Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26001 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL VIMINALE 38, presso lo studio dell’avvocato GIANGRECO

MAROTTA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato MANFROCI

SAVERIO giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

REG MARCHE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 485/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/09/2006; R.G.N. 1177/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato SAVERIO MANFROCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata con la quale era stata rigettata, per intervenuta prescrizione, la sua domanda proposta nei confronti della Regione Marche per ottenerne la condanna al risarcimento del danno subito a seguito della dichiarazione di decadenza dalla graduatoria del concorso, bandito dall’ex Ente ospedaliere di Sarnano e San Ginesio, ad un posto di tecnico radiologo e, quindi, della mancata prestazione del servizio nel periodo gennaio 1982-maggio 1986, che gli avevano comportato la mancata percezione della retribuzione e di ogni indennità connessa nonchè la mancata valutazione a fini pensionistici.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 30 settembre 2006, ha rigettato l’appello, confermando l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione; ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti anche della Regione Marche.

Avverso quest’ultima sentenza C.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Non si è difesa l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Il ricorso per cassazione in esame è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (30 settembre 2006).

1.- Il primo motivo del ricorso, con il quale si denuncia il vizio di violazione dell’art. 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile per difettosa formulazione del quesito di diritto. Infatti, il quesito è formulato in termini tali (Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. si chiede che l’ill.ma Corte enunci il principio secondo cui il fatto illecito commesso dalla P.A. soggiace al termine prescrizionale decennale,- ex art. 2947 c.c.) da rendere pressochè incomprensibile la questione di diritto sottoposta all’esame della Corte, poichè, per un verso, fa riferimento alla norma dell’art. 2947 cod. civ., in termini assolutamente generici e, per altro verso, sembra alludere ad una sorta di prolungamento dei termini di prescrizione stabiliti da questa norma, che dovrebbe valere soltanto nei confronti della P.A.; delle ragioni di tale prolungamento nulla è detto in quesito ed il riferimento al caso di specie è del tutto mancante. Conclusivamente, il quesito di diritto non consente a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dal ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita alcuna valida sintesi logico-giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008).

2.- Quanto al vizio di motivazione, denunciato, con riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, col secondo motivo di ricorso, non si rinviene, nè nell’illustrazione del motivo nè nella parte iniziale e/o nella parte finale di essa, il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09).

Va perciò reputata inammissibile anche la censura mossa per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

3.- Non sussistono i presupposti per la condanna alle spese, non essendosi difesa l’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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