Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26002 del 17/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26002
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34095-2018 proposto da:
V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato PASQUALE RIPABELLI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della
SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 133/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 16/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 133/2018 la Corte d’appello di Campobasso ha accolto l’appello dell’Inps avverso la decisione con la quale il locale tribunale aveva escluso l’obbligo di iscrizione di V.E. alla Gestione separata presso l’Inps ed il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta; che avverso tale pronuncia la V. ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivo di censura;
che l’Inps ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso poichè la controversia è stata definita in sede amministrativa. A tale atto ha aderito la parte controricorrente.
Il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto e le spese compensate in ragione del disposto dell’art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della assistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020