Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26000 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22604/2018 R.G. proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO MANCINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, ANTONELLA TESTA, UGO NUCCIARONE;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

LARINO, depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona de

Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che conclude

per l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Larino, con ordinanza in data 13 giugno 2018, ha sospeso ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, il procedimento in oggetto (RGL n. 6/2016) fino alla definitiva statuizione sull’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Campobasso, pendente dinanzi alla giurisdizione tributaria che si era pronunciata con una prima sentenza (n. 319/2016 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso);

2. l’ordinanza del 13.6.2018 dà atto della decisione di questa S.C. (ordinanza n. 18262/2017) che, pronunciando sul ricorso per regolamento di competenza proposto da N.G., aveva annullato la precedente ordinanza (del 5.10.2016) del Tribunale di Larino con cui era stata disposta la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sul presupposto di un rapporto di pregiudizialità necessaria con il procedimento pendente dinanzi alla giurisdizione tributaria sull’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Campobasso; con l’ordinanza n. 18262/2017, la S.C. aveva disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Larino, demandando al medesimo la valutazione sulla opportunità della sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2;

3. in relazione all’art. 337 c.p.c., comma 2, il Tribunale ha osservato che l’accentramento in capo all’Agenzia delle Entrate della funzione di verifica dell’entità dei redditi che costituiscono base della liquidazione sia delle imposte che dei contributi, radicava certamente l’opportunità della sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello pendente davanti alla giurisdizione tributaria, in quanto l’entità del reddito che sarà accertato dal giudice tributario avrà un riflesso immediato e diretto sulla pretesa dell’Inps, che in base a detto reddito, come accertato dall’Agenzia delle Entrate, ha automaticamente – ed in linea di principio correttamente, se il reddito risultasse sussistente nella corrispondente misura calcolato l’importo dei contributi non versati, secondo una correlazione automatica e diretta;

4. il Tribunale ha ritenuto pienamente integrata la fattispecie di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2, norma che trova applicazione allorchè gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza invocata siano pregiudiziali all’oggetto del processo nel quale si fanno valere, e presuppone pertanto la necessità di due decisioni: una nella controversia che costituisce l’indispensabile antecedente logico giuridico della decisione dell’altra o nella quale viene deciso una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l’altra nel secondo processo (che viene sospeso), nel quale si dibattono questioni consequenziali (cfr. Cass.VI, 11.6.2012, n. 9478);

5. avverso tale decisione N.G. ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. con un unico motivo di censura; l’Inps ha resistito con controricorso ed ha richiesto preliminarmente l’integrazione del contraddittorio;

6. con ordinanza n. 14845/2019 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio che è stata ritualmente operata con la notifica del ricorso per regolamento di competenza alla SCCI spa;

7. l’INPS ha depositato memoria e il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. con l’unico motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sul rilievo che, ai fini del legittimo potere di sospensione discrezionale del processo previsto dalla norma citata, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Si sostiene che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide il merito e le ragioni giustificatrici (Cass. S.U., n. 10027/2012; Cass. n. 24046/2014; n. 25890/2013; n. 21664/2015);

9. il motivo è fondato atteso che, come reiteratamente affermato da questa Corte, ai fini della sospensione del processo fino alla definizione del giudizio di impugnazione, prevista nell’art. 337 c.p.c., 2 comma, è necessario indicare in concreto le ragioni della controvertibilità della decisione la cui autorità venga invocata nel giudizio. Sicchè il giudice deve spiegare i motivi per i quali non intende aderire alla decisione già pronunciata; mentre non è sufficiente indicare che sia astrattamente ravvisabile una “situazione di opportunità in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla giurisdizione tributaria” (secondo quanto ha spiegato il tribunale di Larino). Infatti, il giudizio pregiudicato potrà essere sospeso dal giudice – ai sensi del richiamato art. 337 c.p.c. – soltanto “motivatamente” e, dunque, con la esposizione delle ragioni per cui ritenga di non poggiarsi sull’autorità della sentenza già intervenuta sulla questione pregiudicante (Cass. n. 10027/2019, n. 80/2019, n. 29450/2018; n. 26251/2017; n. 13823/2016; n. 17473/2015; n. 6207/2014; n. 25536/2013);

10. va altresì precisato – in relazione a casi come quello in esame in cui il giudizio pregiudicante e quello pregiudicato pendono dinanzi a giurisdizioni differenti – che tale incidentale valutazione sull’autorità della sentenza pregiudicante, effettuata a limitati fini endoprocessuali, non può ritenersi integrare uno sconfinamento del giudice ordinario nell’ambito riservato alla giurisdizione speciale;

11. non hanno invece rilievo alcuno in questa sede le censure relative al fatto che il ricorrente avesse fatto valere come vizio principale ed assorbente quello dell’impedimento legale all’iscrizione a ruolo del credito contributivo da parte dell’INPS in pendenza di impugnazione dell’avviso di accertamento dinanzi all’organo tributario, essendo noto che pur in presenza di illegittimità dell’iscrizione a ruolo (per l’impugnazione dell’accertamento in sede giudiziale) il giudice è tenuto ad accertare nel merito l’esistenza della pretesa contributiva dell’INPS;

12. per i motivi esposti il ricorso va accolto, l’ordinanza di sospensione deve essere cassata e le parti vanno rimesse dinanzi allo stesso Tribunale di Larino, il quale provvederà sulle spese del presente regolamento unitamente al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Larino, al quale demanda di provvede sulle spese processuali del presente regolamento unitamente al merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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