Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26003 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 26003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21318-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P., S.M., S.G., S.F.,

S.L., A.T.;

– intimati –

avverso il decreto n. 50684/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23/05/2011, depositato il 13/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto depositato il 13.3.2012 la Corte d’appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, S.P., S.M., S.G., S.F. e S.L. e A.T., la somma di Euro 4.250,00 a titolo di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001.

Per la cassazione di tale provvedimento il Ministero della Giustizia propone impugnazione tardiva, ai sensi dell’art. 327 cpv. c.p.c. assumendo di non aver ricevuto notifica del ricorso per equa riparazione, non effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo d’impugnazione il Ministero ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 144 e 101 c.p.c., deducendo che il ricorso introduttivo del procedimento innanzi alla Corte territoriale non risulta essere stato notificato all’Avvocatura generale dello Stato, presso cui le amministrazioni dello Stato sono domiciliate ex lege. A causa di ciò, prosegue, non è venuto a conoscenza del procedimento se non in data 22.6.2015, allorchè gli è stato notificato il decreto emesso dalla Corte capitolina presso gli uffici dell’Avvocatura generale.

2. – Col secondo motivo d’impugnazione il Ministero deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2 e artt. 132, 156 e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, eccependo la nullità del ricorso introduttivo della domanda, nel quale i ricorrenti sono indicati senza ulteriori elementi (quali data di nascita, residenza o codice fiscale), atti ad evitare incertezze sulla loro identità.

3. – Il ricorso è inammissibile.

Infatti, per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione, e nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una regione, la quale si era limitata ad allegare la nullità della citazione introduttiva, per essere stata notificata direttamente alla regione, e non all’avvocatura dello Stato, della cui opera l’ente aveva deliberato di avvalersi) (Cass. n. 18243/08; conforme, Cass. n. 2817/09).

Il ricorrente, pertanto, ha l’onere di dimostrare sia la nullità della notificazione sia la causa per cui detta invalidità gli ha impedito la conoscenza del processo e la tempestiva impugnazione, non potendosi limitare ad allegare l’una e l’altra. Di riflesso, egli non è esonerato da tale onere ove si limiti a dedurre di non sapere se e a chi sia stato notificato l’atto introduttivo del giudizio, poichè in tal caso nessuna presunzione relativa, nè in un senso nè nell’altro, può legittimamente operarsi ai fini applicativi dell’art. 327 cpv. c.p.c..

Nella specie, il Ministero ricorrente si è limitato a sostenere di non aver avuto notifica del ricorso ex L. n. 89 del 2001 presso l’Avvocatura generale dello Stato, e di ignorare a chi il ricorso stesso sia stato notificato; affermazione, questa, che per le ragioni suddette non è, però, sufficiente a rendere applicabile la norma suddetta e a trarne conseguenze di sorta.

3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, per cui non è necessario disporre nè la rinnovazione della sua notifica nè rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa dell’eventuale deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione stessa, effettuata a mezzo posta, avviso di cui l’Avvocatura ricorrente ha chiesto un duplicato, poichè tale adempimento non muterebbe l’esito della causa, ma si tradurrebbe soltanto in un inutile aggravio di tempo e di spese per la stessa parte ricorrente (cfr. Cass. n. 15106/13 e, per un caso simile, Cass. S.U. n. 6826/10).

4. – Nulla, ovviamente, per le spese.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, e che per di più quest’ultimo non grava sulle amministrazioni dello Stato (cfr. Cass. n. 1778/16), non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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