Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2600 del 30/01/2019
Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14889-2012 proposto da:
SUMMER HOLIDAYS IMMOBILIARE DI P. E Z. S.N.C., in persona del
legale rappresentante p.t., nonchè P.A. (C.F. (OMISSIS))
ed Z.A. (C.F. (OMISSIS)), tutti elett.te dom.ti in ROMA,
alla VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO, n. 42, presso lo studio del
Prof. Avv. DI CECCO GIUSTINO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore
p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 04/01/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CAGLIARI, depositata il 06/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2018 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.
Fatto
OSSERVATO
che in data 21.4.2008 l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Cagliari notificò alla SUMMER HOLIDAYS IMMOBILIARE DI P. E Z. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè a P.A. e a Z.A., quali soci della prima, tre avvisi di accertamento, addebitando alla predetta società, esercente attività alberghiera e di locazione di unità abitative, ai fini del recupero a tassazione, l’omessa applicazione dell’I.V.A. al 10% sui canoni di locazione riscossi, nonchè l’indebita detrazione dell’imposta in relazione a talune operazioni passive;
che la SUMMER HOLIDAYS, P.A. e Z.A. (questi ultimi nella spiegata qualità) proposero separati ricorsi innanzi alla C.T.P. di Cagliari la quale, a seguito di provvedimento di riunione, con sentenza 299/01/10 li accolse solo parzialmente, confermando – per quanto in questa sede ancora interessa – l’applicabilità dell’I.V.A. al 10% sui canoni riscossi dalla SUMMER HOLIDAYS per la locazione di unità abitative non in proprietà;
che tale specifica statuizione fu confermata anche in sede di gravame, con sentenza n. 04/01/2012, depositata il 06/02/2012, dalla C.T.R. di Cagliari, cui i predetti SUMMER HOLIDAYS, P.A. ed Z.A. avevano proposto appello;
che avverso la decisione della C.T.R. di Cagliari la SUMMER HOLIDAYS, P.A. e Z.A. hanno infine proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui ha resistito, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Diritto
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, parte ricorrente assume (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione gravata, in relazione alla – si opina – erronea qualificazione, in termini di “locazione di case ed appartamenti per vacanze”, dell’attività svolta dalla SUMMER HOLIDAYS, con conseguente erronea applicazione, ai relativi proventi, dell’I.V.A. al 10%;
che il motivo è infondato, avendo la C.T.R. congruamente motivato (cfr. pp. 3-5, prime due righe) in merito alle circostanze fattuali che inducono alla ricostruzione, nei termini suddetti, dell’attività svolta dalla SUMMER HOLIDAYS, chiarendo che tale conclusione fonda non solo su un c.d. argomentum (presuntivo) a contrario (cfr. p. 4, primo cpv.) quanto, piuttosto (cfr. ivi, secondo cpv.) sull’autorizzazione della predetta società all’esercizio di struttura ricettiva extra-alberghiera C.A.V. e, soprattutto, sulla circostanza che “la società erogasse ai propri ospiti una serie di servizi accessori rispetto alla semplice sublocazione degli alloggi”;
che, d’altra parte, tale ultima circostanza, definita pacifica dalla stesa difesa di parte ricorrente (cfr. ricorso, pp. 20, secondo cpv., 21, primo cpv. – “è altresì pacifico che a Società forniva, ove richiesta, prestazioni ulteriori rispetto alla mera locazione degli immobili. Nessuna di tali circostanze è in contestazione”) e logicamente valorizzata dalla C.T.R., preclude di potere considerare l’attività in questione – come invece invocato dalla difesa di parte ricorrente – in termini di mera (sub)locazione di immobili, esente dal pagamento dell’I.V.A., D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, comma 1, n. 8, essendo, al contrario, la conclusione raggiunta dalla C.T.R. (di riconduzione di tale attività, cioè, a quelle lato sensu alberghiere e, dunque, soggette alla disciplina del’I.V.A., sia pure agevolata) pienamente conforme al principio, già affermato da questa Corte, per cui in materia di IVA, in ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria), il rapporto, specialmente se – come nella specie – si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10 (Cass., Sez. 6-5, 20.3.2014, n. 6501, Rv. 630580-01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso va rigettato, dovendosi altresì condannare la SUMMER HOLIDAYS IMMOBILIARE DI P. E Z. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè P.A. ed Z.A. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente grado di lite.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la SUMMER HOLIDAYS IMMOBILIARE DI P. E Z. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè P.A. e Z.A. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente grado di lite, che si liquidano in Euro 4.000,00 (quattromila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019