Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26000 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 16/11/2020), n.26000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1817-2019 proposto da:

CENTRO SUD IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI

17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati

CARMINE GRUOSSO, ANNA ATTANASIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5256/2/2018 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

di SALERNO, depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Centro Sud Immobiliare srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avviso di accertamento ICI anno 2011, in relazione ad alcuni terreni considerati edificabili e valutati in Euro. 94,92 al mq, (Delib. Comune di Salerno 23 febbraio 2007, n. 240), ha rigettato l’appello della Società. La CTR, richiamando la sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 25506 del 2006, disattendendo la perizia tecnica di parte, ha ritenuto che l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile, è fondato sul valore venale e, quest’ultimo, nel caso di specie, è congruo rispetto ai criteri omogenei di stima. Inoltre – sempre secondo la CTR – “la doglianza relativa alla presenza di un vincolo idrogeologico si è dimostrata erronea, dal momento che, come documentato in processo, quel vincolo era stato rimosso – come da atti – in data 1luglio 2010”.

Il Comune di Salerno si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi;

Con il primo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR tenuto conto dell’effettiva attitudine edificatoria, ritenendo il valore venale così per come accertato una “presunzione assoluta”.

Con il secondo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver la CTR determinato la base imponibile senza tener contro della concreta natura sulla quale esisteva un vincolo idrogeologico, omettendo talaltro di esaminare la Delib. n. 198 con la quale il Comune avrebbe rimosso suddetto vincolo soltanto nell’anno 2012.

I motivi, che per la loro stretta connessione logica vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

La CTR ha accertato il valore venale come fissato nelle Delib. n. 240 del 2007 del Comune di Salerno, ritenendo “congruo in quanto conforme ai criteri omogenei di stima sottesivi”. A ciò va aggiunto che la valutazione della prova – nella fattispecie perizia tecnica di parte -spetta al giudice di merito, che ritenendo congruo il valore accertato in base alla citata delibera, ha all’evidenza ritenuto ininfluente la perizia di parte. La prova di una minore edificabilità, idonea a diminuire il valore venale dell’immobile, grava sul contribuente (nella fattispecie la presenza di un vincolo idrogeologico astrattamente idoneo a diminuire il valore venale dell’immobile). La CTR ha, però, sul punto affermato che tale vincolo è stato rimosso prima dell’emissione dell’avviso di accertamento che si riferisce all’anno 2011, l’1 luglio 2010.

Peraltro, la diversa data nella quale il contribuente assume la rimozione del vincolo contrasta con quanto affermato dalla CTR.

Su quest’ultimo fatto il ricorso difetta di autosufficienza, giacchè non trascrive nel motivo di ricorso la ivi richiamata Delib. n. 198 del 2012 del Comune di Salerno, con cui il comune ha rimosso il vincolo soltanto nell’anno 2012, e non nella data indicata dalla CTR.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro VALORE 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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