Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26001 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 26001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20702-2015 proposto da.

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 920/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata l’08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Antonino Pellicanò difensore del ricorrente che

insiste per l’accoglimento del ricorso riportandosi agli scritti.

Fatto

IN FATTO

Con decreto depositato l’8.7.2015 la Corte d’appello di Salerno, provvedendo sulle opposizioni principali ed incidentali proposte ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, rispettivamente, da D.M.M. e dal Ministero della Giustizia, revocava il decreto opposto e declinava la propria competenza per territorio inderogabile in favore della Corte d’appello di Catanzaro. Ciò in quanto il processo presupposto, instaurato innanzi al Pretore di Crotone, era stato definito da questa Corte di Cassazione in esito all’impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Reggio Calabria quale giudice di rinvio. Quindi, poichè quest’ultimo era stato l’ultimo giudizio di merito, la competenza a provvedere sull’istanza di equa riparazione doveva essere individuata, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3 testo in allora vigente, in favore della Corte d’appello di Catanzaro, innanzi alla quale rimetteva le parti.

La cassazione di tale provvedimento è chiesta da D.M.M. con ricorso ordinario avviato per la notificazione il 30.7.2015, sulla base di tre motivi, successivamente illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va rilevato che il ricorso, proposto senza alcun’altra specificazione e dunque da intendersi quale ordinario ricorso per cassazione, è inammissibile come tale in quanto la Corte d’appello si è limitata declinare la propria competenza e a revocare, per tale sola ragione, il decreto opposto. Ed infatti, rapportata l’opposizione ex L. n. 89 del 2001, art. 5-ter all’opposizione a decreto ingiuntivo, di cui all’art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 3159/16 e 5656/15), diviene applicabile il principio espresso con riguardo a quest’ultima tipologia procedimentale, secondo cui la revoca del decreto ingiuntivo per effetto della ritenuta incompetenza del giudice che l’ha emesso non integra una decisione sul merito, in quanto costituisce una mera conseguenza necessitata della statuizione sulla competenza, che, assorbendo in tal modo l’intera portata della relativa sentenza, fa sì che quest’ultima possa essere impugnata soltanto con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. (Cass. nn. 4478/03 e 10875/07).

1.1. – Non di meno, il ricorso si converte in regolamento necessario (in base al noto e costante indirizzo di questa Corte: cfr. per tutte, Cass. n. 5598/14), essendo stato avviato per la notificazione il 30.7.2015 e quindi entro i 30 gg., prescritti dall’art. 47 c.p.c., comma 2, dall’emissione stessa del decreto, depositato l’8.7.2015, di guisa che ne è irrilevante la data di comunicazione.

2. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, in relazione al n. 3 (rectius, 2) dell’art. 360 c.p.c.. La Corte territoriale, si assume, ha erroneamente individuato la competenza avendo riguardo al giudice che ha emesso l’ultima pronuncia di merito nel processo presupposto, lì dove, invece, secondo l’interpretazione delle S.U. di questa Corte (ordinanza n. 6306/10), il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione.

2. – Il motivo è manifestamente fondato.

Infatti, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede. (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno dichiarato competente la Corte di Appello di Torino, in quanto il giudizio presupposto, pur essendosi concluso dinanzi alla Corte di cassazione, era iniziato dinanzi ad un giudice appartenente al distretto della Corte di Appello di Genova) (Cass. S.U. n. 6306/10).

3. – L’accoglimento del suddetto nell’ambito dell’enunciata conversione del ricorso ordinario in istanza di regolamento di competenza, assorbe l’esame delle restanti due censure (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter e difetto assoluto di motivazione).

4. – Pertanto, in accoglimento del ricorso il decreto impugnato va cassato e va dichiarata la competenza della Corte d’appello di Salerno, innanzi alla quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge.

5. – Spese al merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato dichiarando la competenza della Corte d’appello di Salerno, innanzi alla quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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