Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26000 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.16/12/2016), n. 26000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20699-2015 proposto da:
B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE
BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’,
che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 838/2014 R.V.G. della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositato il 10/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato Antonino Pellicanò difensore della ricorrente che
insiste per raccoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.
Fatto
IN FATTO
Con decreto depositato il 10.3.2015 la Corte d’appello di Salerno, provvedendo sulle opposizioni principali ed incidentali proposte ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, rispettivamente, da B.F. e dal Ministero della Giustizia, revocava il decreto opposto e declinava la propria competenza per territorio inderogabile in favore della Corte d’appello di Catanzaro.
L’annullamento di tale decreto è chiesto da B.F. con ricorso ordinario per cassazione avviato per la notificazione il 30.7.2015, sulla base di quattro motivi assistiti da memoria ex art. 378 c.p.c..
Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con i quattro motivi d’impugnazione la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, e art. 5-ter, e art. 111 Cost., nonchè il difetto assoluto di motivazione, lamentando come erronea la declinatoria della competenza.
2. – Il ricorso è manifestamente inammissibile.
E’ ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado – ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 c.p.c.) -, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all’art. 42 c.p.c., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione. Ne consegue che, in tal caso, è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza se ne ricorrano i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria (così per tutte e da ultimo, Cass. n. 9268/15).
Nella specie non ricorrono le condizioni per la conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento necessario di competenza, perchè il decreto impugnato è stato comunicato a mezzo PEC dalla cancelleria del giudice a quo al difensore della ricorrente il 10.3.2015 (v. attestazione allegata agli atti e richiesta d’ufficio). Di conseguenza il ricorso, essendo stato avviato alla notifica il 30.7.2015, risulta ampiamente tardivo rispetto al termine di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2.
3. – Di qui la declaratoria d’inammissibilità.
4. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.
5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016