Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26000 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17974/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del

direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura

generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici

in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

Aviomar s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Agosta,

elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma piazzale

Clodio 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/20/2013 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il giorno 9 aprile 2013.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16

maggio 2019 dal Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Aviomar s.r.l. impugnò il provvedimento di diniego espresso dall’Agenzia delle Dogane, sull’istanza di rimborso dell’accisa versata nel periodo compreso tra il secondo semestre del 2001 al primo semestre del 2006.

Il ricorsa venne respinto in primo grado; Aviomar s.r.l. propose quindi appello che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 9 aprile 2013, accolse integralmente.

Avverso la detta sentenza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli già Agenzia delle Dogane – ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso Aviomar s.r.l.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo deduce la ricorrente violazione dell’art. 2696 (rectius 2697) c.c., poichè la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che non incombesse sulla contribuente dimostrare il diritto al rimborso delle accise versate.

1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto censurando la violazione del principio dell’onere della prova – che pacificamente nelle istanze di rimborso incombe esclusivamente sul contribuente (tra le tante, Cass. 08/10/2014, n. 21197) -, in realtà la ricorrente intende sottoporre a revisione critica la valutazione puramente in fatto operata dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che l’istante avesse pienamente dimostrato il diritto ad ottenere il rimborso delle accise versate.

E siffatta prova, secondo la commissione tributaria – con un apprezzamento in fatto, che non può essere sindacato in questa sede -, si poteva ricavare una volta che fossero state positivamente valutate le giustificazioni fornite dalla contribuente in ordine alle divergenze riscontrate tra le cifre esposte nell’istanza di rimborso presentata dalla medesima nel 2006, rispetto a quelle contenute nella successiva istanza del 2008, restando conseguentemente esclusa qualsivoglia incertezza su quali fossero gli esatti importi del tributo meritevoli di rimborso.

2. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l’obbligo di versare dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019

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