Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2600 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2600 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Prof.Piazza Marcello, elettivamente domiciliato in
Roma Via Caroncini 2, presso lo studio dell’Avv.to
Ottavio Grandinetti, che lo rappresenta e difende
in forza di procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/29/2008 della Commissione
Tributaria regionale del Lazio, depositata il
25/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/12/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avv.to Andrea Badanai, su delega, per parte
ricorrente, e l’Avvocato dello Stato, Daniela
Giacobbe, per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per

Data pubblicazione: 05/02/2014

il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Piazza Marcello propone ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate (che resiste con controricorso),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 70/29/2008, depositata in
data 25/06/2008, con la quale – in una controversia

pagamento emessa a carico del contribuente, di
professione avvocato, a seguito di controllo
formale,

ex art.36 bis

DPR 600/1973,

della

dichiarazione dei redditi Mod.Unico 2002, per
omesso e tardivo versamento, rispettivamente, delle
imposte IRPEF ed IRAP dovute nell’anno 2001 stata confermata la decisione n. 212/09/2006 della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che
aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che alcuna sanzione è prevista, dall’art.36 bis DPR
600/1973,

in

comunicazione

caso
delle

di

omesso

irregolarità

invio

della

riscontrate

all’esito del controllo automatico della
dichiarazione, ed inoltre neppure poteva ritenersi
operante il comma 5 0 dell’art.6 della 1.212/2000,
essendo subordinata la comminatoria di nullità
delle iscrizioni a ruolo, derivanti dalla
liquidazione

di

tributi

dichiarazioni, non precedute dal c.d.
bonario”,

da

risultanti

“invito

ivi prevista, ad una situazione

incertezza su aspetti rilevanti”
dichiarazioni,

condizione

delle stesse

insussistente

nella

fattispecie; inoltre, sempre secondo i giudici
d’appello, “la mancata adesione del contribuente al
condono”,

ex 1.289/2002, non era ascrivibile

2

“né

concernente l’impugnazione di una cartella di

direttamente, né indirettamente all’omesso invio
della comunicazione di irregolarità o del c.d.
invito bonario, la cui funzione è quella di
prevenire l’insorgenza di contenzioso, e non di
rendere edotti i contribuenti di sopraggiunte
disposizioni agevolative di legge, già di
conoscenza presunta, per effetto di pubblicazione”.
Il ricorrente ha anche depositato memoria ex

Considerato in diritto.
l. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la
violazione e/o

falsa applicazione,

dell’art.360 n.

3 c.p.c.,

dell’art.1,

ai

sensi

comma 2

octies, del D.L. 143/2003, con riferimento agli
artt.7
SS.
1.289/2002,
36 bis comma 3 0
DPR
600/1973, 6, comma l ° e 5 ° , e 10, comma l,
1.289/2002 , per avere i giudici tributari negato
il collegamento tra la proroga dei termini di
decadenza per le iscrizioni a ruolo, previsti in
relazione ai controlli automatizzati delle
dichiarazioni dei redditi presentate negli anni
2001 e 2002, e le procedure di definizione
agevolata contemplate dalla 1.289/2002, implicante
la necessità dell’effettivo inoltro dell’invito
bonario di cui all’art.36 bis comma 3 ° DPR 600/1973
(nella specie, non essendo stato il contribuente
avvertito della procedura di accertamento fiscale
in tempo utile per usufruire dei suddetti benefici
fiscali).
Il motivo, per come formulato, è inammissibile, per
difetto di autosufficienza, in quanto non è stata
dimostrata la rilevanza della questione
prospettata, vale a dire la possibilità per il
contribuente (negatagli per effetto del mancato
inoltro del c.d. avviso bonario, secondo l’assunto

art.378 c.p.c.

dello stesso) di accedere al condono contemplato
dalla 1.289/2002, atteso che, nella specie, il
ruolo è stato reso esecutivo e consegnato al
concessionario per la riscossione solo nell’anno
2005.
2. Con il secondo motivo, si invoca poi, sempre con
riguardo al profilo del mancato recapito al
ricorrente

dell’invito

bonario,

l’omessa

o

fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art.360
n. 5 c.p.c..
Il motivo è inammissibile in quanto con esso si
prospetta un vizio di insufficiente motivazione in
riferimento ad una questione di diritto. In ogni
caso, il motivo è altresì infondato perché il
percorso motivazionale, sopra riportato, della
sentenza della C.T.R. è ampiamente esaustivo e
logico.
3.

Infine, con il terzo motivo, il ricorrente

deduce il vizio di falsa applicazione degli artt.36
bis comma 3 0 DPR 600/1973 e 6 comma 1 0 e 50
1.212/2000, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.,
sempre con riguardo alla nullità delle iscrizioni a
ruolo non precedute dall’invio del c.d. invito
bonario.
La censura è infondata.
Invero, come ribadito da questa Corte (Cass. Trib.
795 e 7536/2011; Cass.Trib. 8342/2012) in tema di
riscossione delle imposte, anche l’art. 6, comma 5,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del
Contribuente (in vigore dal 1 ° /8/2000: “5.
di

Prima

procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti

dalla liquidazione di tributi risultanti da
dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su
aspetti rilevanti della dichiarazione,

4

contraddittoria motivazione della sentenza su di un

l’amministrazione finanziaria deve invitare il
contribuente, a mezzo del servizio postale o con
mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari
o a produrre i documenti mancanti entro un
comunque

termine congruo e

non

inferiore

a

trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La
disposizione

si

applica anche qualora, a

seguito della liquidazione, emerga

la spettanza

richiesto.

La disposizione non si applica

nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di

tributi

per i quali 11 contribuente non e’ tenuto ad
effettuare il versamento diretto.

Sono

nulli i

provvedimenti emessi in violazione delle
disposizioni di cui al presente comma.”),

non

impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in
tutti i casi in cui si debba procedere ad
iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36-bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto
“qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti
della dichiarazione”,

situazione, quest’ultima, che

non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi
sia stato un mero errore materiale, che è l’ipotesi
tipica disciplinata dall’art. 36 bis citato,
poiché, in tal caso, non v’è necessità di chiarire
nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il
contraddittorio preventivo in tutti i casi di
iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei
tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di
esso l’incertezza riguardante

“aspetti rilevanti

della dichiarazione”.
In ogni caso, anche prima dell’entrata in vigore di
detto Statuto, si è costantemente ritenuto che, in
tema di imposte sui redditi, è legittima la
cartella di pagamento che non sia preceduta dalla

5

di un minor rimborso di imposta rispetto a quello

dell’esito

comunicazione

della

liquidazione,

prevista dal comma 3 dell’art. 36-bis d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 ( nel testo in vigore
ratione temporis: “/.

Avvalendosi di procedure

automatizzate, l’amministrazione finanziaria
procede, entro l’inizio del periodo di
presentazione delle dichiarazioni relative all’anno
successivo, alla liquidazione delle imposte, del

rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti
d’imposta. 2. Sulla base dei dati e degli
elementi

direttamente

dichiarazioni presentate

desumibili
e

dalle

di quelli in

possesso dell’anagrafe tributaria,
l’Amministrazione finanziaria provvede a:… 3.
Quando dai controlli automatici eseguiti
emerge un risultato diverso rispetto a
indicato

nella

dichiarazione,

liquidazione e’ comunicato al
al

quello

l’esito

della

contribuente

o

sostituto d’imposta per evitare la

reiterazione di

errori

e per consentire la

regolarizzazione degli aspetti formali e

la

comunicazione all’Amministrazione finanziaria di
eventuali dati ed elementi non considerati nella
liquidazione”),

comunicazione prescritta, in base
all’art.54 bis comma 3 0 DPR 633/1972,
anche
all’esito dei controlli automatici disposti sulle
dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini
IVA, perché la norma non prevede alcuna sanzione,
in termini di nullità, per il suo inadempimento.
Non è pertanto motivo di nullità della cartella di
pagamento, emessa ai sensi degli artt.36 bis DPR
600/1973 e 54 bis DPR 633/1972, l’omissione della
comunicazione

al

contribuente

6

dell’esito

dei

contributi e dei premi dovuti, nonche’ del

controlli automatici disposti sulle dichiarazioni
presentate ai fini dell’imposta sui redditi o di
quella sul valore aggiunto.
4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere respinto.
Le

spese

processuali,

liquidate

come

in

dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,

(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al rimborso delle spese processuali del
presente giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi 2.500,00, a titolo di compensi, oltre
eventuali spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012

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