Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26001 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 16/11/2020), n.26001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6984-2019 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GRANDE

MURAGLIA 289, presso lo studio dell’avvocato LUCA LO BOSCO,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO CECCANI, LUCA

SANTOVINCENZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6126/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

R.F. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avviso di accertamento IRPEF, anno 2008 – emesso D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 38 – col quale l’Ufficio accertava un maggior reddito sintetico per tutto il nucleo familiare, ha accolto l’appello dell’Ufficio in riforma della sentenza di primo grado (la quale, aveva invece dichiarato illegittimo, ritenendola assorbente, l’omessa instaurazione del contraddittorio con la contribuente).

La CTR ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, regolarmente emesso a seguito della corretta instaurazione del contraddittorio, rilevando, altresì, che la contribuente, onerata della prova contraria in ordine alla disponibilità della percezione di ulteriori redditi da parte del nucleo familiare, non è riuscita a provare gli elementi sintomatici che ciò sia accaduto o sia potuto accadere rispetto all’acquisto di autovetture e, in ogni caso, rispetto agli investimenti patrimoniali, compreso l’immobile di Castro dei Volsci.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita due memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a tre motivi;

Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 ss., artt. 3,23 e 53 Cost., D.M. 10 settembre 1992, D.M. 19 novembre 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento sintetico e la ripartizione proporzionale sulle spese e incrementi patrimoniali dell’intero nucleo familiare.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte (Cass. Sez. 5, n. 1510 del 20/01/2017) è ferma nel ritenere che “In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 (applicabile “ratione temporis”), è onerato della prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all’entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18097 del 10/07/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7389 del 23/03/2018).

E’ stato altresì statuito che la determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (c.d. redditometri), implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare del contribuente, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega (Cass. n. 5365/2014; n. 30355/2019).

Ebbene, nel caso di specie la sentenza impugnata non contrasta con i superiori principi, giacchè la CTR ha rilevato che la contribuente non è riuscita a dimostrare, rispetto all’acquisto di autovetture e, in ogni caso rispetto agli investimenti patrimoniali, compreso l’immobile di Castro dei Volsci, gli elementi sintomatici delle spese contestate.

Con il secondo motivo si assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR ritenuto, con motivazione apparente, correttamente instaurato il contraddittorio endoprocedimentale: questione, peraltro, dichiarata assorbita dalla CTP.

Questo motivo è fondato.

Dall’avviso di accertamento (pag. 3-8) e dal ricorso introduttivo, cui questa Corte ha accesso in relazione al vizio denunciato, emerge che il contraddittorio è stato attivato esclusivamente nei confronti di M.Q., coniuge della ricorrente, con esclusione degli altri familiari. La CTR, limitandosi ad affermare sul punto che “le deduzioni dell’appellante hanno infatti dimostrato il contrario” non ha fornito argomentazioni idonee a far conoscere l’iter della motivazione, non consentendo alcun effettivo controllo sulla esattezza della decisione.

Il terzo motivo, col quale si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c è infondato, avendo la CTR accolto l’appello dell’Ufficio anche nel merito, sulla base degli elementi da questo forniti, preso atto del mancato assolvimento dell’onere della prova contraria da parte del contribuente. Ciò costituisce una motivazione idonea e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che grava il contribuente della prova dell’esistenza di rediti esenti o legalmente prodotti, atta a giustificare la maggiore capacità contributiva contestata

Conclusivamente il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, rigettati il primo e il terzo motivo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo e il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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