Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26003 del 15/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23698/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
FEMAR SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. SALVATORE LA ROSA, con
domicilio eletto presso l’Avv. CLAUDIA ZHARA BUDA in Roma, Via Orti
della Farnesina, 155;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 754/13/2017, depositata il
1 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio
2019 dal Consigliere Dott. D’Aquino Filippo.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Parte contribuente, in qualità di rappresentante indiretto, ha impugnato un avviso di accertamento relativo a diritti doganali conseguenti ad importazioni di giocattoli in plastica di provenienza cinese, per le quali era stata accertata una differenza tra il valore dichiarato e quello accertato;
che la CTP di Catania ha rigettato il ricorso e la CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, con sentenza in data 1 marzo 2017, ha accolto la domanda del contribuente, ritenendo che non sussiste la responsabilità solidale del rappresentante indiretto dell’importatore per il pagamento di imposte scaturenti da un successivo accertamento relativo al valore della merce importata;
che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con il primo e unico motivo l’Ufficio ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 201 Reg. (CEE) n. 2913/1992 e D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 38,40 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente la responsabilità solidale del rappresentante indiretto in caso di sottofatturazione; rileva che il responsabile dell’obbligazione doganale è il dichiarante che, nel caso di specie, è il rappresentante indiretto; ritiene che la responsabilità dell’obbligazione doganale investe tutto ciò che sia dovuto sulla base di una operazione doganale, compresi i maggiori diritti accertati a seguito di una nuova liquidazione;
che il motivo è fondato, essendo ferma questa Corte nel ritenere che il responsabile dell’obbligazione doganale è il dichiarante, anche in caso di contabilizzazione a posteriori, laddove l’obbligazione doganale sorga (come nella specie) per effetto della dichiarazione di importazione e non per introduzione irregolare (Cass. Sez. V, 26 febbraio 2019. n. 5560); tale interpretazione si impone in forza del fatto che al momento dell’accettazione iniziale della dichiarazione in dogana l’autorità doganale non si pronuncia sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, delle quali quest’ultimo si assume la responsabilità (Cass., Sez. V, 8 febbraio 2019, n. 3739);
che il ricorso va accolto, con rinvio della causa alla CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Catania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019