da:

D.L.O.P.M.R., D.G.L.,

D.L.R., nq di erede della B.C.U., A.C.,

S.G., G.G., C.C., R.A.G.,

C.R., D.M.F., S.I., C.A.,

A.M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SEVERO

CARMIGNANO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO PIETRANGELI

BERNABEI, che li rappresenta e difende giuste procure speciali in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 381/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

12/01/2015, depositato il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Mauro Pietrangeli Bernabei difensore dei ricorrenti

che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 23.2.2011 gli odierni ricorrenti adivano la Corte d’appello di Perugia (in riassunzione in esito a declinatoria di competenza della Corte d’appello di Roma pronunciata il 16.12.2010) per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 7, per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo svoltosi innanzi al TAR Lazio.

Respinta la domanda con decreto n. 1350/14, i ricorrenti proponevano contro tale provvedimento opposizione ai sensi della L. n. n. 89 del 2001, art. 5-ter; opposizione che la Corte territoriale dichiarava inammissibile, perchè non consentita dalla legge applicabile ratione temporis, irrogando nella misura di Euro 2.000,00 per ciascun ricorrente la sanzione prevista dall’art. 5-quater detta Legge.

La cassazione di quest’ultimo decreto è chiesta dai predetti ricorrenti, sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità del procedimento e del decreto per violazione dell’art. 111 Cost., comma 2, essendo stato emesso tale provvedimento da un collegio cui hanno partecipato due giudici che, a loro volta, avevano preso parte al collegio che aveva emesso il decreto opposto, n. 1350/14.

1.1. Il motivo è infondato.

L’incompatibilità dei giudici che abbiano fatto parte del collegio che ha emesso il provvedimento oggetto di qualsiasi forma di gravame non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione del medesimo giudice, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (cfr., con riferimento a dei casi di revocazione, Cass. nn. 16861/13 e 13433/07).

2. – Il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 2, convertito in L. n. 134 del 2012, in quanto, proprio per la ritenuta inapplicabilità al giudizio in questione delle nuove norme processuali introdotte per il procedimento ex L. n. 89 del 2001 dal citato D.L. n. 83 del 2012, neppure l’art. 5-quater avrebbe potuto essere applicato, essendo stato del pari introdotto solo dal predetto D.L..

2.1. – Il motivo è manifestamente fondato, poichè in base al D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 2, tutte le modifiche apportate alla L. n. 89 del 2001 dal ridetto provvedimento legislativo si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione n. 134/12, e dunque dall’11.9.2012. E nella specie sia il primo ricorso innanzi alla Corte d’appello di Roma, poi dichiaratasi incompetente, sia il successivo ricorso in riassunzione davanti alla Corte d’appello di Perugia sono anteriori a tale data.

3. – Il decreto impugnato va dunque cassato in parte qua e decidendo la causa nel merito va esclusa la sola condanna al pagamento della sanzione di Euro 2.000,00 emessa ex L. n. 89 del 2001, art. 5-quater.

4. – L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione parziale delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto ed elimina la sanzione ex L. n. 89 del 2001, art. 5-quater. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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