Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 260 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 260 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 9715/12 proposto da:

Ermanno DE GIAMBATTISTA (c.f.: DGM RNN 42D05 G933Z)
rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Lombrassa ed elettivamente domiciliato in Roma,
via Trionfale n. 7032, presso lo studio dell’avv. Dimitri Goggiamani, giusta procura a
margine del ricorso per cassazione

– Ricorrente contro

– Giovanni PASINI ( c.f.: PSN GNN 54L15 G993C);
– Lorenzo PASINI ( c.f.: PSN LNZ 61L07 G993V)
– Guido PASINI ( c.f.: PSN GDU 63A31 G993J);
tutti rappresentati e difesi , in via disgiuntiva, dagli avv.ti Mario Marchi; Nicola Marchi;
Francesco Caffarelli e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Orsini in
Roma, viale Delle Ntlizie n. 108, giusta procura in calce al controricorso

-Controricorrenti–(-~-1

32 So

Data pubblicazione: 09/01/2014

avverso la sentenza n. 988/11 della Corte di Appello di Milano, depositata il 7
aprile 2011; non notificata.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2013 dal
Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;

Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:

“1 —

L’ing. Ermanno De Giambattista ha proposto ricorso per la cassazione della

sentenza n. 988/2011 emessa dalla Corte di Appello di Milano, nell’ambito di un giudizio
che l’aveva visto contrapposto a Giovanni, Lorenzo e Guido Pasini , esponendo, nella
parte dedicata alla descrizione del fatto, i motivi di gravame posti a base dell’appello e
svolgendo, nella parte dedicata all’esposizione dei motivi del ricorso, tre censure. Le parti
intimate hanno resistito con controricorso.

2 — E’ convincimento del relatore che il ricorso non corrisponda ai requisiti minimi per
portare all’esame della Corte la materia controversa, non contenendo, in ispregio al
disposto di cui all’art. 366 n. 3 cpc, una benché minima descrizione: della vicenda storica;
della materia del contendere nel precedente grado di giudizio; delle posizioni colà assunte
dalle parti.

3 — Tali manchevolezze costituiscono un vulnus irrimediabile, incidente sulla rispondenza
del ricorso allo schema legale delineato dalla norma di riferimento — art. 366 cpc- che non
può essere sanato dalla lettura della sentenza di merito, allegata al ricorso stesso in
ossequio all’onere di cui all’art. 369 cpc ( sul punto vedi: Cass. Sez. Un n. 11653/2006; e,
per l’identico principio applicato al ricorso incidentale: Cass. III n. 15672/2005)

4— Si propone pertanto la definizione del ricorso in camera di consiglio con ordinanza di
inammissibilità”
La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G.

I — Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione, dal momento che
1,1

RILEVATO IN FATTO ED OSSERVATO IN DIRITTO

queste sono conformi alla costante interpretazione di legittimità sui requisiti essenziali del
ricorso in cassazione.

II — Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e parte ricorrente va condannata al
pagamento delle spese, secondo quanto specificato nel dispositivo.

La Corte di Cassazione
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese che liquida in euro 1.500,00 di cui euro 200,00 per esborsi
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013, nella camera di consiglio della VI sezione
della Suprema Corte di Cassazione.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA