Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26004 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI

FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCANDURA

SEBASTIANO giusta delega in atti;

– ricorrente-

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), quale Impresa Designata per

la Lombardia, in nome e per conto della CONSAP S.p.A. Fondo di

Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali

rappresentanti Rag. C.M. e Sig. R.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso

lo studio dell’avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1193/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/05/2006; R.G.N. 2518/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI;

udito l’Avvocato ERCOLE MANUELA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per inammissibilità o in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.D. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti della società Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente occorsogli mentre si trovava alla guida del proprio motociclo; incidente che, secondo l’attore, sarebbe stato causato da un veicolo non identificato, il quale, sopraggiunto ad alta velocità all’incrocio presso il quale sarebbe stato fermo il motoveicolo del V., l’avrebbe urtato, provocando al conducente gravi lesioni.

Avverso la stessa sentenza la società appellata propose appello incidentale condizionato, riproponendo l’eccezione di incompetenza per valore proposta in primo grado; nel merito, l’appellata contestò la pretesa di controparte, riproponendo le argomentazioni svolte in primo grado. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 16 maggio 2006, ha rigettato l’appello principale, confermando la ricostruzione dell’incidente fatta dal Tribunale, nel senso che questo si era verificato all’incrocio regolato da semaforo che proiettava luce gialla intermittente, che entrambi i conducenti avevano pertanto l’obbligo di procedere a velocità moderata, che l’autoveicolo proveniente dalla destra rispetto alla direzione di marcia del motociclo non procedeva a velocità sostenuta e quindi aveva rispettato le norme di legge e di prudenza nell’approssimarsi all’incrocio, che per contro l’attore non aveva tenuto un comportamento improntato a massima prudenza e non aveva rispettato l’obbligo di dare la precedenza all’autoveicolo proveniente dalla destra.

Avverso quest’ultima sentenza V.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. L’intimata Generali Assicurazioni S.p.A. , nella qualità di impresa designata per la Lombardia del D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 286 resiste con controricorso, pure illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

1.- Col primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ., nonchè degli artt. 41, 141 e 146 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare la condotta del veicolo investitore sia rispetto alla norma civilistica dell’art. 2054 cod. civ., sia rispetto alle citate norme del codice della strada e, quindi, si sarebbe limitata a considerare la condotta colposa del V.; secondo quest’ultimo, anche a voler ammettere una siffatta condotta, il giudice del merito sarebbe dovuto pervenire alla statuizione del concorso di colpa.

Svolge quindi ulteriori argomenti fondati sull’apprezzamento di elementi di fatto e di risultanze processuali che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere colposa la condotta di guida del conducente del veicolo non identificato, in quanto posta in essere in violazione, in primo luogo, dell’art. 41 C.d.S., comma 17, e comunque dell’art. 145 C.d.S., comma 1 e art. 5 C.d.S., nonchè dell’art. 141 C.d.S., commi 1 e 3. Aggiunge infine che, considerando la condotta di guida del conducente del veicolo antagonista, alla stregua di tali ultime norme, anche a volerne ritenere indimostrata la colpa, non sarebbe stata comunque superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, perchè non risulterebbe che detto conducente avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno.

1.1.- Il motivo è infondato. Vanno disattesi i due principali argomenti posti a base del ricorso:

la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, non è richiesta in caso di scontro di veicoli (cfr. Cass. n. 13445/04) e, comunque, la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro (cfr. Cass. n. 29883/08);

è vero peraltro che in tema di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma (e salvo ipotesi particolari: cfr. Cass. n. 16244/05), non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04).

Tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell’art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n. 4755/04, n. 11772/06, n. 1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice – e con l’attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n. 456/05).

1.2.- La Corte d’Appello si è attenuta perfettamente ai principi di diritto ed agli orientamenti giurisprudenziali di cui sopra, applicando puntualmente le norme del codice civile e del codice della strada richiamate dal ricorrente. Infatti, non si è limitata a ritenere la responsabilità esclusiva del V. valutando soltanto la condotta di guida di quest’ultimo e ritenendo la stessa gravemente colposa perchè posta in palese violazione degli obblighi di tenere una velocità moderata e di fermarsi all’incrocio; invece, ha anche valutato la condotta di guida del conducente dell’autovettura proveniente da destra ed ha escluso che questi avesse violato uno o più precetti del codice della strada o di comune prudenza.

2.- Col secondo motivo di ricorso si censura la motivazione appunto con riferimento alla valutazione da parte del giudice del merito delle risultanze istruttorie poste a base dell’accertamento della responsabilità esclusiva del danneggiato; specificamente, della deposizione dell’unica testimone oculare, del rapporto della polizia municipale intervenuta in loco e dei danni riportati sia dal motociclo che dal suo conducente.

2.1.- Il motivo non è meritevole di accoglimento. La motivazione della Corte d’Appello è congrua e logica, quindi incensurabile in cassazione, non essendo consentito a questa Corte valutare le emergenze probatorie già valute, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento del fatto, che è riservato al giudice del merito.

Non vi è parte alcuna della motivazione della sentenza di secondo grado che possa essere giudicata carente, insufficiente o contraddittoria, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, risultando coerente la valutazione in fatto che il giudice d’appello ha dato delle stesse risultanze istruttorie delle quali il ricorrente pretenderebbe sostanzialmente un nuovo esame.

Giova richiamare il principio per il quale non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza alle aspettative della parte della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante in quanto tutto ciò rimane all’interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (così Cass. 1 marzo 2001, n. 2948, nonchè Cass. 24 luglio 2001, 10052).

3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella somma di Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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