Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26000 del 16/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 26000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20699-2015 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 838/2014 R.V.G. della CORTE D’APPELLO di

SALERNO, depositato il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Antonino Pellicanò difensore della ricorrente che

insiste per raccoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.

Fatto

IN FATTO

Con decreto depositato il 10.3.2015 la Corte d’appello di Salerno, provvedendo sulle opposizioni principali ed incidentali proposte ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, rispettivamente, da B.F. e dal Ministero della Giustizia, revocava il decreto opposto e declinava la propria competenza per territorio inderogabile in favore della Corte d’appello di Catanzaro.

L’annullamento di tale decreto è chiesto da B.F. con ricorso ordinario per cassazione avviato per la notificazione il 30.7.2015, sulla base di quattro motivi assistiti da memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con i quattro motivi d’impugnazione la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, e art. 5-ter, e art. 111 Cost., nonchè il difetto assoluto di motivazione, lamentando come erronea la declinatoria della competenza.

2. – Il ricorso è manifestamente inammissibile.

E’ ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado – ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 c.p.c.) -, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all’art. 42 c.p.c., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione. Ne consegue che, in tal caso, è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza se ne ricorrano i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria (così per tutte e da ultimo, Cass. n. 9268/15).

Nella specie non ricorrono le condizioni per la conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento necessario di competenza, perchè il decreto impugnato è stato comunicato a mezzo PEC dalla cancelleria del giudice a quo al difensore della ricorrente il 10.3.2015 (v. attestazione allegata agli atti e richiesta d’ufficio). Di conseguenza il ricorso, essendo stato avviato alla notifica il 30.7.2015, risulta ampiamente tardivo rispetto al termine di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2.

3. – Di qui la declaratoria d’inammissibilità.

4. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA